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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 luglio 1977, n. 31

NORME PER LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 del 7 luglio 1977

Art. 50
Riscossione delle entrate
L'entrata è riscossa quando il soggetto che vi è tenuto ha effettuato il pagamento del relativo importo alla Regione, tramite il Tesoriere od altro ufficio od Ente a ciò autorizzato per legge o regolamento, e la Regione stessa ne ha avuto comunicazione.
La riscossione delle entrate si effettua mediante ordinativi d' incasso a firma del responsabile del servizio di ragioneria o di chi legittimamente lo sostituisce, secondo le disposizioni contenute nella legge regionale istitutiva del servizio di tesoreria e nel regolamento regionale di attuazione della medesima.

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