LEGGE REGIONALE 06 luglio 1977, n. 31
NORME PER LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 del 7 luglio 1977
Capo IV
DEI SERVIZI DI RAGIONERIA E DI TESORERIA DELLA REGIONE
Art. 45
Ragioneria regionale
La ragioneria della Regione è ordinata secondo le norme della legge regionale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi regionali.
Art. 46
Compiti di Ragioneria regionale Sono compiti della ragioneria della Regione:
1) preparazione del bilancio di previsione annuale, di cassa e di competenza, nonchè dei relativi provvedimenti di variazione; preparazione del bilancio pluriennale e dei relativi aggiornamenti, d' intesa con l'ufficio del programma;
2) predisposizione dei titoli di riscossione delle entrate e di pagamento delle spese;
3) registrazione degli accertamenti e delle riscossioni delle entrate, nonchè degli impegni di spesa, dei contratti, delle liquidazioni e dei pagamenti delle spese regionali, dopo averne verificato la conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti; in caso di accertamento di irregolarità la ragioneria nè dà comunicazione al Presidente della Giunta, il quale è tenuto a darne immediata informazione alla Commissione consiliare Bilancio e Affari Generali;
4) preparazione del rendiconto generale della Regione;
5) collaborazione, dietro disposizione della Giunta regionale, al controllo di gestione della spesa regionale, con riferimento ai risultati economici, finanziari e di efficienza raggiunti dalle unità operative nella attuazione di progetti o programmi regionali;
6) formulazione di osservazioni ai fini dell'esame dei bilanci e dei rendiconti delle aziende regionali e degli Enti pararegionali, e dell'accertamento del normale adempimento delle funzioni sindacali e di revisione presso gli Enti medesimi;
7) riscontro contabile sui rendiconti dei funzionari delegati;
8) vigilanza sulle gestioni dei consegnatari dei beni e dei contabili della Regione e verifica delle corrispondenti scritture contabili ed inventariali;
9) sovraintendenza sul servizio di tesoreria e sui servizi di accertamento e di riscossione delle entrate in generale;
10) formulazione di parere sulla parte finanziaria di tutti i progetti di legge di iniziativa della Giunta, recanti oneri a carico del bilancio regionale; nonchè se richiesto dalla Presidenza del Consiglio regionale, formulazione di parere sulla parte finanziaria dei progetti di legge di iniziativa consiliare o popolare;
11) preparazione degli atti inerenti alla contrazione di mutui ed anticipazioni di cassa ed alla emissione di prestiti obbligazionari, nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 10 della legge 16 maggio 1970 n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni;
12) collaborazione al coordinamento del ricorso al credito da parte di Enti e privati beneficiari di interventi promozionali da parte della Regione;
13) esami di relazioni inviate alla Regione da Enti ed organi diversi dalla stessa per il controllo della gestione dei fondi loro assegnati, e parere sulle stesse relazioni agli organi regionali competenti;
14) esercizio di ogni altra attribuzione ad essa conferita con leggi speciali.
Art. 47
Servizio di Tesoreria della Regione
Una apposita legge regionale disciplina il servizio di Tesoreria della Regione.