LEGGE REGIONALE 06 luglio 1977, n. 31
NORME PER LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 del 7 luglio 1977
INDICE
Art. 4 - Bilancio pluriennale
Art. 5 - Efficacia del Bilancio pluriennale
Art. 6 - Quantificazione delle entrate nel bilancio pluriennale
Art. 7 - Quantificazione delle spese nel bilancio pluriennale
Art. 8 - Struttura del bilancio pluriennale
Art. 9 - Progetti di spesa ed aree di intervento
Art. 10 - Progetti ed aree di attività
Art. 11 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti
Art. 12 - Leggi che autorizzano spese pluriennali
Art. 13 - Disciplina delle procedure di spesa
Capo VIII - DELLA RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI DEI DIPENDENTI DELLA REGIONE E DI CHI MANEGGIA IL DENARO
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto della legge
La presente legge disciplina l'ordinamento contabile della Regione Emilia - Romagna in attuazione dell' art. 69 dello Statuto regionale e nel rispetto dei principi fondamentali e delle norme di coordinamento poste dalla legge 19 maggio 1976, n. 335 dello Stato.
Agli effetti della presente legge, la legge 19 maggio 1976, n. 335 , sarà denominata " legge statale ".
Art. 2
Collegamento organico con la programmazione regionale
La presente legge pone fra le proprie finalità quella, preminente, della instaurazione di un rapporto fra il Bilancio e la sua gestione, e la programmazione regionale.
In attuazione dell'art. 4 dello Statuto regionale ed agli effetti, in particolare, della elaborazione del Bilancio pluriennale, la Regione adotta un programma di sviluppo regionale col quale sono determinati gli obiettivi generali da conseguire nei diversi settori, le priorità ed i tempi della loro realizzazione, con riferimento alla disponibilità di risorse.
Nell'ambito degli obiettivi generali del programma di sviluppo regionale, ed in attuazione dello stesso, la Regione adotta piani e programmi settoriali, nonchè progetti per obiettivi determinati, che assumono rilevanza anche agli effetti della rappresentazione della spesa nel bilancio pluriennale ed annuale, per assicurare efficienza e chiarezza all'azione amministrativa.
Gli strumenti di cui ai commi precedenti sono adottati e modificati nei modi indicati dallo Statuto regionale all'art. 4 ed al punto 6 dell'art. 7.
Art. 3
Cooperazione fra Stato e Regioni
Ai sensi dell'art. 34 della legge statale, la Regione Emilia - Romagna, le altre Regioni e gli organi statali competenti sono tenuti a fornirsi reciprocamente ed a richiesta ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia di cui alla presente legge; ad utilizzare in comune i propri sistemi informativi, previo accordo sulle relative modalità; nonchè a svolgere ogni altra forma di collaborazione nell'interesse reciproco ed in quello generale.
Capo II
BILANCIO PLURIENNALE E LEGGI DI SPESA
Art. 4
Bilancio pluriennale
Sono strumenti della programmazione finanziaria della Regione:
1) il bilancio pluriennale, le cui previsioni sono correlate a quelle del programma di sviluppo regionale;
2) il bilancio annuale di previsione.
Il bilancio pluriennale ha una durata non superiore ad un quinquennio.
Il bilancio pluriennale è allegato al bilancio annuale ed è approvato con un apposito articolo della legge di approvazione del bilancio annuale.
Il bilancio pluriennale è redatto in termini di competenza.
Art. 5
Efficacia del Bilancio pluriennale
Il bilancio pluriennale rappresenta il quadro delle risorse che la Regione prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato, sia in base alla legislazione statale e regionale già in vigore, sia in base agli indirizzi del programma di sviluppo regionale nonchè ai conseguenti nuovi interventi legislativi.
In particolare esso costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite dalla Regione a carico di esercizi futuri.
L'adozione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate nè ad eseguire le spese in esso contemplate.
Art. 6
Quantificazione delle entrate nel bilancio pluriennale
Nel bilancio pluriennale, le entrate relative a tributi propri della Regione ed al gettito di tributi erariali o di quote di essi devolute alla Regione sono indicati nell'ammontare presunto, in base all'andamento del relativo gettito nell'anno in corso e negli anni precedenti, nonchè in base alle previsioni formulate sullo sviluppo futuro di tale gettito, attenendosi per i tributi erariali alle previsioni eventualmente formulate dal Governo e dagli organi nazionali della programmazione.
Le entrate derivanti dal riparto del fondo di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , sono indicate tenendo conto dei criteri di cui all'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356 e successive eventuali modificazioni ed integrazioni.
Le entrate derivanti dal riparto del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , quelle derivanti dalle assegnazioni di cui all'art. 12 della stessa legge e quelle derivanti dalle altre assegnazioni da parte dello Stato, sono indicate sulla base delle norme e dei criteri stabiliti dalla legislazione in vigore o decisi dagli organi statali competenti od, in mancanza, in misura non superiore per ciascun anno all'importo dell'ultima assegnazione.
Sono altresì indicate le entrate derivanti dai mutui e prestiti già autorizzati, nonchè, distintamente, le entrate derivanti dai nuovi mutui e prestiti che si prevede di autorizzare e stipulare nel periodo, per l'esecuzione dei programmi di spesa della Regione.
Art. 7
Quantificazione delle spese nel bilancio pluriennale
Nel bilancio pluriennale sono distintamente indicate le spese conseguenti all'applicazione delle leggi già in vigore, nonchè quelle necessarie per l'ordinario funzionamento degli organi ed uffici regionali, nell'ammontare determinato tenendo conto delle prevedibili variazioni dei prezzi e, per le spese di personale, dall'applicazione della normativa in vigore e degli accordi sindacali raggiunti.
Sono indicate inoltre, singolarmente o per aggregati, le spese previste da leggi che rinviano ai bilanci annuali la determinazione della rispettiva entità, tenendo conto degli indirizzi della Regione in ordine ai relativi settori di intervento.
Sono indicate altresì le spese derivanti dall'ammortamento dei mutui e prestiti già contratti, nonchè, distintamente, quelle derivanti dall'ammortamento dei mutui e prestiti che si prevede di autorizzare e stipulare nel corso del periodo di validità del programma a norma dell'ultimo comma del precedente articolo 6.
Sono infine indicate le spese dipendenti dai nuovi previsti interventi legislativi della Regione, nell'ammontare presunto in base ai programmi già elaborati ed agli indirizzi del piano di sviluppo regionale, ivi comprese, distintamente, le spese derivanti dai mutui e prestiti, nonchè dai limiti d' impegno.
Il bilancio pluriennale si considera capiente ai fini della copertura di nuove o maggiori spese a carattere pluriennale, fino a concorrenza della differenza fra il totale delle entrate in esso iscritte a norma dell'art. 6, e il totale delle spese già predeterminate previste a norma del primo, del secondo e della prima parte del terzo comma del presente articolo.
Art. 8
Struttura del bilancio pluriennale
Il bilancio pluriennale è composto:
a) dallo stato di previsione delle entrate;
b) dallo stato di previsione delle spese;
c) dal quadro riassuntivo.
Nel bilancio pluriennale le entrate sono classificate secondo lo schema adottato per la classificazione delle entrate nel bilancio annuale di previsione, a norma del successivo art. 24. Le entrate del titolo III - IV e V possono essere aggregate per categorie.
Le spese sono ripartite con riferimento alle sezioni dipartimentali corrispondenti all'assetto organizzativo interno della Giunta, e, nell'ambito di queste, con riferimento alle aree di attività o d' intervento ed ai progetti. Nell'ambito di queste ripartizioni sono possibili ulteriori ripartizioni che comportino l'aggregazione di voci di spesa omogenee per materia e per natura economica. In ogni caso debbono essere tenute distinte le previsioni di spesa concernenti le funzioni normali da quelle per ulteriori programmi di sviluppo e da quelle, infine, per funzioni delegate dallo Stato.
Sono altresì precisate le somme destinate a nuovi finanziamenti di interventi già previsti dalla legislazione in vigore e quelle destinate al finanziamento di nuovi interventi, e sono distintamente indicati i casi in cui l'esecuzione degli interventi sia condizionata a speciali assegnazioni da parte dello Stato.
Per ogni ripartizione della entrata e della spesa è indicata, in corrispondenza con le previsioni del bilancio annuale, la quota di ogni entrata e di ogni spesa relativa al primo esercizio del periodo pluriennale considerato. E' inoltre indicata, tenendo conto dei criteri di cui all'art. 7, la quota relativa all'esercizio successivo, nonchè globalmente la quota relativa al residuo periodo.
Il quadro riassuntivo di cui alla lettera c) del primo comma rappresenta:
a) per le entrate: il riassunto per titoli;
b) per le spese: il riassunto secondo gli obiettivi generali del programma.
In allegato al bilancio pluriennale della Regione sono esposte le previsioni pluriennali di entrata e di spesa degli Enti, di cui al successivo art. 29 della presente legge.
Art. 9
Progetti di spesa ed aree di intervento
Sono ripartite per progetti le spese per le quali la approvazione del relativo progetto da parte del competente organo della Regione sia già intervenuta od avvenga contemporaneamente alla approvazione del bilancio pluriennale.
Ove si tratti di progetti già in corso di realizzazione dovrà essere altresì indicato lo stato di attuazione del progetto ed, in particolare:
a) del grado di realizzazione degli obiettivi fisici prefissati;
b) delle somme stanziate nei bilanci della Regione ed in quelli di altri Enti, delle somme impegnate e di quelle pagate sino alla data di compilazione del bilancio pluriennale;
c) delle eventuali variazioni apportate rispetto alla primitiva configurazione del progetto.
Le spese per le quali non è stata autorizzata nei modi indicati nei precedenti commi del presente articolo e nel successivo articolo 10 la rappresentazione in bilancio per progetto, sono ripartite per aree di attività o d' intervento.
Le aree di attività o di intervento sono individuate in relazione alle competenze della Regione, alla legislazione in vigore e all'organizzazione degli uffici regionali.
Il bilancio pluriennale dovrà altresì indicare le risorse accantonate per la realizzazione di progetti in corso di formazione o per interventi non ancora definiti in modo specifico.
Art. 10
Progetti ed aree di attività
I progetti riguardano unicamente le spese relative ad interventi, da realizzarsi dalla Regione, da Enti, Aziende o Istituti dipendenti da essa, o da Enti locali su delega o con la collaborazione della Regione, volti al conseguimento di obiettivi specificatamente indicati e verificabili, individuati nell'ambito della programmazione regionale, tenendo conto delle risultanze di apposite analisi sui benefici e sui costi delle diverse azioni programmatiche configurabili per il conseguimento degli obiettivi medesimi. Per ogni progetto devono essere indicati:
1) l'obiettivo e la eventuale ulteriore distinzione in sotto - obiettivi ed elementi di programma, con la specificazione di tutti gli elementi fisici atti ad individuare l'obiettivo medesimo ed a rendere verificabile il grado di conseguimento dello stesso;
2) l'arco temporale di durata del progetto, e le eventuali fasi di realizzazione del medesimo;
3) l'entità globale della spesa prevista a carico del bilancio della Regione e di quello di altri Enti, e l'indicazione delle ulteriori risorse materiali e organizzative necessarie per l'attuazione del progetto;
4) gli Enti e gli uffici responsabili dell'attuazione del progetto e delle singole ripartizioni o fasi dello stesso, nonchè le misure organizzative necessarie per l'attuazione del progetto medesimo.
Art. 11
Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti
Le leggi regionali che prevedono attività od interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di Bilancio la determinazione dell'entità della relativa spesa.
In presenza di leggi del tipo indicato al precedente comma, le relative procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti gli adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla assunzione di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere posti in essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia determinata l'entità della spesa da eseguire.
