LEGGE REGIONALE 06 luglio 1977, n. 31
NORME PER LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 del 7 luglio 1977
Capo III
BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE
Art. 14
Esercizio Finanziario
L'esercizio finanziario della Regione coincide con l'anno solare.
Per gli incassi e i versamenti delle entrate accertate e per il pagamento delle spese impegnate entro il 31 dicembre, la chiusura dei conti è protratta al 31 gennaio successivo.
Art. 15
Presentazione ed approvazione del bilancio di previsione
Il bilancio di previsione è presentato dalla Giunta al Consiglio entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce ed è approvato con legge entro il successivo 30 novembre.
Art. 16
Bilancio annuale di previsione
Le previsioni del bilancio annuale sono formulate in termini di competenza ed in termini di cassa.
Per ciascun capitolo di entrata o di spesa il bilancio indica:
1) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
2) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui si autorizza l'impegno nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;
3) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio, senza distinzione fra riscossioni e pagamenti in conto residui ed in conto competenza.
Tra le entrate o le spese di cui al n. 2) del precedente secondo comma è iscritto l'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente. Tra le entrate di cui al numero
3) è iscritto altresì l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce. il bilancio annuale è composto:
a) dallo stato di previsione delle entrate;
b) dallo stato di previsione delle spese;
c) dal quadro riassuntivo.
Art. 17
Stanziamenti di competenza
Gli stanziamenti di spesa di competenza sono iscritti nel bilancio nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività e degli interventi che, in base alle leggi vigenti e ai programmi e progetti della Regione, si prevede daranno luogo nel corso dell'esercizio di competenza ad impegni di spesa a carico del medesimo, tenendo conto dei termini stabiliti dalle leggi a norma del precedente art. 13, nonchè delle eventuali procedure preliminari ed istruttorie già svolte a norma del precedente art. 11.
Nel caso di spese a carattere pluriennale da ripartire in più esercizi, la quota di spesa da stanziare nel bilancio annuale è determinata, con i criteri di cui al 1 comma, entro i limiti della spesa totale autorizzata dalla legge pluriennale, e tenendo conto sia delle quote già stanziate nei precedenti bilanci che degli impegni effettivamente assunti nei relativi esercizi.
Debbono essere in ogni caso stanziate le somme corrispondenti agli impegni già assunti e che vengano a scadenza nell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
L'entità di tali somme deve essere distintamente indicata in apposite note per ciascun capitolo di spesa.
Nel caso di contributi in annualità, sono distintamente indicate, in apposite note, le somme necessarie per far fronte alle annualità dei contributi già effettivamente concessi nel corso di precedenti esercizi, e le eventuali ulteriori somme disponibili per la concessione di nuovi contributi.
La quota parte del limite d' impegno autorizzata nell'esercizio precedente, non impegnata o non presumibilmente impegnabile entro la chiusura dell'esercizio medesimo, viene mantenuta nell'esercizio di competenza assumendo automaticamente la decorrenza dall'esercizio stesso.
Qualora la legge regionale autorizzi un nuovo limite d' impegno per l'esercizio di competenza, la quota di cui al comma precedente si cumula all'ulteriore limite d' impegno autorizzato per l'esercizio di competenza assumendone la medesima durata.
Art. 18
Stanziamenti di cassa
Gli stanziamenti di spesa di cassa sono iscritti in bilancio nella misura necessaria per far fronte ai pagamenti che la Regione prevede di dover effettuare nell'esercizio a seguito degli impegni già assunti e dei nuovi impegni autorizzati per l'esercizio medesimo, tenendo conto dei termini stabiliti dalle leggi a norma del precedente art. 13, e delle complessive disponibilità di cassa della Regione.
Art. 19
Equilibrio del bilancio di competenza
Il totale delle spese di cui è autorizzato l'impegno nell'esercizio di competenza deve coincidere con il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso del medesimo esercizio, comprese, fra queste ultime, le entrate derivanti dalla riscossione di mutui la cui stipulazione sia autorizzata dalla legge di approvazione del bilancio entro i limiti e secondo le modalità di cui al successivo art. 41.
Il totale delle spese di cui è autorizzato l'impegno per l'adempimento delle funzioni normali della Regione, risultante dal prospetto di cui al successivo art. 28 secondo comma, lettera b), non può in ciascun bilancio essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, escluse le entrate derivanti da mutui e quelle derivanti dall'assegnazione o dal riparto di fondi statali vincolati al finanziamento di spese di sviluppo, risultante dal prospetto di cui al successivo art. 28, secondo comma, lettera a).
