LEGGE REGIONALE 06 luglio 1977, n. 31
NORME PER LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 del 7 luglio 1977
Capo II
BILANCIO PLURIENNALE E LEGGI DI SPESA
Art. 4
Bilancio pluriennale
Sono strumenti della programmazione finanziaria della Regione:
1) il bilancio pluriennale, le cui previsioni sono correlate a quelle del programma di sviluppo regionale;
2) il bilancio annuale di previsione.
Il bilancio pluriennale ha una durata non superiore ad un quinquennio.
Il bilancio pluriennale è allegato al bilancio annuale ed è approvato con un apposito articolo della legge di approvazione del bilancio annuale.
Il bilancio pluriennale è redatto in termini di competenza.
Art. 5
Efficacia del Bilancio pluriennale
Il bilancio pluriennale rappresenta il quadro delle risorse che la Regione prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato, sia in base alla legislazione statale e regionale già in vigore, sia in base agli indirizzi del programma di sviluppo regionale nonchè ai conseguenti nuovi interventi legislativi.
In particolare esso costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite dalla Regione a carico di esercizi futuri.
L'adozione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate nè ad eseguire le spese in esso contemplate.
Art. 6
Quantificazione delle entrate nel bilancio pluriennale
Nel bilancio pluriennale, le entrate relative a tributi propri della Regione ed al gettito di tributi erariali o di quote di essi devolute alla Regione sono indicati nell'ammontare presunto, in base all'andamento del relativo gettito nell'anno in corso e negli anni precedenti, nonchè in base alle previsioni formulate sullo sviluppo futuro di tale gettito, attenendosi per i tributi erariali alle previsioni eventualmente formulate dal Governo e dagli organi nazionali della programmazione.
Le entrate derivanti dal riparto del fondo di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , sono indicate tenendo conto dei criteri di cui all'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356 e successive eventuali modificazioni ed integrazioni.
Le entrate derivanti dal riparto del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , quelle derivanti dalle assegnazioni di cui all'art. 12 della stessa legge e quelle derivanti dalle altre assegnazioni da parte dello Stato, sono indicate sulla base delle norme e dei criteri stabiliti dalla legislazione in vigore o decisi dagli organi statali competenti od, in mancanza, in misura non superiore per ciascun anno all'importo dell'ultima assegnazione.
Sono altresì indicate le entrate derivanti dai mutui e prestiti già autorizzati, nonchè, distintamente, le entrate derivanti dai nuovi mutui e prestiti che si prevede di autorizzare e stipulare nel periodo, per l'esecuzione dei programmi di spesa della Regione.
Art. 7
Quantificazione delle spese nel bilancio pluriennale
Nel bilancio pluriennale sono distintamente indicate le spese conseguenti all'applicazione delle leggi già in vigore, nonchè quelle necessarie per l'ordinario funzionamento degli organi ed uffici regionali, nell'ammontare determinato tenendo conto delle prevedibili variazioni dei prezzi e, per le spese di personale, dall'applicazione della normativa in vigore e degli accordi sindacali raggiunti.
Sono indicate inoltre, singolarmente o per aggregati, le spese previste da leggi che rinviano ai bilanci annuali la determinazione della rispettiva entità, tenendo conto degli indirizzi della Regione in ordine ai relativi settori di intervento.
Sono indicate altresì le spese derivanti dall'ammortamento dei mutui e prestiti già contratti, nonchè, distintamente, quelle derivanti dall'ammortamento dei mutui e prestiti che si prevede di autorizzare e stipulare nel corso del periodo di validità del programma a norma dell'ultimo comma del precedente articolo 6.
Sono infine indicate le spese dipendenti dai nuovi previsti interventi legislativi della Regione, nell'ammontare presunto in base ai programmi già elaborati ed agli indirizzi del piano di sviluppo regionale, ivi comprese, distintamente, le spese derivanti dai mutui e prestiti, nonchè dai limiti d' impegno.