Art. 12
Leggi che autorizzano spese pluriennali
Salvo il caso previsto dal comma successivo, le leggi regionali che autorizzano spese a carattere pluriennale ne indicano di norma solo l'ammontare complessivo nonchè la quota eventualmente a carico del bilancio già approvato o già presentato al Consiglio, rinviando ai successivi bilanci la determinazione delle quote destinate a gravare su ciascuno dei relativi esercizi.
La quantificazione annuale della spesa può essere prevista nei casi in cui le leggi disciplinino interventi o servizi per i quali la continuità e la regolarità dell'erogazione della stessa nel tempo assuma un interesse preminente.
Sulle leggi che prevedono opere od interventi la cui esecuzione si protragga per più esercizi, è consentita, fatti salvi eventuali espressi divieti, la stipulazione di contratti o, comunque, l'assunzione di obbligazioni da parte della Regione entro i limiti della spesa globalmente autorizzata dalle medesime leggi, fermo restando che formano impegno sugli stanziamenti di ciascun bilancio, ai sensi del successivo art. 57, soltanto le somme corrispondenti alle obbligazioni assunte che vengono a scadenza nel corso del relativo esercizio.
La legge può autorizzare l'erogazione di contributi in annualità, indicando il numero di queste ultime.
In tal caso la legge fisserà il limite massimo degli impegni pluriennali che potranno essere assunti a partire da ciascun esercizio di validità della legge.
Art. 13
Disciplina delle procedure di spesa
Le leggi regionali determinano, per i procedimenti comportanti l'erogazione di spese a carico del bilancio della Regione, gli organi, gli uffici o gli enti competenti e responsabili a porre in essere ciascun adempimento necessario per l'erogazione della spesa stessa, nonchè i termini entro i quali essi debbono provvedere a ciascun adempimento, in modo tale che risulti sempre possibile prevedere i tempi massimi di completamento della procedura di spesa e di ogni fase di essa, con particolare riguardo all'assunzione degli impegni a carico del bilancio regionale, a norma del successivo articolo 57.
Le leggi stabiliscono le modalità per l'eventuale sollecito reimpiego, nello stesso ambito di destinazione, delle somme non impegnate dagli organi, uffici od Enti di cui al 1 comma, entro i termini fissati.
Nel caso di concessione di contributi a favore di enti o di soggetti privati, la legge stabilisce i termini perentori entro i quali gli stessi debbono porre in essere gli adempimenti cui sono condizionate le concessioni medesime. Nel caso di inosservanza di tali termini, o quando comunque si accerti l'impossibilità del conseguimento degli obiettivi cui è finalizzata la spesa, il contributo è revocato con provvedimento dello stesso organo competente alla concessione dello stesso, e il relativo impegno sul bilancio regionale è annullato. La legge stabilisce le modalità per l'eventuale riutilizzo, nello stesso ambito di destinazione, delle somme che così si rendono disponibili.
Capo III
BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE
Art. 14
Esercizio Finanziario
L'esercizio finanziario della Regione coincide con l'anno solare.
Per gli incassi e i versamenti delle entrate accertate e per il pagamento delle spese impegnate entro il 31 dicembre, la chiusura dei conti è protratta al 31 gennaio successivo.
Art. 15
Presentazione ed approvazione del bilancio di previsione
Il bilancio di previsione è presentato dalla Giunta al Consiglio entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce ed è approvato con legge entro il successivo 30 novembre.
Art. 16
Bilancio annuale di previsione
Le previsioni del bilancio annuale sono formulate in termini di competenza ed in termini di cassa.
Per ciascun capitolo di entrata o di spesa il bilancio indica:
1) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
2) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui si autorizza l'impegno nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;
3) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio, senza distinzione fra riscossioni e pagamenti in conto residui ed in conto competenza.
Tra le entrate o le spese di cui al n. 2) del precedente secondo comma è iscritto l'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente. Tra le entrate di cui al numero
3) è iscritto altresì l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce. il bilancio annuale è composto:
a) dallo stato di previsione delle entrate;
b) dallo stato di previsione delle spese;
c) dal quadro riassuntivo.
Art. 17
Stanziamenti di competenza
Gli stanziamenti di spesa di competenza sono iscritti nel bilancio nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività e degli interventi che, in base alle leggi vigenti e ai programmi e progetti della Regione, si prevede daranno luogo nel corso dell'esercizio di competenza ad impegni di spesa a carico del medesimo, tenendo conto dei termini stabiliti dalle leggi a norma del precedente art. 13, nonchè delle eventuali procedure preliminari ed istruttorie già svolte a norma del precedente art. 11.
Nel caso di spese a carattere pluriennale da ripartire in più esercizi, la quota di spesa da stanziare nel bilancio annuale è determinata, con i criteri di cui al 1 comma, entro i limiti della spesa totale autorizzata dalla legge pluriennale, e tenendo conto sia delle quote già stanziate nei precedenti bilanci che degli impegni effettivamente assunti nei relativi esercizi.
Debbono essere in ogni caso stanziate le somme corrispondenti agli impegni già assunti e che vengano a scadenza nell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
L'entità di tali somme deve essere distintamente indicata in apposite note per ciascun capitolo di spesa.
Nel caso di contributi in annualità, sono distintamente indicate, in apposite note, le somme necessarie per far fronte alle annualità dei contributi già effettivamente concessi nel corso di precedenti esercizi, e le eventuali ulteriori somme disponibili per la concessione di nuovi contributi.
La quota parte del limite d' impegno autorizzata nell'esercizio precedente, non impegnata o non presumibilmente impegnabile entro la chiusura dell'esercizio medesimo, viene mantenuta nell'esercizio di competenza assumendo automaticamente la decorrenza dall'esercizio stesso.
Qualora la legge regionale autorizzi un nuovo limite d' impegno per l'esercizio di competenza, la quota di cui al comma precedente si cumula all'ulteriore limite d' impegno autorizzato per l'esercizio di competenza assumendone la medesima durata.
Art. 18
Stanziamenti di cassa
Gli stanziamenti di spesa di cassa sono iscritti in bilancio nella misura necessaria per far fronte ai pagamenti che la Regione prevede di dover effettuare nell'esercizio a seguito degli impegni già assunti e dei nuovi impegni autorizzati per l'esercizio medesimo, tenendo conto dei termini stabiliti dalle leggi a norma del precedente art. 13, e delle complessive disponibilità di cassa della Regione.
Art. 19
Equilibrio del bilancio di competenza
Il totale delle spese di cui è autorizzato l'impegno nell'esercizio di competenza deve coincidere con il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso del medesimo esercizio, comprese, fra queste ultime, le entrate derivanti dalla riscossione di mutui la cui stipulazione sia autorizzata dalla legge di approvazione del bilancio entro i limiti e secondo le modalità di cui al successivo art. 41.
Il totale delle spese di cui è autorizzato l'impegno per l'adempimento delle funzioni normali della Regione, risultante dal prospetto di cui al successivo art. 28 secondo comma, lettera b), non può in ciascun bilancio essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, escluse le entrate derivanti da mutui e quelle derivanti dall'assegnazione o dal riparto di fondi statali vincolati al finanziamento di spese di sviluppo, risultante dal prospetto di cui al successivo art. 28, secondo comma, lettera a).
L'eventuale saldo negativo presunto dell'esercizio precedente, iscritto fra le spese della competenza di cui al punto 2), secondo comma, del precedente art. 16, è considerato, ai fini della determinazione del vincolo di cui al comma precedente, fra le spese per le funzioni normali per la sola parte dello stesso che eccede l'ammontare dei mutui passivi autorizzati nell' esercizio precedente, dei quali non sia prevista la stipulazione entro il termine dell'esercizio.
Art. 20
Equilibrio del bilancio di cassa
In ciascun bilancio annuale il totale dei pagamenti autorizzati non può essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione, sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa.
Art. 21
Universalità ed integrità del bilancio
Tutte le entrate devono essere iscritte nel bilancio regionale al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse.
Parimenti tutte le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza essere ridotte delle entrate correlative.
Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio della Regione e dei bilanci di cui al successivo art. 29.
Art. 22
Esercizio provvisorio
L'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio è concessa con legge per periodi non superiori complessivamente a tre mesi.
La legge di esercizio provvisorio autorizza l'accertamento e la riscossione delle entrate e l'impegno e il pagamento delle spese sulla base del bilancio presentato al Consiglio, senza limiti di somma.
La legge può, peraltro, stabilire limitazioni alla esecuzione delle spese non obbligatorie, sia in ordine all'entità degli stanziamenti utilizzabili, sia in ordine a singoli capitoli di spesa il cui utilizzo può essere in tutto o in parte vietato fino all'approvazione della legge di bilancio.
Nel caso in cui il bilancio non sia stato ancora presentato al Consiglio, ovvero sia stato respinto da questo, e non sia stato ancora presentato il nuovo bilancio, l'esercizio provvisorio è autorizzato sulla base dell'ultimo bilancio approvato.
Nel caso di cui al comma precedente l'autorizzazione è limitata ad un dodicesimo dello stanziamento di ogni capitolo di spesa per ogni mese di esercizio provvisorio.
Art. 23
Gestione provvisoria del bilancio
Qualora la legge di approvazione del bilancio e/ o la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio siano state approvate dal Consiglio regionale, ma non siano entrate in vigore, in pendenza degli adempimenti di cui all'art. 127 della Costituzione , è autorizzata la gestione in via provvisoria del bilancio medesimo, limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi, salvo quanto disposto dall'ultimo comma del precedente articolo 22.
Qualora la legge di approvazione del bilancio e/ o la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio siano state rinviate dal Governo al Consiglio regionale a norma dell'art. 127 della Costituzione , ovvero nei confronti di dette leggi il Governo abbia promosso la questione di legittimità o quella di merito a norma dell'ultimo comma del medesimo art. 127, è autorizzata la gestione in via provvisoria, del bilancio medesimo limitatamente alle parti ed ai capitoli non coinvolti nel rinvio o nell'impugnativa, ovvero, nel caso che il rinvio o l'impugnativa investano l'intero bilancio, limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo per ogni mese di pendenza del procedimento, o nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi, salvo quanto disposto dall'ultimo comma del precedente articolo 22.
Art. 24
Classificazione delle entrate
Nel bilancio della Regione le entrate sono ripartite nei seguenti titoli e, secondo la loro natura, nelle seguenti categorie: Titolo I
Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione stessa a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 . Categoria 1a - Tributi propri della Regione.
Categoria 2a - Quote di tributi dello Stato devolute alle Regioni. Titolo II
Entrate derivanti da contributi ad assegnazioni dello Stato ed, in genere, tra trasferimenti di fondi del bilancio statale, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dallo Stato alle Regioni.
Categoria 3a - Entrate derivanti da assegnazioni statali connesse ai programmi di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 281 e successive integrazioni.
Categoria 4a - Entrate per l'esercizio delle funzioni delegate.
Categoria 5a - Entrate derivanti da altri contributi e assegnazioni statali. Titolo III
Entrate derivanti da rendite patrimoniali, da utili di enti o aziende regionali.
Categoria 6a - Proventi dei servizi pubblici resi dalla Regione.
Categoria 7a - Proventi del Demanio e del Patrimonio regionali. Categoria 8a - Utili di Enti o aziende regionali. Categoria 9a - Recuperi, rimborsi e contributi vari.
Categoria 10a - Partite che si compensano con la spesa. Titolo IV
Entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitali e rimborso di crediti. Categoria 11a - Alienazione di beni patrimoniali. Categoria 12a - Trasferimenti di capitali. Categoria 13a - Rimborso di crediti. Titolo V
Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie. Categoria 14a - Mutui. Categoria 15a - Obbligazioni. Categoria 16a - Anticipazioni. Titolo VI Entrate per contabilità speciali. Categoria 17a - Partite di giro. Categoria 18a - Altre contabilità speciali.
