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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 luglio 1977, n. 31

NORME PER LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 del 7 luglio 1977

Capo VI
DELLA GESTIONE DELLE SPESE DELLA REGIONE
Art. 56
Stadi della spesa
Sono spese della Regione quelle cui si deve provvedere a carico del bilancio regionale a norma di leggi, decreti, regolamenti od altri atti, costituenti titolo valido di impegno, e quelle, in genere, necessarie per il funzionamento dei servizi pubblici che dipendono dall'amministrazione regionale.
Tutte le spese della Regione passano attraverso i seguenti stadi:
a) impegno;
b) liquidazione;
c) ordinazione e pagamento. Tali stadi possono essere simultanei.
Art. 57
Impegni di spesa
I competenti organi della Regione assumono gli impegni di spesa nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio in corso.
Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dellhesercizio le somme dovute dalla Regione, in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili semprechè la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio.
Per le spese in conto capitale ripartite per legge in più esercizi finanziari o per le quali la legge preveda una autorizzazione globale riferita ad un periodo pluriennale determinato, l'impegno può estendersi a più anni, fatto salvo il limite di cui al successivo art. 58, ma i pagamenti devono essere contenuti entro l'ammontare degli impegni che vengono a scadenza in ciascun esercizio.
La stessa norma del precedente comma si applica agli impegni di spesa corrente che vengono assunti per più esercizi, quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi.
La decorrenza e le scadenze annuali degli impegni concernenti spese da erogarsi in annualità debbono coincidere con la decorrenza e con le scadenze dell' obbligazione di pagamento delle annualità medesime.
L'aggiornamento degli impegni assunti a norma del precedente 5 comma, sulla base della definitiva acquisizione dei termini di decorrenza e di scadenza dei pagamenti, viene disposto d' ufficio dalla ragioneria regionale.
Per le spese da erogarsi in annualità, il primo degli stanziamenti annuali di ogni limite d' impegno, da iscrivere a bilancio in dipendenza della autorizzazione di legge, costituisce il limite massimo a carico del quale possono essere assunti impegni ed eseguiti pagamenti relativi alla prima annualità. Gli impegni così assunti si estendono, per tanti esercizi quante sono le annualità da pagarsi, sugli stanziamenti di bilancio degli esercizi successivi.
Al momento del pagamento a saldo su ciascun impegno di spesa, la ragioneria regionale provvede d' ufficio alla rettifica delle disponibilità di fondi sul capitolo, aggiungendovi l'eventuale differenza residuale tra l'importo dell'impegno e l'ammontare finale dei pagamenti effettuati sul medesimo.
Qualora il pagamento a saldo riguardi un impegno conservato fra i residui passivi, la ragioneria provvede all'accertamento della eventuale economia sull' impegno medesimo.
Art. 58
Assunzione di impegni sugli esercizi futuri
Nel caso delle spese in conto capitale di carattere pluriennale di cui al 3 comma del precedente articolo 57, la facoltà di assumere impegni a carico di esercizi futuri è limitata al secondo esercizio successivo a quello di normale scadenza della legislatura.
Nel caso delle spese in annualità la facoltà di assumere impegni su nuovi limiti d' impegno è circoscritta all'esercizio immediatamente successivo a quello di normale scadenza della legislatura.
Art. 59
Organi preposti all'assunzione degli impegni di spesa
La Giunta delibera sugli impegni di spesa, salvo che le singole leggi regionali attribuiscano tale competenza al Consiglio regionale od ai responsabili degli uffici o servizi regionali.
Qualora si tratti di spese la cui gestione non sia disciplinata da leggi specifiche, la competenza della Giunta regionale è limitata agli impegni fino all'importo di Lire 200.000.000, considerato con riferimento all'intera durata dei medesimi. Oltre tale limite la competenza a deliberare spetta al Consiglio regionale.
In esecuzione degli atti deliberativi di impegno di cui ai precedenti commi la Giunta provvede a deliberare i contratti della Regione.
Le competenze di cui al 1 e 2 comma attribuite alla Giunta regionale possono essere da quest' ultima delegate al Presidente, ai singoli componenti della Giunta, ai responsabili di uffici, servizi ed organi della Regione, secondo le direttive deliberate dalla Giunta medesima.
Spetta comunque al Presidente il coordinamento delle funzioni delegate.
La Giunta regionale è sempre competente a deliberare nei casi di cui al n. 10 dell'art. 24 dello Statuto regionale.
