LEGGE REGIONALE 06 luglio 1977, n. 31
NORME PER LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 del 7 luglio 1977
Art. 87
Competenza della Corte dei Conti
Ai sensi degli artt. 31 e 32 della legge statale, gli amministratori ed i dipendenti della Regione per la responsabilità di cui agli artt. 80, 81, 82, 83, 85 e 86 sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi vigenti in materia.
La Corte dei Conti, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto il danno accertato o parte di esso, secondo le norme in vigore per i dipendenti dello Stato.