Le entrate sono ripartite in capitoli secondo il loro oggetto. Il capitolo costituisce l'unità elementare di classificazione delle entrate.
Per ciascun capitolo dell'entrata debbono essere indicati i seguenti elementi: numerazione progressiva, ma discontinua; denominazione analitica, riferimento alla categoria, ammontare presunto dei residui attivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce, ammontare delle entrate che si prevede di accertare nell'esercizio cui il bilancio si riferisce, ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere, senza distinzione tra riscossioni in conto residui ed in conto competenza.
In ogni caso deve essere fatta espressa menzione degli eventuali vincoli di destinazione delle entrate disposti da leggi speciali dello Stato o della Regione.
Il bilancio contiene, per l'entrata, un riassunto delle categorie per ogni titolo ed un riepilogo finale dei titoli.
Art. 25
Classificazione delle spese
Nel bilancio della Regione le spese sono suddivise in tre parti: Parte 1a - Spese effettive per il conseguimento delle finalità dell'Ente.
Parte 2a - Spese conseguenti ad operazioni finanziarie non modificative del patrimonio regionale. Parte 3a - Contabilità speciali.
Nell'ambito della parte 1a le spese sono ripartite in sezioni dipartimentali di spesa, con riferimento all'assetto organizzativo interno della Giunta regionale fondato su una serie di grandi aggregazioni di materie funzionalmente omogenee e collegate tra loro.
L'ordine e la denominazione delle Sezioni dipartimentali sono definite annualmente in sede di bilancio.
Nell'ambito di ciascuna Sezione dipartimentale le spese sono ripartite, con riferimento ai singoli obiettivi del programma, in rubriche per aree di attività o d' intervento e per progetti, secondo la distinzione di cui ai precedenti articoli 9 e 10 ed in corrispondenza alle previsioni del bilancio pluriennale.
Qualora i progetti di spesa riguardino più Sezioni dipartimentali tutte le previsioni di spesa riguardanti il progetto saranno collocate nell'ambito della Sezione dipartimentale che già ospita le previsioni di spesa concernenti le funzioni e competenze collegate in modo preminente alla gestione del progetto.
In tal caso apposite annotazioni a margine dei singoli capitoli potranno consentire la individuazione delle altre sezioni cui la spesa si riferisce per materia.
Le spese per l'ammortamento dei mutui figurano in due distinte rubriche in calce ad ogni Sezione secondo che si tratti della rata di interessi o della rata di capitale.
Nell'ambito della Parte 2a le spese si distinguono in due Sezioni: Depositi di somme eccedenti il fabbisogno di cassa - Rimborso di anticipazioni passive di cassa.
Nell'ambito della Parte 3a le spese si distinguono in due sezioni: Partite di giro - Altre contabilità speciali.
Il bilancio contiene, per la spesa, un riassunto delle rubriche per ogni sezione dipartimentale della Parte 1a; un riepilogo delle sezioni per ognuna delle Parti 1a - 2a e 3a ed un riepilogo delle parti medesime.
Art. 26
Specificazione delle spese
Nell'ambito delle classificazioni di cui al precedente articolo, le spese si suddividono in capitoli. Il capitolo costituisce l'unità elementare della spesa.
Nel caso in cui ciò sia ritenuto opportuno ai fini di una più puntuale analisi della spesa, può essere suddiviso con atto di Giunta regionale in più articoli di spesa a norma dell'art. 24 - 3 comma, punto 7) dello Statuto regionale, e semprechè siano rispettate le norme di cui ai commi successivi.
Ogni capitolo comprende un solo oggetto di spesa ovvero più oggetti strettamente collegati nell'ambito di un servizio, di una funzione, ovvero di un piano, programma o progetto della Regione.
Non possono essere incluse comunque nel medesimo capitolo:
a) spese correnti, spese di investimento e spese che attengono al rimborso di mutui e prestiti;
b) spese per l'adempimento delle funzioni normali della Regione e spese per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo;
c) spese relative a funzioni proprie della Regione e spese relative a funzioni delegate dallo Stato;
d) spese relative a obiettivi per perseguire i quali la Regione goda di finanziamenti da parte dello Stato, iscritti nello stato di previsione dell'entrata dello stesso bilancio, ed altre spese.
Nello stato di previsione della spesa, nell'ordine di successione delle ripartizioni soprarichiamate, la numerazione dei capitoli è progressiva e discontinua.
Per ciascun capitolo debbono essere indicati i seguenti elementi: numero progressivo ma discontinuo;
denominazione; riferimento alla classificazione economica di 1 grado (titoli) e di secondo grado (categorie);
riferimento alla classificazione funzionale (sezioni funzionali); riferimento al carattere di spesa normale o di spesa di sviluppo; riferimento al carattere di spesa per funzioni proprie o per funzioni delegate dallo Stato; ammontare presunto dei residui passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello a cui il bilancio si riferisce; ammontare delle spese di cui si autorizza l'impegno nell'esercizio cui il bilancio si riferisce; ammontare delle spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio, senza distinzione fra pagamenti in conto residui ed in conto competenza.
In allegato al bilancio di previsione le spese sono riclassificate analiticamente: in titoli, secondo che si tratti di spese correnti di amministrazione generale, spese correnti operative, spese d' investimento in annualità, spese di investimento in capitale, spese per il rimborso di mutui e prestiti; in sezioni, secondo la classificazione funzionale, ed in categorie, secondo la classificazione economica, in corrispondenza delle similari classificazioni adottate nel bilancio dello Stato per il medesimo esercizio.
In calce agli allegati analitici le spese sono rappresentate in riassunti di sezioni funzionali per titoli, in riassunti di categorie economiche per titoli, ed in riepiloghi dei titoli.
Con riferimento alle corrispondenti annotazioni sullo stato di previsione dell'entrata, a margine dei capitoli di spesa deve essere fatta espressa menzione dei vincoli di destinazione da leggi speciali dello Stato.
Art. 27
Denominazione e codificazione dei capitoli di spesa
La denominazione di ciascun capitolo deve indicare chiaramente e analiticamente il settore, gli oggetti e le finalità della spesa.
La Regione Emilia - Romagna uniforma i propri bilanci annuali ai criteri metodologici che la Commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , indicherà per consentire l'unificazione, nei bilanci regionali, delle denominazioni dei capitoli concernenti spese della stessa natura, e per stabilire, altresì, per ciascun capitolo di spesa, il numero di codice relativo alla classificazione funzionale ed economica della spesa stessa, al fine anche di pervenire alla necessaria armonizzazione con il piano dei conti indicati nel bilancio dello Stato per il medesimo esercizio.
Art. 28
Quadro riassuntivo e prospetti allegati
Il quadro riassuntivo del bilancio riporta, distintamente per titoli, i totali delle entrate e, per parti, sezioni dipartimentali e titoli, i totali delle spese. Al quadro riassuntivo sono allegati i seguenti prospetti:
a) un prospetto il quale mette a raffronto le entrate, distinte per capitoli, derivanti da assegnazioni dello Stato effettuate in base all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970 n. 281 , da assegnazioni in corrispondenza di delega di funzioni amministrative, a norma dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione , e da altre assegnazioni statali a destinazione determinata con l'indicazione della rispettiva destinazione specifica risultante dalla legge e dai provvedimenti di assegnazione o di riparto; e le spese, distinte anche esse per capitoli, aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette; il totale degli stanziamenti di competenza relativi a tali spese non può essere inferiore, in ciascun bilancio, al totale delle rispettive entrate di competenza, salvo quanto disposto dal terzo e quarto comma del successivo articolo 40;
b) un prospetto il quale espone distintamente, da un lato, gli stanziamenti di competenza e di cassa relativi a spese per l'adempimento delle funzioni normali della Regione, e, dall'altro lato, gli stanziamenti di competenza e di cassa, distinti per capitoli, relativi a spese per l'attuazione di ulteriori programmi di sviluppo della Regione, siano esse finanziate con apposite assegnazioni di fondi statali, ovvero con risorse proprie della Regione o con ricorso al credito.
Art. 29
Bilanci degli Enti dipendenti dalla Regione
I bilanci degli Enti, Aziende, organismi ed Istituti, comunque costituiti, dipendenti dalla Regione, sono trasmessi alla Giunta regionale prima della presentazione al Consiglio regionale del bilancio della Regione e sono allegati al bilancio regionale.
Le spese degli Enti, Aziende, organismi ed Istituti di cui al 1 comma, che concorrono alla realizzazione dei progetti della Regione inclusi nel bilancio regionale dello stesso esercizio sono altresì indicate nel bilancio della Regione, in nota a margine dei corrispondenti capitoli del bilancio medesimo.
Art. 30
Dimostrazione delle spese degli Enti locali per le funzioni delegate e per l'attuazione di progetti della Regione
In allegato al bilancio della Regione è data dimostrazione riassuntiva delle previsioni relative alle spese da effettuarsi da parte degli Enti locali, nel medesimo esercizio finanziario, nello svolgimento di funzioni loro delegate dalla Regione o comunque nell' ambito di progetti della Regione.
Nell'allegato di cui al comma precedente le spese sono ripartite secondo i criteri prescritti per la ripartizione delle spese nel bilancio regionale, nonchè secondo la loro ripartizione territoriale fra i Comprensori di cui alla legge regionale 31 gennaio 1975, n. 12.
Al fine di favorire forme di coordinamento e collaborazione nella gestione della spesa pubblica regionale, anche attraverso la predisposizione di strumenti contabili ed amministrativi che forniscano una visione complessiva ed unitaria degli interventi posti in essere neivari settori ad opera di più Enti pubblici, le spese degli Enti locali relative a progetti della Regione inclusi nel bilancio regionale dello stesso esercizio sono altresì indicate nel bilancio della Regione in nota a margine dei corrispondenti capitoli del bilancio medesimo.
Le entrate e le spese relative all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione agli Enti locali debbono essere iscritte nei bilanci di questi ultimi in capitoli separati delle spese correnti o delle spese in conto capitale nell'ambito della classificazione della entrata e della spesa prevista dalla normativa vigente in materia per gli Enti medesimi.
La denominazione dei capitoli di cui al precedente comma deve essere omogenea rispetto a quella corrispondente del bilancio regionale e deve richiamare la numerazione del capitolo del bilancio regionale cui si riferisce.
Art. 31
Fondo di riserva per spese obbligatorie
Nel bilancio annuale di competenza è iscritto un fondo di riserva per spese obbligatorie.
Con deliberazione della Giunta regionale, sono prelevate da tale fondo le somme necessarie per integrare gli stanziamenti rivelatisi insufficienti dei capitoli relativi a spese di carattere obbligatorio secondo la legislazione vigente.
Fra le spese obbligatorie figurano, in ogni caso, quelle relative agli oneri di personale, agli oneri per l'ammortamento dei mutui e prestiti ed agli interessi passivi su anticipazioni di cassa, quelle relative ai residui passivi caduti in perenzione amministrativa a norma del successivo art. 72 e reclamati dai creditori;
quelle concernenti i fondi di garanzia a fronte delle fidejussioni concesse dalla Regione.
L'elenco dei capitoli che possono essere integrati a norma del secondo comma del presente articolo è allegato al bilancio.
L'ammontare del fondo di riserva per le spese obbligatorie è determinato in misura non superiore al 2% del totale delle spese effettive di cui al 1 comma del precedente art. 25.
Art. 32
Fondo di riserva del bilancio di cassa
Nel bilancio annuale di cassa è iscritto un fondo di riserva per fare fronte ai maggiori pagamenti che si rendano necessari nel corso dell'esercizio sui diversi capitoli di spesa rispetto agli stanziamenti disposti in sede di previsione.
