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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 luglio 1977, n. 31

NORME PER LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 del 7 luglio 1977

Art. 10
Progetti ed aree di attività
I progetti riguardano unicamente le spese relative ad interventi, da realizzarsi dalla Regione, da Enti, Aziende o Istituti dipendenti da essa, o da Enti locali su delega o con la collaborazione della Regione, volti al conseguimento di obiettivi specificatamente indicati e verificabili, individuati nell'ambito della programmazione regionale, tenendo conto delle risultanze di apposite analisi sui benefici e sui costi delle diverse azioni programmatiche configurabili per il conseguimento degli obiettivi medesimi. Per ogni progetto devono essere indicati:
1) l'obiettivo e la eventuale ulteriore distinzione in sotto - obiettivi ed elementi di programma, con la specificazione di tutti gli elementi fisici atti ad individuare l'obiettivo medesimo ed a rendere verificabile il grado di conseguimento dello stesso;
2) l'arco temporale di durata del progetto, e le eventuali fasi di realizzazione del medesimo;
3) l'entità globale della spesa prevista a carico del bilancio della Regione e di quello di altri Enti, e l'indicazione delle ulteriori risorse materiali e organizzative necessarie per l'attuazione del progetto;
4) gli Enti e gli uffici responsabili dell'attuazione del progetto e delle singole ripartizioni o fasi dello stesso, nonchè le misure organizzative necessarie per l'attuazione del progetto medesimo.

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