L'eventuale saldo negativo presunto dell'esercizio precedente, iscritto fra le spese della competenza di cui al punto 2), secondo comma, del precedente art. 16, è considerato, ai fini della determinazione del vincolo di cui al comma precedente, fra le spese per le funzioni normali per la sola parte dello stesso che eccede l'ammontare dei mutui passivi autorizzati nell' esercizio precedente, dei quali non sia prevista la stipulazione entro il termine dell'esercizio.
Art. 20
Equilibrio del bilancio di cassa
In ciascun bilancio annuale il totale dei pagamenti autorizzati non può essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione, sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa.
Art. 21
Universalità ed integrità del bilancio
Tutte le entrate devono essere iscritte nel bilancio regionale al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse.
Parimenti tutte le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza essere ridotte delle entrate correlative.
Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio della Regione e dei bilanci di cui al successivo art. 29.
Art. 22
Esercizio provvisorio
L'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio è concessa con legge per periodi non superiori complessivamente a tre mesi.
La legge di esercizio provvisorio autorizza l'accertamento e la riscossione delle entrate e l'impegno e il pagamento delle spese sulla base del bilancio presentato al Consiglio, senza limiti di somma.
La legge può, peraltro, stabilire limitazioni alla esecuzione delle spese non obbligatorie, sia in ordine all'entità degli stanziamenti utilizzabili, sia in ordine a singoli capitoli di spesa il cui utilizzo può essere in tutto o in parte vietato fino all'approvazione della legge di bilancio.
Nel caso in cui il bilancio non sia stato ancora presentato al Consiglio, ovvero sia stato respinto da questo, e non sia stato ancora presentato il nuovo bilancio, l'esercizio provvisorio è autorizzato sulla base dell'ultimo bilancio approvato.
Nel caso di cui al comma precedente l'autorizzazione è limitata ad un dodicesimo dello stanziamento di ogni capitolo di spesa per ogni mese di esercizio provvisorio.
Art. 23
Gestione provvisoria del bilancio
Qualora la legge di approvazione del bilancio e/ o la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio siano state approvate dal Consiglio regionale, ma non siano entrate in vigore, in pendenza degli adempimenti di cui all'art. 127 della Costituzione , è autorizzata la gestione in via provvisoria del bilancio medesimo, limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi, salvo quanto disposto dall'ultimo comma del precedente articolo 22.
Qualora la legge di approvazione del bilancio e/ o la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio siano state rinviate dal Governo al Consiglio regionale a norma dell'art. 127 della Costituzione , ovvero nei confronti di dette leggi il Governo abbia promosso la questione di legittimità o quella di merito a norma dell'ultimo comma del medesimo art. 127, è autorizzata la gestione in via provvisoria, del bilancio medesimo limitatamente alle parti ed ai capitoli non coinvolti nel rinvio o nell'impugnativa, ovvero, nel caso che il rinvio o l'impugnativa investano l'intero bilancio, limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo per ogni mese di pendenza del procedimento, o nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi, salvo quanto disposto dall'ultimo comma del precedente articolo 22.
Art. 24
Classificazione delle entrate
Nel bilancio della Regione le entrate sono ripartite nei seguenti titoli e, secondo la loro natura, nelle seguenti categorie: Titolo I
Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione stessa a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 . Categoria 1a - Tributi propri della Regione.
Categoria 2a - Quote di tributi dello Stato devolute alle Regioni. Titolo II
Entrate derivanti da contributi ad assegnazioni dello Stato ed, in genere, tra trasferimenti di fondi del bilancio statale, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dallo Stato alle Regioni.
Categoria 3a - Entrate derivanti da assegnazioni statali connesse ai programmi di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 281 e successive integrazioni.
Categoria 4a - Entrate per l'esercizio delle funzioni delegate.
Categoria 5a - Entrate derivanti da altri contributi e assegnazioni statali. Titolo III
Entrate derivanti da rendite patrimoniali, da utili di enti o aziende regionali.
Categoria 6a - Proventi dei servizi pubblici resi dalla Regione.
Categoria 7a - Proventi del Demanio e del Patrimonio regionali. Categoria 8a - Utili di Enti o aziende regionali. Categoria 9a - Recuperi, rimborsi e contributi vari.
Categoria 10a - Partite che si compensano con la spesa. Titolo IV
Entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitali e rimborso di crediti. Categoria 11a - Alienazione di beni patrimoniali. Categoria 12a - Trasferimenti di capitali. Categoria 13a - Rimborso di crediti. Titolo V
Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie. Categoria 14a - Mutui. Categoria 15a - Obbligazioni. Categoria 16a - Anticipazioni. Titolo VI Entrate per contabilità speciali. Categoria 17a - Partite di giro. Categoria 18a - Altre contabilità speciali.