Art. 60
Registrazione degli impegni di spesa
Tutti gli atti dai quali possa comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio regionale, prima della loro formale adozione da parte dei competenti organi regionali, debbono essere trasmessi unitamente alla relativa documentazione, alla ragioneria della Regione la quale, verificata la legalità della spesa, esclusa comunque ogni valutazione di merito, accertata la completezza e regolarità della documentazione, la esatta imputazione della spesa al bilancio, nonchè la disponibilità sul capitolo relativo, effettua la prenotazione dell'impegno.
Gli atti di impegno, formalmente approvati dai competenti organi regionali, sono trasmessi alla ragioneria per la registrazione dell'impegno definitivo.
Qualsiasi successivo atto a contratto che abbia attinenza agli impegni assunti, deve essere comunicato alla ragioneria per le occorrenti annotazioni contabili.
Art. 61
Liquidazione delle spese
La liquidazione consiste nella determinazione della identità del creditore e dell'ammontare esatto del debito scaduto ed è disposta sulla base di documentazione idonea a comprovare il diritto del creditore.
Alla liquidazione delle spese provvede la Giunta regionale salvo che nei seguenti casi:
a) quando si tratti di spese fisse, nel qual caso la stessa è disposta d' ufficio dai responsabili delle singole unità operative;
b) quando si tratti di spese di amministrazione generale la cui previsione sia effettuata a calcolo o stima del fabbisogno, qualora le partite di spesa in liquidazione si mantengano entro i limiti qualitativi e quantitativi di un contratto regolarmente stipulato, o di una precedente deliberazione autorizzativa contenente tutti gli elementi per la esatta identificazione dei terzi creditori o beneficiari o nei limiti delle perizie approvate dalla Giunta per lavori da eseguire in economia. In tal caso la liquidazione avviene con atto del Presidente della Giunta o di un Assessore delegato dallo stesso.
La Giunta regionale può delegare per la liquidazione il Presidente della Giunta, singoli componenti della stessa, i responsabili degli uffici periferici e singoli funzionari dell'amministrazione, stabilendo, se del caso, opportune direttive.
Nel caso delle aperture di credito a favore di funzionari delegati, gli stessi provvedono alla liquidazione della spesa, salvo disposizioni diverse contenute negli atti di delega.
Art. 62
Richiesta di emissione del titolo di pagamento
Il Presidente della Giunta regionale o i singoli membri della Giunta stessa per le materie di competenza, richiedono alla ragioneria regionale la emissione del titolo di pagamento.
Le richieste di emissione del titolo di pagamento vistate dal funzionario responsabile dei servizi operativi, sono trasmesse alla ragioneria della Regione, con la relativa documentazione giustificativa della spesa.
Art. 63
Pagamento delle spese
Il pagamento delle spese è disposto a mezzo di mandati individuali o collettivi, di ordini di accreditamento erogabili con assegni, ordinativi o buoni di prelievo, nonchè di ruoli di spesa fissa e di elenchi di spese ricorrenti.
I titoli di spesa di cui al primo comma sono firmati dal Presidente della Giunta regionale o dal componente della Giunta delegato dal Presidente, ovvero, in assenza di questo, dal componente della Giunta regionale competente per materia, e vistati dal responsabile della ragioneria regionale o da chi lo sostituisce.
I mandati di pagamento in esecuzione di ruoli di spesa fissa o di elenchi di spese ricorrenti, sono emessi d' ufficio dalla ragioneria regionale col solo visto del responsabile del servizio di ragioneria o di chi lo sostituisce.
Prima di emettere i titoli di spesa di cui ai precedenti commi del presente articolo, deve essere verificata dalla ragioneria la causa legale del pagamento e l'intervenuta liquidazione del conto; deve essere altresì riscontrato che la somma da pagare sia contenuta nei limiti dello stanziamento di cassa autorizzato con legge di bilancio e dell'impegno di spesa cui si riferisce e che la stessa sia correttamente ascritta al conto della competenza od al conto dei residui distintamente per ciascun esercizio di provenienza.
Sul mandato dovranno essere indicati tutti gli elementi conoscitivi connessi con la effettuazione dei sopradescritti riscontri e verifiche nei modi e nelle forme previste dal Regolamento di attuazione della legge regionale di istituzione del servizio di Tesoreria della Regione Emilia Romagna.
Ogni titolo di spesa emesso potrà riferirsi ad un solo capitolo di cassa.
Art. 64
Estinzione dei titoli di pagamento
Il tesoriere della Regione estingue i mandati e provvede alla loro restituzione alla ragioneria in conformità alle disposizioni del Regolamento per l'attuazione della legge regionale istitutiva del servizio di Tesoreria e della convenzione per l'affidamento del servizio medesimo.
