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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 luglio 1977, n. 31

NORME PER LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 del 7 luglio 1977

Capo X
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 93
Norme transitorie
Nella determinazione dei residui attivi e passivi delle risultanze di bilancio per l'esercizio finanziario 1976, si applicano le disposizioni della legge di contabilità dello Stato.
Gli stanziamenti o le quote degli stanziamenti residui di spesa non impegnati al 31 dicembre 1976, possono essere utilizzati, conservando l'originale destinazione, fino al 31 dicembre 1977.
Le operazioni di chiusura dell'esercizio finanziario 1977 sono effettuate sulla base della normativa di contabilità dello Stato attualmente in vigore, fatta eccezione per la determinazione dei residui attivi e passivi per la quale sono applicati i seguenti criteri:
a) spese in conto capitale: le somme impegnate e non pagate sono mantenute in conto residui per tre esercizi successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato;
b) spese correnti, per rimborso di prestiti e per partite di giro: le somme impegnate e non pagate sono mantenute in conto residui per due esercizi successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato.
A partire dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1978, i residui corrispondenti ad impegni assunti sul bilancio per l'esercizio 1977 e quelli assunti sui bilanci degli esercizi precedenti in conformità con la legge di contabilità dello Stato e mantenuti fra i residui passivi in chiusura dell'esercizio 1977 a norma del precedente comma del presente articolo, costituiscono economie di spesa se non conformi alla disciplina di cui all'art. 72 della presente legge.
Le norme della presente legge concernenti il bilancio pluriennale, il bilancio annuale ed il rendiconto consuntivo secondo le nuove modalità introdotte dalla legge " statale ", nonchè le norme che alle medesime si ricollegano, entrano in vigore con la presentazione, rispettivamente del bilancio e del rendiconto per l'esercizio finanziario 1978, e, comunque, col 1 gennaio 1978.
Art. 94
Gestione della spesa da parte dei Comitati comprensoriali
Per la gestione dei fondi assegnati ai Comitati comprensoriali si applicano le norme di cui agli artt. 66 e seguenti della presente legge concernente la gestione dei fondi assegnati ai funzionari delegati, fino a quando la legge regionale non disporrà diversamente.
Art. 95
Norma finale
Per quanto altro attinente la materia della contabilità regionale, non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le norme contenute nella legge " statale " ed, in quanto applicabili, le norme di contabilità generale dello Stato.

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