Il bilancio pluriennale si considera capiente ai fini della copertura di nuove o maggiori spese a carattere pluriennale, fino a concorrenza della differenza fra il totale delle entrate in esso iscritte a norma dell'art. 6, e il totale delle spese già predeterminate previste a norma del primo, del secondo e della prima parte del terzo comma del presente articolo.
Art. 8
Struttura del bilancio pluriennale
Il bilancio pluriennale è composto:
a) dallo stato di previsione delle entrate;
b) dallo stato di previsione delle spese;
c) dal quadro riassuntivo.
Nel bilancio pluriennale le entrate sono classificate secondo lo schema adottato per la classificazione delle entrate nel bilancio annuale di previsione, a norma del successivo art. 24. Le entrate del titolo III - IV e V possono essere aggregate per categorie.
Le spese sono ripartite con riferimento alle sezioni dipartimentali corrispondenti all'assetto organizzativo interno della Giunta, e, nell'ambito di queste, con riferimento alle aree di attività o d' intervento ed ai progetti. Nell'ambito di queste ripartizioni sono possibili ulteriori ripartizioni che comportino l'aggregazione di voci di spesa omogenee per materia e per natura economica. In ogni caso debbono essere tenute distinte le previsioni di spesa concernenti le funzioni normali da quelle per ulteriori programmi di sviluppo e da quelle, infine, per funzioni delegate dallo Stato.
Sono altresì precisate le somme destinate a nuovi finanziamenti di interventi già previsti dalla legislazione in vigore e quelle destinate al finanziamento di nuovi interventi, e sono distintamente indicati i casi in cui l'esecuzione degli interventi sia condizionata a speciali assegnazioni da parte dello Stato.
Per ogni ripartizione della entrata e della spesa è indicata, in corrispondenza con le previsioni del bilancio annuale, la quota di ogni entrata e di ogni spesa relativa al primo esercizio del periodo pluriennale considerato. E' inoltre indicata, tenendo conto dei criteri di cui all'art. 7, la quota relativa all'esercizio successivo, nonchè globalmente la quota relativa al residuo periodo.
Il quadro riassuntivo di cui alla lettera c) del primo comma rappresenta:
a) per le entrate: il riassunto per titoli;
b) per le spese: il riassunto secondo gli obiettivi generali del programma.
In allegato al bilancio pluriennale della Regione sono esposte le previsioni pluriennali di entrata e di spesa degli Enti, di cui al successivo art. 29 della presente legge.
Art. 9
Progetti di spesa ed aree di intervento
Sono ripartite per progetti le spese per le quali la approvazione del relativo progetto da parte del competente organo della Regione sia già intervenuta od avvenga contemporaneamente alla approvazione del bilancio pluriennale.
Ove si tratti di progetti già in corso di realizzazione dovrà essere altresì indicato lo stato di attuazione del progetto ed, in particolare:
a) del grado di realizzazione degli obiettivi fisici prefissati;
b) delle somme stanziate nei bilanci della Regione ed in quelli di altri Enti, delle somme impegnate e di quelle pagate sino alla data di compilazione del bilancio pluriennale;
c) delle eventuali variazioni apportate rispetto alla primitiva configurazione del progetto.
Le spese per le quali non è stata autorizzata nei modi indicati nei precedenti commi del presente articolo e nel successivo articolo 10 la rappresentazione in bilancio per progetto, sono ripartite per aree di attività o d' intervento.
Le aree di attività o di intervento sono individuate in relazione alle competenze della Regione, alla legislazione in vigore e all'organizzazione degli uffici regionali.
Il bilancio pluriennale dovrà altresì indicare le risorse accantonate per la realizzazione di progetti in corso di formazione o per interventi non ancora definiti in modo specifico.