Le entrate sono ripartite in capitoli secondo il loro oggetto. Il capitolo costituisce l'unità elementare di classificazione delle entrate.
Per ciascun capitolo dell'entrata debbono essere indicati i seguenti elementi: numerazione progressiva, ma discontinua; denominazione analitica, riferimento alla categoria, ammontare presunto dei residui attivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce, ammontare delle entrate che si prevede di accertare nell'esercizio cui il bilancio si riferisce, ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere, senza distinzione tra riscossioni in conto residui ed in conto competenza.
In ogni caso deve essere fatta espressa menzione degli eventuali vincoli di destinazione delle entrate disposti da leggi speciali dello Stato o della Regione.
Il bilancio contiene, per l'entrata, un riassunto delle categorie per ogni titolo ed un riepilogo finale dei titoli.
Art. 25
Classificazione delle spese
Nel bilancio della Regione le spese sono suddivise in tre parti: Parte 1a - Spese effettive per il conseguimento delle finalità dell'Ente.
Parte 2a - Spese conseguenti ad operazioni finanziarie non modificative del patrimonio regionale. Parte 3a - Contabilità speciali.
Nell'ambito della parte 1a le spese sono ripartite in sezioni dipartimentali di spesa, con riferimento all'assetto organizzativo interno della Giunta regionale fondato su una serie di grandi aggregazioni di materie funzionalmente omogenee e collegate tra loro.
L'ordine e la denominazione delle Sezioni dipartimentali sono definite annualmente in sede di bilancio.
Nell'ambito di ciascuna Sezione dipartimentale le spese sono ripartite, con riferimento ai singoli obiettivi del programma, in rubriche per aree di attività o d' intervento e per progetti, secondo la distinzione di cui ai precedenti articoli 9 e 10 ed in corrispondenza alle previsioni del bilancio pluriennale.
Qualora i progetti di spesa riguardino più Sezioni dipartimentali tutte le previsioni di spesa riguardanti il progetto saranno collocate nell'ambito della Sezione dipartimentale che già ospita le previsioni di spesa concernenti le funzioni e competenze collegate in modo preminente alla gestione del progetto.
In tal caso apposite annotazioni a margine dei singoli capitoli potranno consentire la individuazione delle altre sezioni cui la spesa si riferisce per materia.
Le spese per l'ammortamento dei mutui figurano in due distinte rubriche in calce ad ogni Sezione secondo che si tratti della rata di interessi o della rata di capitale.
Nell'ambito della Parte 2a le spese si distinguono in due Sezioni: Depositi di somme eccedenti il fabbisogno di cassa - Rimborso di anticipazioni passive di cassa.
Nell'ambito della Parte 3a le spese si distinguono in due sezioni: Partite di giro - Altre contabilità speciali.
Il bilancio contiene, per la spesa, un riassunto delle rubriche per ogni sezione dipartimentale della Parte 1a; un riepilogo delle sezioni per ognuna delle Parti 1a - 2a e 3a ed un riepilogo delle parti medesime.
Art. 26
Specificazione delle spese
Nell'ambito delle classificazioni di cui al precedente articolo, le spese si suddividono in capitoli. Il capitolo costituisce l'unità elementare della spesa.
Nel caso in cui ciò sia ritenuto opportuno ai fini di una più puntuale analisi della spesa, può essere suddiviso con atto di Giunta regionale in più articoli di spesa a norma dell'art. 24 - 3 comma, punto 7) dello Statuto regionale, e semprechè siano rispettate le norme di cui ai commi successivi.
Ogni capitolo comprende un solo oggetto di spesa ovvero più oggetti strettamente collegati nell'ambito di un servizio, di una funzione, ovvero di un piano, programma o progetto della Regione.
Non possono essere incluse comunque nel medesimo capitolo:
a) spese correnti, spese di investimento e spese che attengono al rimborso di mutui e prestiti;
b) spese per l'adempimento delle funzioni normali della Regione e spese per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo;
c) spese relative a funzioni proprie della Regione e spese relative a funzioni delegate dallo Stato;
d) spese relative a obiettivi per perseguire i quali la Regione goda di finanziamenti da parte dello Stato, iscritti nello stato di previsione dell'entrata dello stesso bilancio, ed altre spese.
Nello stato di previsione della spesa, nell'ordine di successione delle ripartizioni soprarichiamate, la numerazione dei capitoli è progressiva e discontinua.
