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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 luglio 1977, n. 31

NORME PER LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 del 7 luglio 1977

Art. 86
Responsabilità per danni
Gli amministratori ed i dipendenti della Regione rispondono, in ogni caso, dei danni derivati all'Ente da violazioni di obblighi di funzioni o di servizio, secondo le norme vigenti per le amministrazioni dello Stato.
Sono esenti da responsabilità i dipendenti della Regione che abbiano agito per un ordine alla cui esecuzione erano tenuti, salvo la responsabilità di colui che tale ordine abbia impartito.
Sono esenti da responsabilità gli amministratori ed i titolari degli uffici nel caso di responsabilità esclusiva del dipendente ai sensi del precedente articolo 82, ultimo comma, salvo che sussista colpa grave per quanto si riferisce al loro dovere di vigilanza.

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