Art. 10
Progetti ed aree di attività
I progetti riguardano unicamente le spese relative ad interventi, da realizzarsi dalla Regione, da Enti, Aziende o Istituti dipendenti da essa, o da Enti locali su delega o con la collaborazione della Regione, volti al conseguimento di obiettivi specificatamente indicati e verificabili, individuati nell'ambito della programmazione regionale, tenendo conto delle risultanze di apposite analisi sui benefici e sui costi delle diverse azioni programmatiche configurabili per il conseguimento degli obiettivi medesimi. Per ogni progetto devono essere indicati:
1) l'obiettivo e la eventuale ulteriore distinzione in sotto - obiettivi ed elementi di programma, con la specificazione di tutti gli elementi fisici atti ad individuare l'obiettivo medesimo ed a rendere verificabile il grado di conseguimento dello stesso;
2) l'arco temporale di durata del progetto, e le eventuali fasi di realizzazione del medesimo;
3) l'entità globale della spesa prevista a carico del bilancio della Regione e di quello di altri Enti, e l'indicazione delle ulteriori risorse materiali e organizzative necessarie per l'attuazione del progetto;
4) gli Enti e gli uffici responsabili dell'attuazione del progetto e delle singole ripartizioni o fasi dello stesso, nonchè le misure organizzative necessarie per l'attuazione del progetto medesimo.
Art. 11
Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti
Le leggi regionali che prevedono attività od interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di Bilancio la determinazione dell'entità della relativa spesa.
In presenza di leggi del tipo indicato al precedente comma, le relative procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti gli adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla assunzione di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere posti in essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia determinata l'entità della spesa da eseguire.
Art. 12
Leggi che autorizzano spese pluriennali
Salvo il caso previsto dal comma successivo, le leggi regionali che autorizzano spese a carattere pluriennale ne indicano di norma solo l'ammontare complessivo nonchè la quota eventualmente a carico del bilancio già approvato o già presentato al Consiglio, rinviando ai successivi bilanci la determinazione delle quote destinate a gravare su ciascuno dei relativi esercizi.
La quantificazione annuale della spesa può essere prevista nei casi in cui le leggi disciplinino interventi o servizi per i quali la continuità e la regolarità dell'erogazione della stessa nel tempo assuma un interesse preminente.
Sulle leggi che prevedono opere od interventi la cui esecuzione si protragga per più esercizi, è consentita, fatti salvi eventuali espressi divieti, la stipulazione di contratti o, comunque, l'assunzione di obbligazioni da parte della Regione entro i limiti della spesa globalmente autorizzata dalle medesime leggi, fermo restando che formano impegno sugli stanziamenti di ciascun bilancio, ai sensi del successivo art. 57, soltanto le somme corrispondenti alle obbligazioni assunte che vengono a scadenza nel corso del relativo esercizio.
La legge può autorizzare l'erogazione di contributi in annualità, indicando il numero di queste ultime.
In tal caso la legge fisserà il limite massimo degli impegni pluriennali che potranno essere assunti a partire da ciascun esercizio di validità della legge.
Art. 13
Disciplina delle procedure di spesa
Le leggi regionali determinano, per i procedimenti comportanti l'erogazione di spese a carico del bilancio della Regione, gli organi, gli uffici o gli enti competenti e responsabili a porre in essere ciascun adempimento necessario per l'erogazione della spesa stessa, nonchè i termini entro i quali essi debbono provvedere a ciascun adempimento, in modo tale che risulti sempre possibile prevedere i tempi massimi di completamento della procedura di spesa e di ogni fase di essa, con particolare riguardo all'assunzione degli impegni a carico del bilancio regionale, a norma del successivo articolo 57.
Le leggi stabiliscono le modalità per l'eventuale sollecito reimpiego, nello stesso ambito di destinazione, delle somme non impegnate dagli organi, uffici od Enti di cui al 1 comma, entro i termini fissati.
Nel caso di concessione di contributi a favore di enti o di soggetti privati, la legge stabilisce i termini perentori entro i quali gli stessi debbono porre in essere gli adempimenti cui sono condizionate le concessioni medesime. Nel caso di inosservanza di tali termini, o quando comunque si accerti l'impossibilità del conseguimento degli obiettivi cui è finalizzata la spesa, il contributo è revocato con provvedimento dello stesso organo competente alla concessione dello stesso, e il relativo impegno sul bilancio regionale è annullato. La legge stabilisce le modalità per l'eventuale riutilizzo, nello stesso ambito di destinazione, delle somme che così si rendono disponibili.