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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 luglio 1977, n. 31

NORME PER LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 del 7 luglio 1977

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto della legge
La presente legge disciplina l'ordinamento contabile della Regione Emilia - Romagna in attuazione dell' art. 69 dello Statuto regionale e nel rispetto dei principi fondamentali e delle norme di coordinamento poste dalla legge 19 maggio 1976, n. 335 Sito esterno dello Stato.
Agli effetti della presente legge, la legge 19 maggio 1976, n. 335 Sito esterno, sarà denominata " legge statale ".
Art. 2
Collegamento organico con la programmazione regionale
La presente legge pone fra le proprie finalità quella, preminente, della instaurazione di un rapporto fra il Bilancio e la sua gestione, e la programmazione regionale.
In attuazione dell'art. 4 dello Statuto regionale ed agli effetti, in particolare, della elaborazione del Bilancio pluriennale, la Regione adotta un programma di sviluppo regionale col quale sono determinati gli obiettivi generali da conseguire nei diversi settori, le priorità ed i tempi della loro realizzazione, con riferimento alla disponibilità di risorse.
Nell'ambito degli obiettivi generali del programma di sviluppo regionale, ed in attuazione dello stesso, la Regione adotta piani e programmi settoriali, nonchè progetti per obiettivi determinati, che assumono rilevanza anche agli effetti della rappresentazione della spesa nel bilancio pluriennale ed annuale, per assicurare efficienza e chiarezza all'azione amministrativa.
Gli strumenti di cui ai commi precedenti sono adottati e modificati nei modi indicati dallo Statuto regionale all'art. 4 ed al punto 6 dell'art. 7.
Art. 3
Cooperazione fra Stato e Regioni
Ai sensi dell'art. 34 della legge statale, la Regione Emilia - Romagna, le altre Regioni e gli organi statali competenti sono tenuti a fornirsi reciprocamente ed a richiesta ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia di cui alla presente legge; ad utilizzare in comune i propri sistemi informativi, previo accordo sulle relative modalità; nonchè a svolgere ogni altra forma di collaborazione nell'interesse reciproco ed in quello generale.

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