Il prelevamento di somme dal fondo di cui al precedente comma a favore di altri capitoli del bilancio di cassa è disposto con delibera del Consiglio regionale non soggetta a controllo.
Per consentire il pagamento di residui passivi risultanti in chiusura di esercizio, non previsti - o previsti in entità inadeguata - nella apposita colonna del bilancio di previsione e pertanto privi del corrispondente stanziamento di cassa - o dotati di stanziamento insufficiente - è autorizzata la istituzione o l'adeguamento dello stanziamento di cassa nei modi di cui al precedente comma, fatto salvo il successivo aggiornamento dell'ammontare presunto dei residui passivi medesimi in occasione dell'assestamento di bilancio di cui al successivo art. 37.
L'ammontare del fondo di riserva di cui al presente articolo è determinato dalla legge di bilancio entro il limite massimo di un dodicesimo dell'ammontare complessivo dei pagamenti autorizzati dalla legge medesima o dai provvedimenti di variazione di bilancio.
Art. 33
Fondo di riserva per spese impreviste
Nel bilancio di competenza è iscritto un fondo di riserva per spese impreviste.
Con deliberazione della Giunta regionale sono prelevate da tale fondo e iscritte in aumento agli stanziamenti dei capitoli di spesa, ovvero in nuovi capitoli, le somme occorrenti per provvedere a spese dipendenti dalla legislazione in vigore aventi carattere di imprescindibilità e di improrogabilità, non prevedibili all'atto dell'approvazione del bilancio, e che non trovino capienza negli stanziamenti del bilancio medesimo.
Le deliberazioni di cui al 2 comma debbono essere presentate al Consiglio regionale per la convalida entro il termine di 15 giorni dalla loro adozione.
L'ammontare del fondo di cui al presente articolo è determinato in misura non superiore allo 0,50 per cento del totale delle spese effettive di cui al 1 comma del precedente art. 25.
Art. 34
Fondi globali
Nel bilancio di competenza sono iscritti uno o più fondi globali, destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi della Regione che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio.
I fondi globali sono iscritti nella misura ritenuta necessaria per far fronte agli impegni che si prevede di assumere nell'esercizio di competenza, in applicazione dei nuovi provvedimenti legislativi in corso di approvazione.
I fondi globali non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di impegno, ma esclusivamente ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle assegnazioni dei capitoli di spesa esistenti o in nuovi capitoli di spesa, dopo l'entrata in vigore ed in applicazione dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese.
Sono tenuti distinti i fondi globali destinati al finanziamento di spese per l'adempimento delle funzioni normali della Regione, di spese per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo, di spese correnti e di spese in conto capitale.
Al bilancio è allegato un elenco indicativo dei provvedimenti legislativi che si prevede di finanziare con ciascun fondo globale, con l'indicazione del relativo oggetto e dell'importo dei relativi previsti stanziamenti di competenza.
Art. 35
Utilizzazione dei fondi globali iscritti nel bilancio per l'esercizio precedente
Le quote dei fondi globali non utilizzate al termine dell'esercizio di competenza costituiscono economie di spese.
Fino alla data di approvazione del rendiconto e, comunque, non oltre la data di chiusura dell'esercizio immediatamente successivo, le quote di cui al precedente comma possono essere utilizzate, al fine di assicurare la necessaria copertura finanziaria ai soli provvedimenti legislativi già inclusi negli elenchi di cui al 4 comma dell'art. 34 relativi all'esercizio precedente, la cui approvazione non sia intervenuta entro il termine dell'esercizio.
Nel caso di cui al comma precedente resta ferma l'assegnazione degli stanziamenti dei detti fondi globali al bilancio nel quale essi furono iscritti e delle nuove o maggiori spese al bilancio dell'esercizio nel corso del quale si perfezionano i relativi provvedimenti legislativi. Allo stanziamento della nuova o maggiore spesa così iscritta nel bilancio del nuovo esercizio dovrà accompagnarsi una annotazione da cui risulti che si tratta di spese finanziate con ricorso ai fondi globali dell'esercizio precedente.
Fino a quando non sia approvato il rendiconto dell'esercizio precedente delle spese di cui al precedente comma non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale disavanzo di cui al 1 comma del precedente art. 19.
Non è ammessa la utilizzazione, ai fini della copertura di nuove e maggiori spese derivanti da provvedimenti legislativi, dei fondi globali iscritti in bilanci anteriori a quello immediatamente precedente il bilancio nel quale è iscritta la spesa, nè l'utilizzazione allo stesso fine di disponibilità diverse dai fondi globali, pur se relative al bilancio immediatamente precedente.
Art. 36
Disposizioni comuni ai fondi di riserva e globali
I fondi di riserva di cui ai precedenti artt. 31 e 33 ed i fondi globali di cui ai precedenti artt. 34 e 35 sono dotati di appositi stanziamenti di cassa in relazione alla prevedibile esecuzione dei provvedimenti amministrativi o legislativi che ne determinano i prelievi.
Gli stessi provvedimenti legislativi od amministrativi da cui discende la utilizzazione dei fondi di riserva sopramenzionati dispongono i conseguenti prelievi, ovvero le conseguenti riduzioni, degli stanziamenti dei fondi stessi, sia in termini di competenza che in termini di cassa.
Art. 37
Assestamento di bilancio
Entro il 30 giugno di ogni anno la Regione approva con legge l'assestamento del bilancio mediante il quale si provvede all'aggiornamento degli elementi di cui al punto 1 del secondo comma - residui presunti al termine dell'esercizio precedente - ed al terzo comma - saldo positivo o negativo presunto ed eventuale giacenza iniziale presunta di cassa - del precedente articolo 16; nonchè alle variazioni che si ritengono opportune, fermi restando i vincoli di equilibrio dei bilanci di competenza e di cassa di cui ai precedenti artt. 19 e 20.
L'approvazione dell'assestamento del bilancio non è subordinata alla approvazione del rendiconto generale della Regione.
Art. 38
Variazioni di bilancio
La legge di approvazione del bilancio autorizza la Giunta regionale ad apportare nel corso dell'esercizio, con proprie deliberazioni da comunicarsi entro 15 giorni al Consiglio, le variazioni al bilancio occorrenti per la iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni dello Stato vincolate a scopi specifici, nonchè per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legge.
Quando la spesa sia attribuibile alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo a norma del 4 comma dell'art. 40 della presente legge, la variazione è disposta nei modi di cui sopra sull'esercizio in chiusura, per la parte entrata, e sul nuovo esercizio, per la parte spesa, anche in pendenza dell' approvazione del bilancio di previsione del nuovo esercizio.
Le leggi regionali che autorizzano nuove o maggiori spese a carico del bilancio già presentato al Consiglio ed in corso di approvazione, finanziando i relativi oneri in tutto o in parte mediante la utilizzazione dei fondi globali del bilancio precedente a norma del precedente art. 35, autorizzano la Giunta ad apportare con propria deliberazione le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa dopo l'entrata in vigore della relativa legge di approvazione e di quella di approvazione del bilancio per l'esercizio di competenza.
Ogni altra variazione del bilancio, fatte salve quelle di cui ai precedenti articoli 31, 32, 33 ed al successivo art. 42 deve essere disposta od autorizzata con legge regionale.
Nessuna variazione al bilancio, salvo quella di cui al 1 comma del presente articolo, può essere deliberata dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce.
Gli atti amministrativi coi quali a norma della presente legge sono disposte variazioni di bilancio, sono pubblicati per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, e diventano esecutivi a tutti gli effetti il giorno successivo a quello della loro pubblicazione.
Art. 39
Divieto di storni
Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 31, 32, 33 e 38 - 3 comma, è vietato il trasporto di somme da un capitolo all'altro del bilancio mediante atto amministrativo, sia per quanto riguarda gli stanziamenti di competenza, sia per quanto riguarda gli stanziamenti di cassa.
E' vietato lo storno di fondi tra i residui, nonchè fra i residui e la competenza, e viceversa. E' altresì vietato lo storno di fondi fra spese per l'esercizio di funzioni delegate, o per ulteriori programmi di sviluppo, cui concorrono specifiche assegnazioni statali, a favore di altri capitoli di spesa.
Qualora lo stanziamento annuale di bilancio sia definito da una specifica legge di settore, ogni variazione in aumento dello stesso può essere autorizzato solo da provvedimenti legislativi distinti da quelli di mera variazione di bilancio.
Lo storno di fondi da capitoli di spesa di investimento per ulteriori programmi di sviluppo a favore di capitoli di spesa per funzioni normali è ammesso entro il limite dell'ammontare dei primi che non risulti coperto da mutui o da assegnazioni dello Stato a destinazione vincolata.
Art. 40
Fondi statali assegnati alla Regione
Tutte le somme assegnate a qualsiasi titolo dallo Stato alla Regione confluiscono nel bilancio regionale senza vincolo a specifiche destinazioni, salvo il caso di assegnazioni in corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative a norma dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione ed il caso di assegnazioni per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo.
Nei casi di assegnazioni dallo Stato alla Regione, connesse a deleghe di funzioni amministrative, e negli altri casi di cui al precedente comma, la Regione ha facoltà di stanziare e di erogare somme eccedenti quelle assegnate dallo Stato, ferme, nel caso di delega, le disposizioni delle leggi statali che disciplinano le relative funzioni.
La Regione ha altresì facoltà, qualora abbia erogato in un esercizio somme eccedenti a quelle ad essa assegnate dallo Stato, a norma del comma precedente, di compensare tali maggiori spese con minori stanziamenti ed erogazioni per lo stesso scopo nei due esercizi immediatamente successivi.
La Regione può in relazione all'epoca in cui avviene la assegnazione dei fondi statali di cui al 1 comma del presente articolo, attribuire le relative spese alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo, allorchè non sia possibile far luogo all' impegno di tali spese, a norma del successivo articolo 57 entro il termine dell'esercizio nel corso del quale ha luogo l'assegnazione. In tal caso, sullo stanziamento di spesa da iscrivere nel bilancio per l'esercizio successivo a norma del 1 comma dell'art. 38 possono essere assunti impegni fin dalla data di registrazione dell'assegnazione e disposte erogazioni fin dall'inizio dell'esercizio stesso e comunque non prima della data di pubblicazione della corrispondente delibera di variazione del bilancio, anche in pendenza dell'approvazione della legge di bilancio per il nuovo esercizio.
Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale ultimo esercizio, delle spese di cui al precedente comma non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale disavanzo di cui al precedente art. 19, primo comma.
In calce al prospetto di cui alla lettera a) - 2 comma - del precedente art. 28, è dato conto delle corrispondenze e delle compensazioni per le assegnazioni statali a destinazione vincolata e gli stanziamenti di spesa corrispondenti, con riferimento all'esercizio della facoltà di cui ai precedenti commi 3 e 4 .
Art. 41
Mutui e prestiti
La contrazione di mutui o la emissione di prestiti da parte della Regione è autorizzata esclusivamente con la legge di approvazione del bilancio o con le leggi di variazione dello stesso, a copertura del disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio di competenza.
La legge deve specificare l'entità massima del tasso e la durata massima dell'ammortamento, nonchè l'incidenza delle operazioni sull'esercizio in corso e sugli esercizi futuri, con riferimento alle previsioni rispettivamente del bilancio annuale e pluriennale. La effettuazione delle operazioni, la determinazione delle condizioni e delle modalità spettano alla Giunta regionale, fermo restando quanto stabilito dal 3 comma dell'art. 10 - legge 16 maggio 1970, n. 281 - in materia di prestiti obbligazionari.
