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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 luglio 1977, n. 31

NORME PER LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 del 7 luglio 1977

Art. 49
L'accertamento delle entrate
La Ragioneria della Regione procede all'accertamento delle entrate quando, sulla base di idonea documentazione probatoria, sia acquisita la identità del debitore, la certezza del credito o della assegnazione, e sia prevedibile la loro riscossione entro i termini dell'esercizio finanziario di competenza.
Per le entrate provenienti da assegnazioni dello Stato l'accertamento è disposto sulla base dei decreti ministeriali di riparto ed assegnazione dei fondi o di provvedimenti amministrativi equivalenti.
Per le entrate concernenti tributi propri non riscossi mediante ruolo, l'accertamento è disposto sulla base dell'accredito dei fondi da parte dei competenti uffici, ovvero della relativa comunicazione di accredito.
Per le entrate tributarie da riscuotere mediante ruoli, l'accertamento è risposto tenendo conto delle rate che scadono entro i termini dell'esercizio.
Per le entrate di natura patrimoniale l'accertamento è disposto di norma sulla base delle deliberazioni o dei contratti che ne quantificano l'ammontare e ne autorizzano la riscossione a carico dell'esercizio di competenza.
Per le entrate concernenti capitoli delle contabilità speciali o poste compensative della spesa, l'accertamento consegue la assunzione dell'impegno o l'effettuazione del pagamento nel capitolo corrispondente della spesa.
In ogni altro caso, in mancanza di comunicazioni preventive concernenti il credito, l'accertamento viene effettuato contestualmente alla riscossione del medesimo.

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