Per ciascun capitolo debbono essere indicati i seguenti elementi: numero progressivo ma discontinuo;
denominazione; riferimento alla classificazione economica di 1 grado (titoli) e di secondo grado (categorie);
riferimento alla classificazione funzionale (sezioni funzionali); riferimento al carattere di spesa normale o di spesa di sviluppo; riferimento al carattere di spesa per funzioni proprie o per funzioni delegate dallo Stato; ammontare presunto dei residui passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello a cui il bilancio si riferisce; ammontare delle spese di cui si autorizza l'impegno nell'esercizio cui il bilancio si riferisce; ammontare delle spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio, senza distinzione fra pagamenti in conto residui ed in conto competenza.
In allegato al bilancio di previsione le spese sono riclassificate analiticamente: in titoli, secondo che si tratti di spese correnti di amministrazione generale, spese correnti operative, spese d' investimento in annualità, spese di investimento in capitale, spese per il rimborso di mutui e prestiti; in sezioni, secondo la classificazione funzionale, ed in categorie, secondo la classificazione economica, in corrispondenza delle similari classificazioni adottate nel bilancio dello Stato per il medesimo esercizio.
In calce agli allegati analitici le spese sono rappresentate in riassunti di sezioni funzionali per titoli, in riassunti di categorie economiche per titoli, ed in riepiloghi dei titoli.
Con riferimento alle corrispondenti annotazioni sullo stato di previsione dell'entrata, a margine dei capitoli di spesa deve essere fatta espressa menzione dei vincoli di destinazione da leggi speciali dello Stato.
Art. 27
Denominazione e codificazione dei capitoli di spesa
La denominazione di ciascun capitolo deve indicare chiaramente e analiticamente il settore, gli oggetti e le finalità della spesa.
La Regione Emilia - Romagna uniforma i propri bilanci annuali ai criteri metodologici che la Commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , indicherà per consentire l'unificazione, nei bilanci regionali, delle denominazioni dei capitoli concernenti spese della stessa natura, e per stabilire, altresì, per ciascun capitolo di spesa, il numero di codice relativo alla classificazione funzionale ed economica della spesa stessa, al fine anche di pervenire alla necessaria armonizzazione con il piano dei conti indicati nel bilancio dello Stato per il medesimo esercizio.
Art. 28
Quadro riassuntivo e prospetti allegati
Il quadro riassuntivo del bilancio riporta, distintamente per titoli, i totali delle entrate e, per parti, sezioni dipartimentali e titoli, i totali delle spese. Al quadro riassuntivo sono allegati i seguenti prospetti:
a) un prospetto il quale mette a raffronto le entrate, distinte per capitoli, derivanti da assegnazioni dello Stato effettuate in base all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970 n. 281 , da assegnazioni in corrispondenza di delega di funzioni amministrative, a norma dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione , e da altre assegnazioni statali a destinazione determinata con l'indicazione della rispettiva destinazione specifica risultante dalla legge e dai provvedimenti di assegnazione o di riparto; e le spese, distinte anche esse per capitoli, aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette; il totale degli stanziamenti di competenza relativi a tali spese non può essere inferiore, in ciascun bilancio, al totale delle rispettive entrate di competenza, salvo quanto disposto dal terzo e quarto comma del successivo articolo 40;
b) un prospetto il quale espone distintamente, da un lato, gli stanziamenti di competenza e di cassa relativi a spese per l'adempimento delle funzioni normali della Regione, e, dall'altro lato, gli stanziamenti di competenza e di cassa, distinti per capitoli, relativi a spese per l'attuazione di ulteriori programmi di sviluppo della Regione, siano esse finanziate con apposite assegnazioni di fondi statali, ovvero con risorse proprie della Regione o con ricorso al credito.
Art. 29
Bilanci degli Enti dipendenti dalla Regione
I bilanci degli Enti, Aziende, organismi ed Istituti, comunque costituiti, dipendenti dalla Regione, sono trasmessi alla Giunta regionale prima della presentazione al Consiglio regionale del bilancio della Regione e sono allegati al bilancio regionale.
Le spese degli Enti, Aziende, organismi ed Istituti di cui al 1 comma, che concorrono alla realizzazione dei progetti della Regione inclusi nel bilancio regionale dello stesso esercizio sono altresì indicate nel bilancio della Regione, in nota a margine dei corrispondenti capitoli del bilancio medesimo.
Art. 30
Dimostrazione delle spese degli Enti locali per le funzioni delegate e per l'attuazione di progetti della Regione
In allegato al bilancio della Regione è data dimostrazione riassuntiva delle previsioni relative alle spese da effettuarsi da parte degli Enti locali, nel medesimo esercizio finanziario, nello svolgimento di funzioni loro delegate dalla Regione o comunque nell' ambito di progetti della Regione.