Non può essere autorizzata la contrazione di nuovi mutui, se non è stato approvato dal Consiglio regionale il rendiconto del penultimo esercizio rispetto a quello al cui bilancio i nuovi mutui si riferiscono.
Il disavanzo di cui al 1 comma del presente articolo non potrà in ogni caso essere di importo superiore al totale delle spese d' investimento erogabili in capitale per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo, escluse fra queste le spese finanziate con assegnazioni dello Stato vincolate al finanziamento di spese di sviluppo; comprese, invece, le spese per l'assunzione di partecipazioni in società finanziarie a norma dell'articolo 10 - 1 comma della legge 16 maggio 1970, n. 281 , nonchè la quota parte del saldo finanziario negativo dell'esercizio precedente determinata dalla mancata stipulazione di mutui già autorizzati dalla legge di bilancio di quell'esercizio.
In ciascun esercizio non può essere autorizzata la contrazione di mutui in misura tale che l'importo delle relative annualità di ammortamento, comprese quelle derivanti dai mutui già contratti e da quelli autorizzati con legge di bilancio relativa all'esercizio precedente e con le relative variazioni, superi il 20% dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie iscritte in bilancio nel Titolo I a norma del precedente articolo 24, semprechè gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio pluriennale della Regione.
Alla stipulazione dei mutui autorizzati si provvede in relazione con le effettive esigenze di cassa della Regione.
L'autorizzazione a contrarre mutui od emettere prestiti obbligazionari cessa con il termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce. Di conseguenza, le entrate da mutui stipulati, anche in forma condizionata, entro il termine dell'esercizio, e non riscossi, restano iscritte fra i residui attivi; le entrate da mutui autorizzati ma non stipulati entro lo stesso termine, costituiscono minori entrate e concorrono come tali a determinare le risultanze finali dell'esercizio medesimo.
Art. 42
Anticipazioni di cassa
All'accensione di anticipazioni di cassa ai sensi e nei limiti di cui all'art. 10, 4 comma della legge 16 maggio 1970, n. 281 per fronteggiare temporanee deficienze di cassa, provvede con propria deliberazione la Giunta regionale, disponendo nello stesso atto le conseguenti variazioni di bilancio.
Art. 43
Garanzie prestate dalla Regione
La legge regionale che prevede la prestazione di garanzie, in via principale o sussidiaria, da parte della Regione a favore di Enti e di altri soggetti in relazione alla contrazione di mutui o anticipazioni di cassa per il finanziamento di spese comunque rientranti nelle competenze amministrative regionali, deve indicare la copertura finanziaria del relativo rischio, ai sensi del precedente art. 12, e fare obbligo agli uffici competenti dell'esercizio delle azioni necessarie per il recupero delle somme eventualmente erogate.
Nel bilancio regionale annuale sono iscritti uno o più capitoli di spesa dotati annualmente della somma presumibilmente occorrente secondo previsioni rapportate alla possibile entità del rischio, per l'assolvimento degli obblighi assunti dalla Regione con la concessione delle garanzie prestate.
In caso di necessità le maggiori esigenze saranno fronteggiate con prelevamenti dal fondo per le spese obbligatorie di cui al precedente art. 31.
Nel bilancio annuale è iscritto apposito capitolo di entrata per l'imputazione dei recuperi delle somme che la Regione è stata chiamata ad erogare a fronte della garanzia concessa.
In allegato al bilancio di previsione della Regione devono essere elencate, con la indicazione dei beneficiari, del capitale garantito e della durata, le garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione, ancora in vita alla data di approvazione del bilancio medesimo.
Art. 44
Autonomia contabile del Consiglio regionale
Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio regionale dispone di un bilancio autonomo gestito secondo i principi stabiliti dall'articolo 15, 3 comma dello Statuto regionale e dalla legge 6 dicembre 1973, n. 853 .
Le norme per l'amministrazione e la contabilità dei fondi assegnati al Consiglio regionale sono fissate da un apposito regolamento interno.
L'avanzo d' amministrazione eventualmente risultante in chiusura di ciascun esercizio, è applicato al bilancio consiliare di previsione per l'esercizio immediatamente successivo e trasferito sul bilancio di previsione della Regione, relativo alla competenza dello stesso esercizio in occasione della approvazione dell'assestamento di cui al precedente articolo 37.
Capo IV
DEI SERVIZI DI RAGIONERIA E DI TESORERIA DELLA REGIONE
Art. 45
Ragioneria regionale
La ragioneria della Regione è ordinata secondo le norme della legge regionale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi regionali.
Art. 46
Compiti di Ragioneria regionale Sono compiti della ragioneria della Regione:
1) preparazione del bilancio di previsione annuale, di cassa e di competenza, nonchè dei relativi provvedimenti di variazione; preparazione del bilancio pluriennale e dei relativi aggiornamenti, d' intesa con l'ufficio del programma;
2) predisposizione dei titoli di riscossione delle entrate e di pagamento delle spese;
3) registrazione degli accertamenti e delle riscossioni delle entrate, nonchè degli impegni di spesa, dei contratti, delle liquidazioni e dei pagamenti delle spese regionali, dopo averne verificato la conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti; in caso di accertamento di irregolarità la ragioneria nè dà comunicazione al Presidente della Giunta, il quale è tenuto a darne immediata informazione alla Commissione consiliare Bilancio e Affari Generali;
4) preparazione del rendiconto generale della Regione;
5) collaborazione, dietro disposizione della Giunta regionale, al controllo di gestione della spesa regionale, con riferimento ai risultati economici, finanziari e di efficienza raggiunti dalle unità operative nella attuazione di progetti o programmi regionali;
6) formulazione di osservazioni ai fini dell'esame dei bilanci e dei rendiconti delle aziende regionali e degli Enti pararegionali, e dell'accertamento del normale adempimento delle funzioni sindacali e di revisione presso gli Enti medesimi;
7) riscontro contabile sui rendiconti dei funzionari delegati;
8) vigilanza sulle gestioni dei consegnatari dei beni e dei contabili della Regione e verifica delle corrispondenti scritture contabili ed inventariali;
9) sovraintendenza sul servizio di tesoreria e sui servizi di accertamento e di riscossione delle entrate in generale;
10) formulazione di parere sulla parte finanziaria di tutti i progetti di legge di iniziativa della Giunta, recanti oneri a carico del bilancio regionale; nonchè se richiesto dalla Presidenza del Consiglio regionale, formulazione di parere sulla parte finanziaria dei progetti di legge di iniziativa consiliare o popolare;
11) preparazione degli atti inerenti alla contrazione di mutui ed anticipazioni di cassa ed alla emissione di prestiti obbligazionari, nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 10 della legge 16 maggio 1970 n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni;
12) collaborazione al coordinamento del ricorso al credito da parte di Enti e privati beneficiari di interventi promozionali da parte della Regione;
13) esami di relazioni inviate alla Regione da Enti ed organi diversi dalla stessa per il controllo della gestione dei fondi loro assegnati, e parere sulle stesse relazioni agli organi regionali competenti;
14) esercizio di ogni altra attribuzione ad essa conferita con leggi speciali.
Art. 47
Servizio di Tesoreria della Regione
Una apposita legge regionale disciplina il servizio di Tesoreria della Regione.
Capo V
DELLE ENTRATE DELLA REGIONE
Art. 48
Stadi delle entrate
Tutte le entrate della Regione passano attraverso i seguenti stadi:
a) accertamento;
b) riscossione;
c) versamento. Tali stadi possono essere simultanei.
Art. 49
L'accertamento delle entrate
La Ragioneria della Regione procede all'accertamento delle entrate quando, sulla base di idonea documentazione probatoria, sia acquisita la identità del debitore, la certezza del credito o della assegnazione, e sia prevedibile la loro riscossione entro i termini dell'esercizio finanziario di competenza.
Per le entrate provenienti da assegnazioni dello Stato l'accertamento è disposto sulla base dei decreti ministeriali di riparto ed assegnazione dei fondi o di provvedimenti amministrativi equivalenti.
Per le entrate concernenti tributi propri non riscossi mediante ruolo, l'accertamento è disposto sulla base dell'accredito dei fondi da parte dei competenti uffici, ovvero della relativa comunicazione di accredito.
Per le entrate tributarie da riscuotere mediante ruoli, l'accertamento è risposto tenendo conto delle rate che scadono entro i termini dell'esercizio.
Per le entrate di natura patrimoniale l'accertamento è disposto di norma sulla base delle deliberazioni o dei contratti che ne quantificano l'ammontare e ne autorizzano la riscossione a carico dell'esercizio di competenza.
Per le entrate concernenti capitoli delle contabilità speciali o poste compensative della spesa, l'accertamento consegue la assunzione dell'impegno o l'effettuazione del pagamento nel capitolo corrispondente della spesa.
In ogni altro caso, in mancanza di comunicazioni preventive concernenti il credito, l'accertamento viene effettuato contestualmente alla riscossione del medesimo.
Art. 50
Riscossione delle entrate
L'entrata è riscossa quando il soggetto che vi è tenuto ha effettuato il pagamento del relativo importo alla Regione, tramite il Tesoriere od altro ufficio od Ente a ciò autorizzato per legge o regolamento, e la Regione stessa ne ha avuto comunicazione.
La riscossione delle entrate si effettua mediante ordinativi d' incasso a firma del responsabile del servizio di ragioneria o di chi legittimamente lo sostituisce, secondo le disposizioni contenute nella legge regionale istitutiva del servizio di tesoreria e nel regolamento regionale di attuazione della medesima.
Art. 51
Versamento delle entrate
L'entrata è versata quando il relativo ammontare risulta acquisito alla cassa della Regione.
Il tesoriere della Regione provvede all'introito della somma mediante emissione della bolletta d' incasso, secondo le disposizioni contenute nella legge istitutiva del servizio di tesoreria e nel regolamento regionale di attuazione della medesima.
Art. 52
Compiti degli organi preposti alla realizzazione delle entrate
I responsabili del servizio tributario, nonchè i funzionari della Regione o di altri Enti aventi la gestione di entrate regionali, curano nei limiti delle loro rispettive ed autonome attribuzioni e sotto la loro personale responsabilità, che l'accertamento, la riscossione ed il versamento delle entrate siano fatti prontamente ed integralmente.
Le entrate dello Stato dovute alla Regione sono a questa versate secondo le modalità stabilite dalle leggi dello Stato.
Art. 53
Azioni per garantire il conseguimento delle entrate
Gli organi competenti della Regione sono tenuti a dare corso a tutte le azioni volte a garantire l'accertamento, la riscossione ed il versamento puntuale delle entrate erariali alla stessa spettanti, anche in relazione all'impegno reciproco di cooperazione di cui all'articolo 3 della presente legge.
Art. 54
Rinuncia alla riscossione di entrate regionali di modesta entità
La legge regionale di approvazione del bilancio autorizza la Giunta regionale a disporre la rinuncia ai diritti di credito che la Regione vanta in materia di entrate di natura non tributaria, quando il costo delle operazioni di accertamento, riscossione e versamento di ogni singola entrata risulti eccessivo rispetto all'ammontare della medesima, entro un limite massimo per ogni singolo credito fissato annualmente dalla stessa legge.
E' consentito l'abbandono totale delle pene pecuniarie dovute alla Regione per le violazioni alle leggi tributarie, quando le stesse siano di importo non superiore a L.1.000.
L'annullamento dei crediti medesimi viene disposto mediante decreti cumulativi del Presidente della Giunta regionale, senza onere alcuno per i debitori.
Art. 55
Ricognizione dei residui attivi
Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse e versate entro il termine dell'esercizio.