Art. 65
Modalità di effettuazione dei pagamenti
Il pagamento di qualsiasi spesa, fatto salvo quanto stabilito all'art. 69 per il servizio di provveditorato, deve essere fatto esclusivamente dal tesoriere regionale sulla base dei titoli di spesa previsti dal precedente art. 63.
Anche nel caso di servizi gestiti in economia, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 66 per la gestione di fondi tramite funzionari delegati, i mandati devono essere emessi esclusivamente a favore dei creditori diretti. E' vietata la emissione di mandati a favore di amministratori della Regione, salvo i casi in cui essi siano creditori o beneficiari diretti in virtù di disposizioni legislative e regolamentari.
Art. 66
Funzionari delegati
Nei casi previsti dalla legge regionale o da motivati atti deliberativi del Consiglio regionale, l'effettuazione delle spese può avvenire attraverso aperture di credito a favore di funzionari delegati entro limiti di importo di volta in volta definiti.
Per le spese di mantenimento e di funzionamento degli uffici, nonchè per quelle di manutenzione degli stabili e dei mobili ad essi pertinenti, le aperture di credito sono autorizzate con atto motivato dalla Giunta regionale entro il limite massimo di Lire 50.000.000. Oltre tale limite la autorizzazione deve essere disposta dal Consiglio regionale.
E' sempre di competenza della Giunta regionale, senza limiti di importo, la autorizzazione di aperture di credito per la gestione di spese concernenti funzioni delegate dallo Stato alla Regione.
Possono essere funzionari delegati i responsabili delle unità operative di cui all'art. 74. Tale funzione può essere attribuita ad organi esterni alla Regione solo con legge regionale.
Art. 67
Rendicontazione da parte dei funzionari delegati
Il funzionario delegato dovrà rendere alla Regione il conto delle somme erogate - corredato dai documenti giustificativi delle spese - semestralmente, con scadenza rispettivamente al 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno, intendendosi l'ultimo semestre prorogato al 31 gennaio successivo ai soli fini della materiale esecuzione dei titoli di spesa emessi entro il 31 dicembre.
Il rendiconto dovrà essere comunque presentato in caso di completo utilizzo dell'apertura di credito, ovvero quando cessino, per qualsiasi ragione, le facoltà del funzionario delegato.
Il termine per la presentazione del rendiconto è fissato in venticinque giorni dalla scadenza del periodo semestrale o dal verificarsi di uno degli eventi richiamati nel comma precedente.
La ragioneria della Regione è tenuta ad eseguire i necessari riscontri contabili ed a trasmettere il rendiconto al Presidente della Giunta regionale il quale, con proprio atto, approva lo stesso, dando discarico al funzionario delegato delle somme erogate.
Qualora in sede di riscontro contabile emergano irregolarità nella tenuta dei conti o risulti carente la documentazione giustificativa della spesa, il Presidente della Giunta regionale restituirà il rendiconto al funzionario con invito a provvedere alla regolarizzazione dello stesso.
Se il funzionario delegato non vi provvede entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, il Presidente della Giunta regionale rimette gli atti alla Giunta stessa per le conseguenti decisioni da adottare con deliberazione motivata.
Art. 68
Normativa per l'accreditamento e la gestione dei fondi da parte dei funzionari delegati
La disciplina per l'accreditamento e la gestione contabile dei fondi accreditati ai funzionari delegati è disposta dall'apposito regolamento regionale.
Art. 69
Provveditorato e casse economali
Alle spese per il funzionamento e mantenimento degli uffici regionali, all'acquisto del materiale mobile, nonchè alla manutenzione ordinaria degli immobili e delle attrezzature, attende il servizio di provveditorato.
E' compito del suddetto servizio provvedere alla conservazione dei beni mobili della Regione, alla tenuta dell'inventario degli stessi ed ai relativi aggiornamenti.
Presso il servizio di provveditorato funziona il servizio di cassa economale, composto da una cassa centrale e da casse economali periferiche secondo la articolazione e nei limiti di accreditamento disposti dalla Giunta regionale. I funzionari preposti alle casse economali provvedono alla ordinazione, alla liquidazione ed al pagamento delle minute spese d' ufficio e sottopongono alla Giunta regionale i relativi rendiconti nell'ambito del rendiconto predisposto dalla cassa economale centrale.
La disciplina contabile concernente il funzionamento del servizio di provveditorato e delle casse economali è contenuta nell'apposito regolamento regionale.