Nell'allegato di cui al comma precedente le spese sono ripartite secondo i criteri prescritti per la ripartizione delle spese nel bilancio regionale, nonchè secondo la loro ripartizione territoriale fra i Comprensori di cui alla legge regionale 31 gennaio 1975, n. 12.
Al fine di favorire forme di coordinamento e collaborazione nella gestione della spesa pubblica regionale, anche attraverso la predisposizione di strumenti contabili ed amministrativi che forniscano una visione complessiva ed unitaria degli interventi posti in essere neivari settori ad opera di più Enti pubblici, le spese degli Enti locali relative a progetti della Regione inclusi nel bilancio regionale dello stesso esercizio sono altresì indicate nel bilancio della Regione in nota a margine dei corrispondenti capitoli del bilancio medesimo.
Le entrate e le spese relative all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione agli Enti locali debbono essere iscritte nei bilanci di questi ultimi in capitoli separati delle spese correnti o delle spese in conto capitale nell'ambito della classificazione della entrata e della spesa prevista dalla normativa vigente in materia per gli Enti medesimi.
La denominazione dei capitoli di cui al precedente comma deve essere omogenea rispetto a quella corrispondente del bilancio regionale e deve richiamare la numerazione del capitolo del bilancio regionale cui si riferisce.
Art. 31
Fondo di riserva per spese obbligatorie
Nel bilancio annuale di competenza è iscritto un fondo di riserva per spese obbligatorie.
Con deliberazione della Giunta regionale, sono prelevate da tale fondo le somme necessarie per integrare gli stanziamenti rivelatisi insufficienti dei capitoli relativi a spese di carattere obbligatorio secondo la legislazione vigente.
Fra le spese obbligatorie figurano, in ogni caso, quelle relative agli oneri di personale, agli oneri per l'ammortamento dei mutui e prestiti ed agli interessi passivi su anticipazioni di cassa, quelle relative ai residui passivi caduti in perenzione amministrativa a norma del successivo art. 72 e reclamati dai creditori;
quelle concernenti i fondi di garanzia a fronte delle fidejussioni concesse dalla Regione.
L'elenco dei capitoli che possono essere integrati a norma del secondo comma del presente articolo è allegato al bilancio.
L'ammontare del fondo di riserva per le spese obbligatorie è determinato in misura non superiore al 2% del totale delle spese effettive di cui al 1 comma del precedente art. 25.
Art. 32
Fondo di riserva del bilancio di cassa
Nel bilancio annuale di cassa è iscritto un fondo di riserva per fare fronte ai maggiori pagamenti che si rendano necessari nel corso dell'esercizio sui diversi capitoli di spesa rispetto agli stanziamenti disposti in sede di previsione.
Il prelevamento di somme dal fondo di cui al precedente comma a favore di altri capitoli del bilancio di cassa è disposto con delibera del Consiglio regionale non soggetta a controllo.
Per consentire il pagamento di residui passivi risultanti in chiusura di esercizio, non previsti - o previsti in entità inadeguata - nella apposita colonna del bilancio di previsione e pertanto privi del corrispondente stanziamento di cassa - o dotati di stanziamento insufficiente - è autorizzata la istituzione o l'adeguamento dello stanziamento di cassa nei modi di cui al precedente comma, fatto salvo il successivo aggiornamento dell'ammontare presunto dei residui passivi medesimi in occasione dell'assestamento di bilancio di cui al successivo art. 37.
L'ammontare del fondo di riserva di cui al presente articolo è determinato dalla legge di bilancio entro il limite massimo di un dodicesimo dell'ammontare complessivo dei pagamenti autorizzati dalla legge medesima o dai provvedimenti di variazione di bilancio.
Art. 33
Fondo di riserva per spese impreviste
Nel bilancio di competenza è iscritto un fondo di riserva per spese impreviste.
Con deliberazione della Giunta regionale sono prelevate da tale fondo e iscritte in aumento agli stanziamenti dei capitoli di spesa, ovvero in nuovi capitoli, le somme occorrenti per provvedere a spese dipendenti dalla legislazione in vigore aventi carattere di imprescindibilità e di improrogabilità, non prevedibili all'atto dell'approvazione del bilancio, e che non trovino capienza negli stanziamenti del bilancio medesimo.
Le deliberazioni di cui al 2 comma debbono essere presentate al Consiglio regionale per la convalida entro il termine di 15 giorni dalla loro adozione.
L'ammontare del fondo di cui al presente articolo è determinato in misura non superiore allo 0,50 per cento del totale delle spese effettive di cui al 1 comma del precedente art. 25.
Art. 34
Fondi globali
Nel bilancio di competenza sono iscritti uno o più fondi globali, destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi della Regione che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio.