L'accertamento definitivo delle somme conservate a residui attivi viene fatto annualmente in sede di approvazione del conto consuntivo. Prima della formazione di tale conto, la Giunta regionale con atto motivato predisposto dalla ragioneria entro il 30 aprile di ogni anno, provvede alla classificazione degli stessi nelle seguenti categorie:
A) crediti la cui riscossione può essere considerata certa;
B) crediti per cui sono da intraprendere o sono in corso le procedure amministrative o giudiziarie per la riscossione; C) crediti riconosciuti inesigibili.
I crediti di cui alle lettere A e B continuano ad essere riportati nelle scritture e sono affidati alla riscossione degli uffici competenti; i crediti di cui alla lettera C si eliminano dalle scritture degli uffici.
Capo VI
DELLA GESTIONE DELLE SPESE DELLA REGIONE
Art. 56
Stadi della spesa
Sono spese della Regione quelle cui si deve provvedere a carico del bilancio regionale a norma di leggi, decreti, regolamenti od altri atti, costituenti titolo valido di impegno, e quelle, in genere, necessarie per il funzionamento dei servizi pubblici che dipendono dall'amministrazione regionale.
Tutte le spese della Regione passano attraverso i seguenti stadi:
a) impegno;
b) liquidazione;
c) ordinazione e pagamento. Tali stadi possono essere simultanei.
Art. 57
Impegni di spesa
I competenti organi della Regione assumono gli impegni di spesa nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio in corso.
Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dellhesercizio le somme dovute dalla Regione, in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili semprechè la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio.
Per le spese in conto capitale ripartite per legge in più esercizi finanziari o per le quali la legge preveda una autorizzazione globale riferita ad un periodo pluriennale determinato, l'impegno può estendersi a più anni, fatto salvo il limite di cui al successivo art. 58, ma i pagamenti devono essere contenuti entro l'ammontare degli impegni che vengono a scadenza in ciascun esercizio.
La stessa norma del precedente comma si applica agli impegni di spesa corrente che vengono assunti per più esercizi, quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi.
La decorrenza e le scadenze annuali degli impegni concernenti spese da erogarsi in annualità debbono coincidere con la decorrenza e con le scadenze dell' obbligazione di pagamento delle annualità medesime.
L'aggiornamento degli impegni assunti a norma del precedente 5 comma, sulla base della definitiva acquisizione dei termini di decorrenza e di scadenza dei pagamenti, viene disposto d' ufficio dalla ragioneria regionale.
Per le spese da erogarsi in annualità, il primo degli stanziamenti annuali di ogni limite d' impegno, da iscrivere a bilancio in dipendenza della autorizzazione di legge, costituisce il limite massimo a carico del quale possono essere assunti impegni ed eseguiti pagamenti relativi alla prima annualità. Gli impegni così assunti si estendono, per tanti esercizi quante sono le annualità da pagarsi, sugli stanziamenti di bilancio degli esercizi successivi.
Al momento del pagamento a saldo su ciascun impegno di spesa, la ragioneria regionale provvede d' ufficio alla rettifica delle disponibilità di fondi sul capitolo, aggiungendovi l'eventuale differenza residuale tra l'importo dell'impegno e l'ammontare finale dei pagamenti effettuati sul medesimo.
Qualora il pagamento a saldo riguardi un impegno conservato fra i residui passivi, la ragioneria provvede all'accertamento della eventuale economia sull' impegno medesimo.
Art. 58
Assunzione di impegni sugli esercizi futuri
Nel caso delle spese in conto capitale di carattere pluriennale di cui al 3 comma del precedente articolo 57, la facoltà di assumere impegni a carico di esercizi futuri è limitata al secondo esercizio successivo a quello di normale scadenza della legislatura.
Nel caso delle spese in annualità la facoltà di assumere impegni su nuovi limiti d' impegno è circoscritta all'esercizio immediatamente successivo a quello di normale scadenza della legislatura.
Art. 59
Organi preposti all'assunzione degli impegni di spesa
La Giunta delibera sugli impegni di spesa, salvo che le singole leggi regionali attribuiscano tale competenza al Consiglio regionale od ai responsabili degli uffici o servizi regionali.
Qualora si tratti di spese la cui gestione non sia disciplinata da leggi specifiche, la competenza della Giunta regionale è limitata agli impegni fino all'importo di Lire 200.000.000, considerato con riferimento all'intera durata dei medesimi. Oltre tale limite la competenza a deliberare spetta al Consiglio regionale.
In esecuzione degli atti deliberativi di impegno di cui ai precedenti commi la Giunta provvede a deliberare i contratti della Regione.
Le competenze di cui al 1 e 2 comma attribuite alla Giunta regionale possono essere da quest' ultima delegate al Presidente, ai singoli componenti della Giunta, ai responsabili di uffici, servizi ed organi della Regione, secondo le direttive deliberate dalla Giunta medesima.
Spetta comunque al Presidente il coordinamento delle funzioni delegate.
La Giunta regionale è sempre competente a deliberare nei casi di cui al n. 10 dell'art. 24 dello Statuto regionale.
Art. 60
Registrazione degli impegni di spesa
Tutti gli atti dai quali possa comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio regionale, prima della loro formale adozione da parte dei competenti organi regionali, debbono essere trasmessi unitamente alla relativa documentazione, alla ragioneria della Regione la quale, verificata la legalità della spesa, esclusa comunque ogni valutazione di merito, accertata la completezza e regolarità della documentazione, la esatta imputazione della spesa al bilancio, nonchè la disponibilità sul capitolo relativo, effettua la prenotazione dell'impegno.
Gli atti di impegno, formalmente approvati dai competenti organi regionali, sono trasmessi alla ragioneria per la registrazione dell'impegno definitivo.
Qualsiasi successivo atto a contratto che abbia attinenza agli impegni assunti, deve essere comunicato alla ragioneria per le occorrenti annotazioni contabili.
Art. 61
Liquidazione delle spese
La liquidazione consiste nella determinazione della identità del creditore e dell'ammontare esatto del debito scaduto ed è disposta sulla base di documentazione idonea a comprovare il diritto del creditore.
Alla liquidazione delle spese provvede la Giunta regionale salvo che nei seguenti casi:
a) quando si tratti di spese fisse, nel qual caso la stessa è disposta d' ufficio dai responsabili delle singole unità operative;
b) quando si tratti di spese di amministrazione generale la cui previsione sia effettuata a calcolo o stima del fabbisogno, qualora le partite di spesa in liquidazione si mantengano entro i limiti qualitativi e quantitativi di un contratto regolarmente stipulato, o di una precedente deliberazione autorizzativa contenente tutti gli elementi per la esatta identificazione dei terzi creditori o beneficiari o nei limiti delle perizie approvate dalla Giunta per lavori da eseguire in economia. In tal caso la liquidazione avviene con atto del Presidente della Giunta o di un Assessore delegato dallo stesso.
La Giunta regionale può delegare per la liquidazione il Presidente della Giunta, singoli componenti della stessa, i responsabili degli uffici periferici e singoli funzionari dell'amministrazione, stabilendo, se del caso, opportune direttive.
Nel caso delle aperture di credito a favore di funzionari delegati, gli stessi provvedono alla liquidazione della spesa, salvo disposizioni diverse contenute negli atti di delega.
Art. 62
Richiesta di emissione del titolo di pagamento
Il Presidente della Giunta regionale o i singoli membri della Giunta stessa per le materie di competenza, richiedono alla ragioneria regionale la emissione del titolo di pagamento.
Le richieste di emissione del titolo di pagamento vistate dal funzionario responsabile dei servizi operativi, sono trasmesse alla ragioneria della Regione, con la relativa documentazione giustificativa della spesa.
Art. 63
Pagamento delle spese
Il pagamento delle spese è disposto a mezzo di mandati individuali o collettivi, di ordini di accreditamento erogabili con assegni, ordinativi o buoni di prelievo, nonchè di ruoli di spesa fissa e di elenchi di spese ricorrenti.
I titoli di spesa di cui al primo comma sono firmati dal Presidente della Giunta regionale o dal componente della Giunta delegato dal Presidente, ovvero, in assenza di questo, dal componente della Giunta regionale competente per materia, e vistati dal responsabile della ragioneria regionale o da chi lo sostituisce.
I mandati di pagamento in esecuzione di ruoli di spesa fissa o di elenchi di spese ricorrenti, sono emessi d' ufficio dalla ragioneria regionale col solo visto del responsabile del servizio di ragioneria o di chi lo sostituisce.
Prima di emettere i titoli di spesa di cui ai precedenti commi del presente articolo, deve essere verificata dalla ragioneria la causa legale del pagamento e l'intervenuta liquidazione del conto; deve essere altresì riscontrato che la somma da pagare sia contenuta nei limiti dello stanziamento di cassa autorizzato con legge di bilancio e dell'impegno di spesa cui si riferisce e che la stessa sia correttamente ascritta al conto della competenza od al conto dei residui distintamente per ciascun esercizio di provenienza.
Sul mandato dovranno essere indicati tutti gli elementi conoscitivi connessi con la effettuazione dei sopradescritti riscontri e verifiche nei modi e nelle forme previste dal Regolamento di attuazione della legge regionale di istituzione del servizio di Tesoreria della Regione Emilia Romagna.
Ogni titolo di spesa emesso potrà riferirsi ad un solo capitolo di cassa.
Art. 64
Estinzione dei titoli di pagamento
Il tesoriere della Regione estingue i mandati e provvede alla loro restituzione alla ragioneria in conformità alle disposizioni del Regolamento per l'attuazione della legge regionale istitutiva del servizio di Tesoreria e della convenzione per l'affidamento del servizio medesimo.
Art. 65
Modalità di effettuazione dei pagamenti
Il pagamento di qualsiasi spesa, fatto salvo quanto stabilito all'art. 69 per il servizio di provveditorato, deve essere fatto esclusivamente dal tesoriere regionale sulla base dei titoli di spesa previsti dal precedente art. 63.
Anche nel caso di servizi gestiti in economia, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 66 per la gestione di fondi tramite funzionari delegati, i mandati devono essere emessi esclusivamente a favore dei creditori diretti. E' vietata la emissione di mandati a favore di amministratori della Regione, salvo i casi in cui essi siano creditori o beneficiari diretti in virtù di disposizioni legislative e regolamentari.
Art. 66
Funzionari delegati
Nei casi previsti dalla legge regionale o da motivati atti deliberativi del Consiglio regionale, l'effettuazione delle spese può avvenire attraverso aperture di credito a favore di funzionari delegati entro limiti di importo di volta in volta definiti.
Per le spese di mantenimento e di funzionamento degli uffici, nonchè per quelle di manutenzione degli stabili e dei mobili ad essi pertinenti, le aperture di credito sono autorizzate con atto motivato dalla Giunta regionale entro il limite massimo di Lire 50.000.000. Oltre tale limite la autorizzazione deve essere disposta dal Consiglio regionale.
E' sempre di competenza della Giunta regionale, senza limiti di importo, la autorizzazione di aperture di credito per la gestione di spese concernenti funzioni delegate dallo Stato alla Regione.
Possono essere funzionari delegati i responsabili delle unità operative di cui all'art. 74. Tale funzione può essere attribuita ad organi esterni alla Regione solo con legge regionale.
Art. 67
Rendicontazione da parte dei funzionari delegati
Il funzionario delegato dovrà rendere alla Regione il conto delle somme erogate - corredato dai documenti giustificativi delle spese - semestralmente, con scadenza rispettivamente al 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno, intendendosi l'ultimo semestre prorogato al 31 gennaio successivo ai soli fini della materiale esecuzione dei titoli di spesa emessi entro il 31 dicembre.
Il rendiconto dovrà essere comunque presentato in caso di completo utilizzo dell'apertura di credito, ovvero quando cessino, per qualsiasi ragione, le facoltà del funzionario delegato.