Art. 70
Regolarizzazione d' ufficio degli atti sottoposti a registrazione
Qualora la ragioneria riscontri irregolarità od errori negli atti sottoposti a verifica ai sensi degli articoli 60 e 63, provvede, ove possibile, d' ufficio alla rimozione delle irregolarità ed alla correzione degli errori, dandone comunicazione all'ufficio proponente.
In ogni altro caso essa indica all'ufficio proponente le misure necessarie per la regolarizzazione dell'atto.
Art. 71
Titoli di spesa ineseguibili
Il responsabile del servizio di ragioneria, qualora non ritenga, in relazione ai riscontri di cui agli articoli 60 e 63, di registrare un impegno di spesa o di dare corso ad una richiesta di pagamento, quando non sia possibile provvedere nei modi indicati al precedente art. 70, ne riferisce con adeguata motivazione e con la indicazione di eventuali soluzioni alternative per il conseguimento dei risultati voluti, al Presidente della Giunta regionale, dandone comunicazione all'Assessore competente per materia.
Se il Presidente intende dar corso al provvedimento darà in proposito ordine scritto al ragioniere responsabile del servizio, che è tenuto ad eseguirlo.
L'ordine scritto di cui al precedente comma non può essere eseguito quando si riferisce all'impegno od al pagamento di una spesa che eccede la somma stanziata nel relativo capitolo di bilancio rispettivamente di competenza o di cassa; all'impegno o pagamento di una spesa da imputare ad un capitolo diverso da quello pertinente; ovvero, di un pagamento da ascrivere alla competenza anzichè ai residui, o viceversa.
Art. 72
Residui passivi
Costituiscono residui passivi le somme impegnate a norma del precedente art. 57 e non pagate entro il termine dell'esercizio.
I residui passivi di spese correnti - escluse quelle
per opere di manutenzione e per prestazioni professionabili - e di spese per il rimborso prestiti possono essere conservati nel conto dei residui solo per l'esercizio successivo a quello in cui l'impegno si è perfezionato.
I residui passivi concernenti le spese correnti per opere di manutenzione e per prestazioni professionali, le spese di investimento e le contabilità speciali, possono essere conservate nel conto dei residui per due esercizi successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato.
Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio e non impegnate a norma del precedente art. 57 entro il termine dell'esercizio, costituiscono, in ogni caso, economie di spesa, ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.
Costituiscono altresì economie di spesa i residui passivi che non risultino pagati allo scadere del termine massimo previsto per la loro conservazione a norma dei precedenti 2 e 3 comma, fatta salva la loro riproduzione nella competenza dei successivi bilanci allorchè il loro pagamento sia reclamato dai creditori.
Per il pagamento delle somme eliminate dal conto dei residui a norma del precedente comma, per le quali sia prevedibile l'esercizio del diritto a riscuotere da parte dei creditori, in sede di presentazione di ogni bilancio di previsione annuale può iscriversi spese obbligatorie ed al cui movimento verrà provveduto esclusivamente con atto deliberativo di Giunta.
Art. 73
Ricognizione dei residui passivi
Il riaccertamento delle somme da conservare tra i residui passivi viene fatto annualmente in sede di approvazione del conto consuntivo.
Prima della formazione di tale conto la Giunta regionale, con atto predisposto dalla ragioneria entro il 30 aprile di ogni anno, provvede alla classificazione dei residui nelle seguenti categorie:
A) somme riferibili a titoli di spesa emessi nel corso dell'esercizio rimasti totalmente o parzialmente inestinti in chiusura del medesimo;
B) somme riferibili ad impegni di spesa registrati in base ad atti deliberativi formalmente assunti entro la data di chiusura dell'esercizio finanziario, e divenuti esecutivi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo per la parte degli stessi non coperta da titoli di spesa emessi entro la data del 31 gennaio dello stesso anno;
C) somme riferibili ad impegni di spesa registrati in base ad atti deliberativi formalmente assunti entro la data di chiusura dell'esercizio finanziario e non ancora divenuti esecutivi entro la data del 30 aprile dell'esercizio successivo.
Le somme di cui alle lettere A) e B) continuano ad essere riportate nelle scritture come residui passivi;
quelle di cui alla lettera C) sono eliminate dalle scritture e costituiscono economie di spesa in sede di rendiconto consuntivo.
Qualora gli atti deliberativi di cui alla lettera C) diventino esecutivi dopo il 30 aprile le somme corrispondenti eliminate potranno essere reiscritte in appositi capitoli di spesa per sopravvenienze passive in occasione della prima variazione di bilancio.

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