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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 luglio 1977, n. 31

NORME PER LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 del 7 luglio 1977

Art. 88
Obbligo di denunzia
Gli amministratori ed i responsabili dei servizi e degli uffici della Regione che vengano a conoscenza direttamente o a seguito di rapporto cui sono tenuti i titolari degli uffici ad essi sottoposti, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi dei precedenti articoli 80, 81, 82, 83, 85 e 86, debbono farne denuncia al procuratore generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità per la determinazione dei danni.
Se il fatto dannoso sia imputabile all'amministratore la denuncia è fatta a cura del relativo organo collegiale; se esso sia imputabile al responsabile di un servizio o ufficio, l'obbligo di denuncia incombe all'amministratore o all'organo collegiale da cui dipende.
Ove in sede di giudizio si accerti che la denuncia fu omessa per dolo o colpa grave, la Corte dei Conti può condannare al risarcimento dei danni anche il responsabile dell'omissione.
La legge regionale, nel disciplinare l'organizzazione degli uffici della Regione, detta norme che consentono l'individuazione dei responsabili dei singoli atti o delle omissioni da cui discenda responsabilità a norma dei precedenti articoli 80, 81, 82, 83 e 86.

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