Il termine per la presentazione del rendiconto è fissato in venticinque giorni dalla scadenza del periodo semestrale o dal verificarsi di uno degli eventi richiamati nel comma precedente.
La ragioneria della Regione è tenuta ad eseguire i necessari riscontri contabili ed a trasmettere il rendiconto al Presidente della Giunta regionale il quale, con proprio atto, approva lo stesso, dando discarico al funzionario delegato delle somme erogate.
Qualora in sede di riscontro contabile emergano irregolarità nella tenuta dei conti o risulti carente la documentazione giustificativa della spesa, il Presidente della Giunta regionale restituirà il rendiconto al funzionario con invito a provvedere alla regolarizzazione dello stesso.
Se il funzionario delegato non vi provvede entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, il Presidente della Giunta regionale rimette gli atti alla Giunta stessa per le conseguenti decisioni da adottare con deliberazione motivata.
Art. 68
Normativa per l'accreditamento e la gestione dei fondi da parte dei funzionari delegati
La disciplina per l'accreditamento e la gestione contabile dei fondi accreditati ai funzionari delegati è disposta dall'apposito regolamento regionale.
Art. 69
Provveditorato e casse economali
Alle spese per il funzionamento e mantenimento degli uffici regionali, all'acquisto del materiale mobile, nonchè alla manutenzione ordinaria degli immobili e delle attrezzature, attende il servizio di provveditorato.
E' compito del suddetto servizio provvedere alla conservazione dei beni mobili della Regione, alla tenuta dell'inventario degli stessi ed ai relativi aggiornamenti.
Presso il servizio di provveditorato funziona il servizio di cassa economale, composto da una cassa centrale e da casse economali periferiche secondo la articolazione e nei limiti di accreditamento disposti dalla Giunta regionale. I funzionari preposti alle casse economali provvedono alla ordinazione, alla liquidazione ed al pagamento delle minute spese d' ufficio e sottopongono alla Giunta regionale i relativi rendiconti nell'ambito del rendiconto predisposto dalla cassa economale centrale.
La disciplina contabile concernente il funzionamento del servizio di provveditorato e delle casse economali è contenuta nell'apposito regolamento regionale.
Art. 70
Regolarizzazione d' ufficio degli atti sottoposti a registrazione
Qualora la ragioneria riscontri irregolarità od errori negli atti sottoposti a verifica ai sensi degli articoli 60 e 63, provvede, ove possibile, d' ufficio alla rimozione delle irregolarità ed alla correzione degli errori, dandone comunicazione all'ufficio proponente.
In ogni altro caso essa indica all'ufficio proponente le misure necessarie per la regolarizzazione dell'atto.
Art. 71
Titoli di spesa ineseguibili
Il responsabile del servizio di ragioneria, qualora non ritenga, in relazione ai riscontri di cui agli articoli 60 e 63, di registrare un impegno di spesa o di dare corso ad una richiesta di pagamento, quando non sia possibile provvedere nei modi indicati al precedente art. 70, ne riferisce con adeguata motivazione e con la indicazione di eventuali soluzioni alternative per il conseguimento dei risultati voluti, al Presidente della Giunta regionale, dandone comunicazione all'Assessore competente per materia.
Se il Presidente intende dar corso al provvedimento darà in proposito ordine scritto al ragioniere responsabile del servizio, che è tenuto ad eseguirlo.
L'ordine scritto di cui al precedente comma non può essere eseguito quando si riferisce all'impegno od al pagamento di una spesa che eccede la somma stanziata nel relativo capitolo di bilancio rispettivamente di competenza o di cassa; all'impegno o pagamento di una spesa da imputare ad un capitolo diverso da quello pertinente; ovvero, di un pagamento da ascrivere alla competenza anzichè ai residui, o viceversa.
Art. 72
Residui passivi
Costituiscono residui passivi le somme impegnate a norma del precedente art. 57 e non pagate entro il termine dell'esercizio.
I residui passivi di spese correnti - escluse quelle
per opere di manutenzione e per prestazioni professionabili - e di spese per il rimborso prestiti possono essere conservati nel conto dei residui solo per l'esercizio successivo a quello in cui l'impegno si è perfezionato.
I residui passivi concernenti le spese correnti per opere di manutenzione e per prestazioni professionali, le spese di investimento e le contabilità speciali, possono essere conservate nel conto dei residui per due esercizi successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato.
Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio e non impegnate a norma del precedente art. 57 entro il termine dell'esercizio, costituiscono, in ogni caso, economie di spesa, ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.
Costituiscono altresì economie di spesa i residui passivi che non risultino pagati allo scadere del termine massimo previsto per la loro conservazione a norma dei precedenti 2 e 3 comma, fatta salva la loro riproduzione nella competenza dei successivi bilanci allorchè il loro pagamento sia reclamato dai creditori.
Per il pagamento delle somme eliminate dal conto dei residui a norma del precedente comma, per le quali sia prevedibile l'esercizio del diritto a riscuotere da parte dei creditori, in sede di presentazione di ogni bilancio di previsione annuale può iscriversi spese obbligatorie ed al cui movimento verrà provveduto esclusivamente con atto deliberativo di Giunta.
Art. 73
Ricognizione dei residui passivi
Il riaccertamento delle somme da conservare tra i residui passivi viene fatto annualmente in sede di approvazione del conto consuntivo.
Prima della formazione di tale conto la Giunta regionale, con atto predisposto dalla ragioneria entro il 30 aprile di ogni anno, provvede alla classificazione dei residui nelle seguenti categorie:
A) somme riferibili a titoli di spesa emessi nel corso dell'esercizio rimasti totalmente o parzialmente inestinti in chiusura del medesimo;
B) somme riferibili ad impegni di spesa registrati in base ad atti deliberativi formalmente assunti entro la data di chiusura dell'esercizio finanziario, e divenuti esecutivi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo per la parte degli stessi non coperta da titoli di spesa emessi entro la data del 31 gennaio dello stesso anno;
C) somme riferibili ad impegni di spesa registrati in base ad atti deliberativi formalmente assunti entro la data di chiusura dell'esercizio finanziario e non ancora divenuti esecutivi entro la data del 30 aprile dell'esercizio successivo.
Le somme di cui alle lettere A) e B) continuano ad essere riportate nelle scritture come residui passivi;
quelle di cui alla lettera C) sono eliminate dalle scritture e costituiscono economie di spesa in sede di rendiconto consuntivo.
Qualora gli atti deliberativi di cui alla lettera C) diventino esecutivi dopo il 30 aprile le somme corrispondenti eliminate potranno essere reiscritte in appositi capitoli di spesa per sopravvenienze passive in occasione della prima variazione di bilancio.
Capo VII
DEI CONTROLLI
Art. 74
Unità operative
Sono unità operative, ai sensi dell'art. 19 della legge statale gli uffici, organismi, enti aziende ed agenzie cui sia attribuita la responsabilità di gestire servizi progetti o programmi della Regione.
Tali unità operative, oltre i rendiconti amministrativi prescritti qualora si tratti di funzionari delegati, devono presentare alla Giunta nei mesi di luglio e di gennaio di ciascun anno una relazione che consenta di accertare i risultati economici, finanziari e di efficienza raggiunti nella attuazione dei servizi, progetti e programmi loro affidati, sulla base di indici e parametri predisposti dall'ufficio del programma di concerto con la ragioneria regionale.
Un riepilogo delle relazioni è presentato al Consiglio regionale all'atto della discussione del conto consuntivo, in conformità di quanto disposto dall' art. 67, 3 comma, dello Statuto regionale.
Agli adempimenti di cui al 2 comma del presente articolo non sono tenuti gli Enti locali, destinatari di deleghe di funzioni, per i quali vige il regime di collaborazione e di controllo previsto dal successivo art. 78.
Art. 75
Controlli sugli agenti e sui funzionari delegati
Spetta alla ragioneria regionale la vigilanza sull' operato degli agenti dell'Amministrazione regionale incaricati del maneggio del denaro, di valori, di titoli o di altri beni mobili.
L'esercizio di tale vigilanza si esplica almeno una volta all'anno, attraverso periodiche verifiche di cassa ed ispezioni.
I predetti agenti sono tenuti alla resa del conto secondo le modalità previste dalla legge regionale sulla gestione dei beni di proprietà della Regione e dei regolamenti dei servizi economali.
La ragioneria può altresì provvedere ad ispezioni per riconoscere l'esistenza presso i funzionari delegati delle somme prelevate e la regolarità dei pagamenti disposti od effettuati.
Art. 76
Controllo di gestione
La Giunta regionale dispone verifiche periodiche sullo stato di attuazione ed i risultati economici, finanziari e di efficienza dei progetti o programmi, nonchè di tutte le iniziative di spesa che si prestano a tale forma di riscontro attuati dalle strutture amministrative regionali, con riferimento agli indici ed ai parametri di cui al precedente articolo 74.
I risultati di tali verifiche vengono comunicati alla Commissione Consiliare Bilancio e Affari Generali.
Art. 77
Funzioni di controllo della Commissione consiliare del bilancio ed affari generali
La Commissione Consiliare Bilancio ed Affari Generali effettua i controlli previsti dallo Statuto regionale e dal Regolamento del Consiglio regionale.
Art. 78
Controllo della spesa delegata agli Enti locali
Le leggi regionali che prevedono la delega di funzioni agli Enti locali dispongono adeguate forme di collaborazione, anche ai fini del controllo economico, finanziario e contabile sull'attività svolta nell' esercizio della delega.
Gli Enti delegati, oltre alla certificazione delle spese effettuate nell'esercizio delle funzioni delegate, devono presentare alla Giunta regionale una relazione sui risultati economici e finanziari nei modi e secondo le periodicità stabilite dalle singole leggi di delega.
In ogni tempo il Presidente della Giunta può disporre verifiche presso gli Enti delegati sulla destinazione e sullo stato di esecuzione delle assegnazioni regionali.
Al fine di garantire la omogeneità delle procedure, l'accelerazione delle spese e l'attuazione dei programmi e progetti da parte degli Enti locali nelle materie ove questi intervengono con finanziamento anche parziale a carico della Regione e nel caso di funzioni delegate, la Regione segnala gli inconvenienti riscontrati, offre la sua collaborazione per ovviarli e suggerisce gli opportuni rimedi.
Art. 79
Controlli sulla gestione della Tesoreria
La vigilanza sul servizio di Tesoreria è esercitata dall'Assessore al Bilancio.
La Giunta regionale approva entro il 30 aprile di ciascuno anno il conto del tesoriere reso ai sensi dell'art. 84, 2 comma della presente legge, previo il visto di parificazione sul medesimo da parte della ragioneria regionale.
Il regolamento e la convenzione di Tesoreria dettano norme atte a consentire agli uffici regionali l'accertamento dello stato dei pagamenti relativi alla attuazione dei servizi, progetti e programmi della Regione.
Essi dettano altresì norme atte a stimolare la collaborazione fra gli uffici regionali ed il tesoriere, al fine di assicurare la tempestività e la speditezza dei pagamenti, nonchè l'utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi.
Capo VIII
DELLA RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI DEI DIPENDENTI DELLA REGIONE E DI CHI MANEGGIA IL DENARO
Art. 80
Responsabilità degli Amministratori
Gli amministratori rispondono in proprio ed in solido quando:
a) contraggono impegni di spesa, ovvero ordinano spese non autorizzate in bilancio o non deliberate nei modi e nelle forme di legge, oppure danno esecuzione a provvedimenti non deliberati ed approvati nei modi predetti o non ancora divenuti esecutivi;
b) non abbiano ottenuto la ratifica o l'approvazione nei modi di legge di deliberazioni adottate ed eseguite e da essi dichiarate di urgenza o immediatamente esecutive.