I fondi globali sono iscritti nella misura ritenuta necessaria per far fronte agli impegni che si prevede di assumere nell'esercizio di competenza, in applicazione dei nuovi provvedimenti legislativi in corso di approvazione.
I fondi globali non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di impegno, ma esclusivamente ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle assegnazioni dei capitoli di spesa esistenti o in nuovi capitoli di spesa, dopo l'entrata in vigore ed in applicazione dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese.
Sono tenuti distinti i fondi globali destinati al finanziamento di spese per l'adempimento delle funzioni normali della Regione, di spese per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo, di spese correnti e di spese in conto capitale.
Al bilancio è allegato un elenco indicativo dei provvedimenti legislativi che si prevede di finanziare con ciascun fondo globale, con l'indicazione del relativo oggetto e dell'importo dei relativi previsti stanziamenti di competenza.
Art. 35
Utilizzazione dei fondi globali iscritti nel bilancio per l'esercizio precedente
Le quote dei fondi globali non utilizzate al termine dell'esercizio di competenza costituiscono economie di spese.
Fino alla data di approvazione del rendiconto e, comunque, non oltre la data di chiusura dell'esercizio immediatamente successivo, le quote di cui al precedente comma possono essere utilizzate, al fine di assicurare la necessaria copertura finanziaria ai soli provvedimenti legislativi già inclusi negli elenchi di cui al 4 comma dell'art. 34 relativi all'esercizio precedente, la cui approvazione non sia intervenuta entro il termine dell'esercizio.
Nel caso di cui al comma precedente resta ferma l'assegnazione degli stanziamenti dei detti fondi globali al bilancio nel quale essi furono iscritti e delle nuove o maggiori spese al bilancio dell'esercizio nel corso del quale si perfezionano i relativi provvedimenti legislativi. Allo stanziamento della nuova o maggiore spesa così iscritta nel bilancio del nuovo esercizio dovrà accompagnarsi una annotazione da cui risulti che si tratta di spese finanziate con ricorso ai fondi globali dell'esercizio precedente.
Fino a quando non sia approvato il rendiconto dell'esercizio precedente delle spese di cui al precedente comma non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale disavanzo di cui al 1 comma del precedente art. 19.
Non è ammessa la utilizzazione, ai fini della copertura di nuove e maggiori spese derivanti da provvedimenti legislativi, dei fondi globali iscritti in bilanci anteriori a quello immediatamente precedente il bilancio nel quale è iscritta la spesa, nè l'utilizzazione allo stesso fine di disponibilità diverse dai fondi globali, pur se relative al bilancio immediatamente precedente.
Art. 36
Disposizioni comuni ai fondi di riserva e globali
I fondi di riserva di cui ai precedenti artt. 31 e 33 ed i fondi globali di cui ai precedenti artt. 34 e 35 sono dotati di appositi stanziamenti di cassa in relazione alla prevedibile esecuzione dei provvedimenti amministrativi o legislativi che ne determinano i prelievi.
Gli stessi provvedimenti legislativi od amministrativi da cui discende la utilizzazione dei fondi di riserva sopramenzionati dispongono i conseguenti prelievi, ovvero le conseguenti riduzioni, degli stanziamenti dei fondi stessi, sia in termini di competenza che in termini di cassa.
Art. 37
Assestamento di bilancio
Entro il 30 giugno di ogni anno la Regione approva con legge l'assestamento del bilancio mediante il quale si provvede all'aggiornamento degli elementi di cui al punto 1 del secondo comma - residui presunti al termine dell'esercizio precedente - ed al terzo comma - saldo positivo o negativo presunto ed eventuale giacenza iniziale presunta di cassa - del precedente articolo 16; nonchè alle variazioni che si ritengono opportune, fermi restando i vincoli di equilibrio dei bilanci di competenza e di cassa di cui ai precedenti artt. 19 e 20.
L'approvazione dell'assestamento del bilancio non è subordinata alla approvazione del rendiconto generale della Regione.
Art. 38
Variazioni di bilancio
La legge di approvazione del bilancio autorizza la Giunta regionale ad apportare nel corso dell'esercizio, con proprie deliberazioni da comunicarsi entro 15 giorni al Consiglio, le variazioni al bilancio occorrenti per la iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni dello Stato vincolate a scopi specifici, nonchè per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legge.
Quando la spesa sia attribuibile alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo a norma del 4 comma dell'art. 40 della presente legge, la variazione è disposta nei modi di cui sopra sull'esercizio in chiusura, per la parte entrata, e sul nuovo esercizio, per la parte spesa, anche in pendenza dell' approvazione del bilancio di previsione del nuovo esercizio.
