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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 luglio 1977, n. 31

NORME PER LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 del 7 luglio 1977

Capo VIII
DELLA RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI DEI DIPENDENTI DELLA REGIONE E DI CHI MANEGGIA IL DENARO
Art. 80
Responsabilità degli Amministratori
Gli amministratori rispondono in proprio ed in solido quando:
a) contraggono impegni di spesa, ovvero ordinano spese non autorizzate in bilancio o non deliberate nei modi e nelle forme di legge, oppure danno esecuzione a provvedimenti non deliberati ed approvati nei modi predetti o non ancora divenuti esecutivi;
b) non abbiano ottenuto la ratifica o l'approvazione nei modi di legge di deliberazioni adottate ed eseguite e da essi dichiarate di urgenza o immediatamente esecutive.
Art. 81
Responsabilità del Ragioniere
Il Ragioniere capo risponde in proprio quando:
1) violi le disposizioni degli articoli 60, 63 e 71 delle " Spese ";
2) abbia fatto luogo al pagamento delle spese conseguenti a deliberazioni o ad atti degli organi regionali, con i quali sono assunti i relativi impegni, nel caso in cui tali deliberazioni od atti non siano divenuti esecutivi, ovvero non risultino immediatamente eseguibili.
E' esente da responsabilità quando abbia agito sulla base di un ordine scritto alla cui esecuzione era tenuto.
Art. 82
Responsabilità dei dipendenti della Regione
I dipendenti della Regione sono personalmente e solidalmente responsabili quando diano corso a spese conseguenti le deliberazioni o ad atti degli organi regionali con i quali sono assunti i relativi impegni, nel caso che tali deliberazioni od atti non siano divenuti esecutivi ovvero non risultino immediatamente eseguibili.
I dipendenti della Regione sono personalmente e solidalmente responsabili per le violazioni di cui agli articoli precedenti quando abbiano dato causa alle stesse.
Gli stessi rispondono personalmente degli atti da essi compiuti nell'esercizio delle attribuzioni esclusivamente inerenti al loro ufficio.
Art. 83
Responsabilità dei funzionari delegati
Il funzionario delegato è responsabile dei pagamenti, delle registrazioni e delle rendicontazioni concernenti i fondi accreditati ai sensi del Regolamento regionale per la disciplina della gestione contabile dei fondi predetti.
Art. 84
Responsabilità del Tesoriere
La responsabilità del tesoriere regionale è regolata dalle disposizioni contenute nel Regolamento di Tesoreria e nella convenzione per l'affidamento del servizio di Tesoreria regionale.
Ai fini del discarico della propria responsabilità il tesoriere regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, rende il conto alla Giunta regionale. Il predetto conto deve dimostrare:
a) nella entrata: il debito alla chiusura dell'esercizio precedente e le somme riscosse nel corso dell' esercizio;
b) nella spesa: il credito alla chiusura dell'esercizio precedente e le somme pagate nel corso dell'esercizio;
c) la differenza fra entrata e uscita da trasportare a debito o a credito dell'esercizio successivo.
Art. 85
Responsabilità del maneggio di denaro
Chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio di denaro della Regione, ne risponde a norma dei successivi artt. 86 e 87.
Art. 86
Responsabilità per danni
Gli amministratori ed i dipendenti della Regione rispondono, in ogni caso, dei danni derivati all'Ente da violazioni di obblighi di funzioni o di servizio, secondo le norme vigenti per le amministrazioni dello Stato.
Sono esenti da responsabilità i dipendenti della Regione che abbiano agito per un ordine alla cui esecuzione erano tenuti, salvo la responsabilità di colui che tale ordine abbia impartito.
Sono esenti da responsabilità gli amministratori ed i titolari degli uffici nel caso di responsabilità esclusiva del dipendente ai sensi del precedente articolo 82, ultimo comma, salvo che sussista colpa grave per quanto si riferisce al loro dovere di vigilanza.
Art. 87
Competenza della Corte dei Conti
Ai sensi degli artt. 31 e 32 della legge statale, gli amministratori ed i dipendenti della Regione per la responsabilità di cui agli artt. 80, 81, 82, 83, 85 e 86 sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi vigenti in materia.
La Corte dei Conti, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto il danno accertato o parte di esso, secondo le norme in vigore per i dipendenti dello Stato.
Art. 88
Obbligo di denunzia
Gli amministratori ed i responsabili dei servizi e degli uffici della Regione che vengano a conoscenza direttamente o a seguito di rapporto cui sono tenuti i titolari degli uffici ad essi sottoposti, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi dei precedenti articoli 80, 81, 82, 83, 85 e 86, debbono farne denuncia al procuratore generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità per la determinazione dei danni.
Se il fatto dannoso sia imputabile all'amministratore la denuncia è fatta a cura del relativo organo collegiale; se esso sia imputabile al responsabile di un servizio o ufficio, l'obbligo di denuncia incombe all'amministratore o all'organo collegiale da cui dipende.
Ove in sede di giudizio si accerti che la denuncia fu omessa per dolo o colpa grave, la Corte dei Conti può condannare al risarcimento dei danni anche il responsabile dell'omissione.
La legge regionale, nel disciplinare l'organizzazione degli uffici della Regione, detta norme che consentono l'individuazione dei responsabili dei singoli atti o delle omissioni da cui discenda responsabilità a norma dei precedenti articoli 80, 81, 82, 83 e 86.

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