Art. 81
Responsabilità del Ragioniere
Il Ragioniere capo risponde in proprio quando:
1) violi le disposizioni degli articoli 60, 63 e 71 delle " Spese ";
2) abbia fatto luogo al pagamento delle spese conseguenti a deliberazioni o ad atti degli organi regionali, con i quali sono assunti i relativi impegni, nel caso in cui tali deliberazioni od atti non siano divenuti esecutivi, ovvero non risultino immediatamente eseguibili.
E' esente da responsabilità quando abbia agito sulla base di un ordine scritto alla cui esecuzione era tenuto.
Art. 82
Responsabilità dei dipendenti della Regione
I dipendenti della Regione sono personalmente e solidalmente responsabili quando diano corso a spese conseguenti le deliberazioni o ad atti degli organi regionali con i quali sono assunti i relativi impegni, nel caso che tali deliberazioni od atti non siano divenuti esecutivi ovvero non risultino immediatamente eseguibili.
I dipendenti della Regione sono personalmente e solidalmente responsabili per le violazioni di cui agli articoli precedenti quando abbiano dato causa alle stesse.
Gli stessi rispondono personalmente degli atti da essi compiuti nell'esercizio delle attribuzioni esclusivamente inerenti al loro ufficio.
Art. 83
Responsabilità dei funzionari delegati
Il funzionario delegato è responsabile dei pagamenti, delle registrazioni e delle rendicontazioni concernenti i fondi accreditati ai sensi del Regolamento regionale per la disciplina della gestione contabile dei fondi predetti.
Art. 84
Responsabilità del Tesoriere
La responsabilità del tesoriere regionale è regolata dalle disposizioni contenute nel Regolamento di Tesoreria e nella convenzione per l'affidamento del servizio di Tesoreria regionale.
Ai fini del discarico della propria responsabilità il tesoriere regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, rende il conto alla Giunta regionale. Il predetto conto deve dimostrare:
a) nella entrata: il debito alla chiusura dell'esercizio precedente e le somme riscosse nel corso dell' esercizio;
b) nella spesa: il credito alla chiusura dell'esercizio precedente e le somme pagate nel corso dell'esercizio;
c) la differenza fra entrata e uscita da trasportare a debito o a credito dell'esercizio successivo.
Art. 85
Responsabilità del maneggio di denaro
Chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio di denaro della Regione, ne risponde a norma dei successivi artt. 86 e 87.
Art. 86
Responsabilità per danni
Gli amministratori ed i dipendenti della Regione rispondono, in ogni caso, dei danni derivati all'Ente da violazioni di obblighi di funzioni o di servizio, secondo le norme vigenti per le amministrazioni dello Stato.
Sono esenti da responsabilità i dipendenti della Regione che abbiano agito per un ordine alla cui esecuzione erano tenuti, salvo la responsabilità di colui che tale ordine abbia impartito.
Sono esenti da responsabilità gli amministratori ed i titolari degli uffici nel caso di responsabilità esclusiva del dipendente ai sensi del precedente articolo 82, ultimo comma, salvo che sussista colpa grave per quanto si riferisce al loro dovere di vigilanza.
Art. 87
Competenza della Corte dei Conti
Ai sensi degli artt. 31 e 32 della legge statale, gli amministratori ed i dipendenti della Regione per la responsabilità di cui agli artt. 80, 81, 82, 83, 85 e 86 sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi vigenti in materia.
La Corte dei Conti, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto il danno accertato o parte di esso, secondo le norme in vigore per i dipendenti dello Stato.
Art. 88
Obbligo di denunzia
Gli amministratori ed i responsabili dei servizi e degli uffici della Regione che vengano a conoscenza direttamente o a seguito di rapporto cui sono tenuti i titolari degli uffici ad essi sottoposti, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi dei precedenti articoli 80, 81, 82, 83, 85 e 86, debbono farne denuncia al procuratore generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità per la determinazione dei danni.
Se il fatto dannoso sia imputabile all'amministratore la denuncia è fatta a cura del relativo organo collegiale; se esso sia imputabile al responsabile di un servizio o ufficio, l'obbligo di denuncia incombe all'amministratore o all'organo collegiale da cui dipende.
Ove in sede di giudizio si accerti che la denuncia fu omessa per dolo o colpa grave, la Corte dei Conti può condannare al risarcimento dei danni anche il responsabile dell'omissione.
La legge regionale, nel disciplinare l'organizzazione degli uffici della Regione, detta norme che consentono l'individuazione dei responsabili dei singoli atti o delle omissioni da cui discenda responsabilità a norma dei precedenti articoli 80, 81, 82, 83 e 86.
Capo IX
RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE
Art. 89
Rendiconto generale della Regione
I risultati finali della gestione del bilancio regionale sono dimostrati nel Rendiconto generale della Regione.
Il rendiconto generale è presentato dalla Giunta regionale al Consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'esercizio finanziario cui si riferisce ed è approvato con legge regionale entro il 30 novembre dello stesso anno.
Il rendiconto generale comprende il conto finanziario relativo alla gestione del bilancio, ed il conto generale del patrimonio.
Al rendiconto generale è premessa una relazione generale illustrativa dei dati consuntivi, relativi sia al conto finanziario che al conto del patrimonio. Essa fornisce altresì dati e valutazioni sullo stato di attuazione del programma regionale dei piani settoriali e dei singoli progetti di attuazione con l'indicazione dei costi e dei risultati economici e finanziari in riferimento ai singoli obiettivi rappresentati nel bilancio di previsione a norma dell'art. 25 - 3 comma della presente legge.
Ai sensi dell'art. 24 della legge statale, il CIPE sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 281/ 1970 , indica le modalità da adottarsi per la formulazione uniforme dei rendiconti delle Regioni, in conformità delle disposizioni contenute negli articoli seguenti.
Art. 90
Conto finanziario
Il conto finanziario espone, nell'ordine, per ciascun capitolo di entrata del bilancio:
1) l'ammontare dei residui attivi accertati all'inizio dell'esercizio cui il conto si riferisce;
2) le previsioni finali di competenza;
3) le previsioni finali di cassa;
4) gli stanziamenti di cassa riportati dall'esercizio precedente;
5) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto residui;
6) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto competenza;
7) l'ammontare complessivo delle entrate riscosse e versate nell'esercizio;
8) l'ammontare delle entrate accertate nell'esercizio;
9) l'eccedenza di entrate o le minori entrate accertate rispetto alle previsioni di competenza;
10) le eccedenze di entrate o le minori entrate riscosse e versate rispetto alle previsioni di cassa;
11) l'ammontare dei residui attivi, accertati all'inizio dell'esercizio, ed eliminati nel corso dell'esercizio, nonchè dei residui attivi riprodotti nel corso dell'esercizio;
12) l'ammontare dei residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti, rideterminati alla fine dell' esercizio, in base alle cancellazioni o ai riaccertamenti effettuati, e da riportare al nuovo esercizio;
13) l'ammontare dei residui attivi formatisi nel corso dell'esercizio;
14) l'ammontare complessivo dei residui attivi al termine dell'esercizio.
Il conto finanziario espone, nell'ordine, per ciascun capitolo di spesa del bilancio:
1) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio cui il conto si riferisce;
2) le previsioni finali di competenza;
3) le previsioni finali di cassa;
4) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto residui;
5) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto competenza;
6) l'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati nell'esercizio;
7) l'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio;
8) le economie e le eccedenze di impegni rispetto agli stanziamenti di competenza;
9) le economie o le eccedenze di pagamenti rispetto agli stanziamenti di cassa;
10) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio ed eliminati nel corso dell'esercizio medesimo, nonchè dei residui passivi riprodotti nel corso dell'esercizio;
11) l'ammontare dei residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti, rideterminati alla fine dell' esercizio, in base alle cancellazioni e alle reiscrizioni effettuate, e da riportare al nuovo esercizio;
12) l'ammontare dei residui passivi formatisi nel corso dell'esercizio;
13) l'ammontare complessivo dei residui passivi al termine dell'esercizio.
Art. 91
Conto del patrimonio
Il conto generale del patrimonio deve indicare, in termini di valori aggiornati alla data di chiusura dell' esercizio cui il conto si riferisce:
a) le attività e le passività finanziarie;
b) i beni mobili ed immobili;
c) ogni altra attività e passività, nonchè le poste rettificative.
Il conto del patrimonio deve inoltre contenere la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella del patrimonio.
Al conto del patrimonio è allegato un elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare della Regione alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e dell'eventuale reddito da essi prodotto.
Art. 92
Rendiconti degli Enti dipendenti dalla Regione e spese degli Enti locali delegati
Rendiconti degli Enti dipendenti dalla Regione e spese degli Enti locali delegati
I rendiconti degli Enti e degli organismi, in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla Regione, sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dallo Statuto e dalle leggi regionali, e sono pubblicati in forma riassuntiva nel Bollettino Ufficiale della Regione.
I rendiconti di cui al primo comma sono redatti in conformità a quanto disposto nei precedenti articoli 90 e 91.
In allegato al conto consuntivo della Regione è esposto un rendiconto riassuntivo delle spese degli Enti e degli organismi di cui al primo comma e dei Comitati comprensoriali, nonchè delle spese effettuate nel medesimo esercizio dagli Enti locali nell'esercizio delle funzioni ad essi delegate dalla Regione.
Al rendiconto generale della Regione è allegato altresì l'ultimo bilancio approvato da ciascuna Società in cui la Regione abbia partecipazione finanziaria.
Capo X
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 93
Norme transitorie
Nella determinazione dei residui attivi e passivi delle risultanze di bilancio per l'esercizio finanziario 1976, si applicano le disposizioni della legge di contabilità dello Stato.
Gli stanziamenti o le quote degli stanziamenti residui di spesa non impegnati al 31 dicembre 1976, possono essere utilizzati, conservando l'originale destinazione, fino al 31 dicembre 1977.
Le operazioni di chiusura dell'esercizio finanziario 1977 sono effettuate sulla base della normativa di contabilità dello Stato attualmente in vigore, fatta eccezione per la determinazione dei residui attivi e passivi per la quale sono applicati i seguenti criteri:
a) spese in conto capitale: le somme impegnate e non pagate sono mantenute in conto residui per tre esercizi successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato;
b) spese correnti, per rimborso di prestiti e per partite di giro: le somme impegnate e non pagate sono mantenute in conto residui per due esercizi successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato.
A partire dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1978, i residui corrispondenti ad impegni assunti sul bilancio per l'esercizio 1977 e quelli assunti sui bilanci degli esercizi precedenti in conformità con la legge di contabilità dello Stato e mantenuti fra i residui passivi in chiusura dell'esercizio 1977 a norma del precedente comma del presente articolo, costituiscono economie di spesa se non conformi alla disciplina di cui all'art. 72 della presente legge.
Le norme della presente legge concernenti il bilancio pluriennale, il bilancio annuale ed il rendiconto consuntivo secondo le nuove modalità introdotte dalla legge " statale ", nonchè le norme che alle medesime si ricollegano, entrano in vigore con la presentazione, rispettivamente del bilancio e del rendiconto per l'esercizio finanziario 1978, e, comunque, col 1 gennaio 1978.
Art. 94
Gestione della spesa da parte dei Comitati comprensoriali
Per la gestione dei fondi assegnati ai Comitati comprensoriali si applicano le norme di cui agli artt. 66 e seguenti della presente legge concernente la gestione dei fondi assegnati ai funzionari delegati, fino a quando la legge regionale non disporrà diversamente.
Art. 95
Norma finale
Per quanto altro attinente la materia della contabilità regionale, non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le norme contenute nella legge " statale " ed, in quanto applicabili, le norme di contabilità generale dello Stato.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 6 luglio 1977