Le leggi regionali che autorizzano nuove o maggiori spese a carico del bilancio già presentato al Consiglio ed in corso di approvazione, finanziando i relativi oneri in tutto o in parte mediante la utilizzazione dei fondi globali del bilancio precedente a norma del precedente art. 35, autorizzano la Giunta ad apportare con propria deliberazione le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa dopo l'entrata in vigore della relativa legge di approvazione e di quella di approvazione del bilancio per l'esercizio di competenza.
Ogni altra variazione del bilancio, fatte salve quelle di cui ai precedenti articoli 31, 32, 33 ed al successivo art. 42 deve essere disposta od autorizzata con legge regionale.
Nessuna variazione al bilancio, salvo quella di cui al 1 comma del presente articolo, può essere deliberata dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce.
Gli atti amministrativi coi quali a norma della presente legge sono disposte variazioni di bilancio, sono pubblicati per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, e diventano esecutivi a tutti gli effetti il giorno successivo a quello della loro pubblicazione.
Art. 39
Divieto di storni
Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 31, 32, 33 e 38 - 3 comma, è vietato il trasporto di somme da un capitolo all'altro del bilancio mediante atto amministrativo, sia per quanto riguarda gli stanziamenti di competenza, sia per quanto riguarda gli stanziamenti di cassa.
E' vietato lo storno di fondi tra i residui, nonchè fra i residui e la competenza, e viceversa. E' altresì vietato lo storno di fondi fra spese per l'esercizio di funzioni delegate, o per ulteriori programmi di sviluppo, cui concorrono specifiche assegnazioni statali, a favore di altri capitoli di spesa.
Qualora lo stanziamento annuale di bilancio sia definito da una specifica legge di settore, ogni variazione in aumento dello stesso può essere autorizzato solo da provvedimenti legislativi distinti da quelli di mera variazione di bilancio.
Lo storno di fondi da capitoli di spesa di investimento per ulteriori programmi di sviluppo a favore di capitoli di spesa per funzioni normali è ammesso entro il limite dell'ammontare dei primi che non risulti coperto da mutui o da assegnazioni dello Stato a destinazione vincolata.
Art. 40
Fondi statali assegnati alla Regione
Tutte le somme assegnate a qualsiasi titolo dallo Stato alla Regione confluiscono nel bilancio regionale senza vincolo a specifiche destinazioni, salvo il caso di assegnazioni in corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative a norma dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione ed il caso di assegnazioni per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo.
Nei casi di assegnazioni dallo Stato alla Regione, connesse a deleghe di funzioni amministrative, e negli altri casi di cui al precedente comma, la Regione ha facoltà di stanziare e di erogare somme eccedenti quelle assegnate dallo Stato, ferme, nel caso di delega, le disposizioni delle leggi statali che disciplinano le relative funzioni.
La Regione ha altresì facoltà, qualora abbia erogato in un esercizio somme eccedenti a quelle ad essa assegnate dallo Stato, a norma del comma precedente, di compensare tali maggiori spese con minori stanziamenti ed erogazioni per lo stesso scopo nei due esercizi immediatamente successivi.
La Regione può in relazione all'epoca in cui avviene la assegnazione dei fondi statali di cui al 1 comma del presente articolo, attribuire le relative spese alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo, allorchè non sia possibile far luogo all' impegno di tali spese, a norma del successivo articolo 57 entro il termine dell'esercizio nel corso del quale ha luogo l'assegnazione. In tal caso, sullo stanziamento di spesa da iscrivere nel bilancio per l'esercizio successivo a norma del 1 comma dell'art. 38 possono essere assunti impegni fin dalla data di registrazione dell'assegnazione e disposte erogazioni fin dall'inizio dell'esercizio stesso e comunque non prima della data di pubblicazione della corrispondente delibera di variazione del bilancio, anche in pendenza dell'approvazione della legge di bilancio per il nuovo esercizio.
Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale ultimo esercizio, delle spese di cui al precedente comma non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale disavanzo di cui al precedente art. 19, primo comma.
In calce al prospetto di cui alla lettera a) - 2 comma - del precedente art. 28, è dato conto delle corrispondenze e delle compensazioni per le assegnazioni statali a destinazione vincolata e gli stanziamenti di spesa corrispondenti, con riferimento all'esercizio della facoltà di cui ai precedenti commi 3 e 4 .
Art. 41
Mutui e prestiti
La contrazione di mutui o la emissione di prestiti da parte della Regione è autorizzata esclusivamente con la legge di approvazione del bilancio o con le leggi di variazione dello stesso, a copertura del disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio di competenza.
La legge deve specificare l'entità massima del tasso e la durata massima dell'ammortamento, nonchè l'incidenza delle operazioni sull'esercizio in corso e sugli esercizi futuri, con riferimento alle previsioni rispettivamente del bilancio annuale e pluriennale. La effettuazione delle operazioni, la determinazione delle condizioni e delle modalità spettano alla Giunta regionale, fermo restando quanto stabilito dal 3 comma dell'art. 10 - legge 16 maggio 1970, n. 281 - in materia di prestiti obbligazionari.
Non può essere autorizzata la contrazione di nuovi mutui, se non è stato approvato dal Consiglio regionale il rendiconto del penultimo esercizio rispetto a quello al cui bilancio i nuovi mutui si riferiscono.
Il disavanzo di cui al 1 comma del presente articolo non potrà in ogni caso essere di importo superiore al totale delle spese d' investimento erogabili in capitale per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo, escluse fra queste le spese finanziate con assegnazioni dello Stato vincolate al finanziamento di spese di sviluppo; comprese, invece, le spese per l'assunzione di partecipazioni in società finanziarie a norma dell'articolo 10 - 1 comma della legge 16 maggio 1970, n. 281 , nonchè la quota parte del saldo finanziario negativo dell'esercizio precedente determinata dalla mancata stipulazione di mutui già autorizzati dalla legge di bilancio di quell'esercizio.
In ciascun esercizio non può essere autorizzata la contrazione di mutui in misura tale che l'importo delle relative annualità di ammortamento, comprese quelle derivanti dai mutui già contratti e da quelli autorizzati con legge di bilancio relativa all'esercizio precedente e con le relative variazioni, superi il 20% dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie iscritte in bilancio nel Titolo I a norma del precedente articolo 24, semprechè gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio pluriennale della Regione.
Alla stipulazione dei mutui autorizzati si provvede in relazione con le effettive esigenze di cassa della Regione.
L'autorizzazione a contrarre mutui od emettere prestiti obbligazionari cessa con il termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce. Di conseguenza, le entrate da mutui stipulati, anche in forma condizionata, entro il termine dell'esercizio, e non riscossi, restano iscritte fra i residui attivi; le entrate da mutui autorizzati ma non stipulati entro lo stesso termine, costituiscono minori entrate e concorrono come tali a determinare le risultanze finali dell'esercizio medesimo.
Art. 42
Anticipazioni di cassa
All'accensione di anticipazioni di cassa ai sensi e nei limiti di cui all'art. 10, 4 comma della legge 16 maggio 1970, n. 281 per fronteggiare temporanee deficienze di cassa, provvede con propria deliberazione la Giunta regionale, disponendo nello stesso atto le conseguenti variazioni di bilancio.
Art. 43
Garanzie prestate dalla Regione
La legge regionale che prevede la prestazione di garanzie, in via principale o sussidiaria, da parte della Regione a favore di Enti e di altri soggetti in relazione alla contrazione di mutui o anticipazioni di cassa per il finanziamento di spese comunque rientranti nelle competenze amministrative regionali, deve indicare la copertura finanziaria del relativo rischio, ai sensi del precedente art. 12, e fare obbligo agli uffici competenti dell'esercizio delle azioni necessarie per il recupero delle somme eventualmente erogate.
Nel bilancio regionale annuale sono iscritti uno o più capitoli di spesa dotati annualmente della somma presumibilmente occorrente secondo previsioni rapportate alla possibile entità del rischio, per l'assolvimento degli obblighi assunti dalla Regione con la concessione delle garanzie prestate.
In caso di necessità le maggiori esigenze saranno fronteggiate con prelevamenti dal fondo per le spese obbligatorie di cui al precedente art. 31.
Nel bilancio annuale è iscritto apposito capitolo di entrata per l'imputazione dei recuperi delle somme che la Regione è stata chiamata ad erogare a fronte della garanzia concessa.
In allegato al bilancio di previsione della Regione devono essere elencate, con la indicazione dei beneficiari, del capitale garantito e della durata, le garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione, ancora in vita alla data di approvazione del bilancio medesimo.
Art. 44
Autonomia contabile del Consiglio regionale
Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio regionale dispone di un bilancio autonomo gestito secondo i principi stabiliti dall'articolo 15, 3 comma dello Statuto regionale e dalla legge 6 dicembre 1973, n. 853 .
Le norme per l'amministrazione e la contabilità dei fondi assegnati al Consiglio regionale sono fissate da un apposito regolamento interno.
L'avanzo d' amministrazione eventualmente risultante in chiusura di ciascun esercizio, è applicato al bilancio consiliare di previsione per l'esercizio immediatamente successivo e trasferito sul bilancio di previsione della Regione, relativo alla competenza dello stesso esercizio in occasione della approvazione dell'assestamento di cui al precedente articolo 37.