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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 luglio 1977, n. 31

NORME PER LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 del 7 luglio 1977

Art. 52
Compiti degli organi preposti alla realizzazione delle entrate
I responsabili del servizio tributario, nonchè i funzionari della Regione o di altri Enti aventi la gestione di entrate regionali, curano nei limiti delle loro rispettive ed autonome attribuzioni e sotto la loro personale responsabilità, che l'accertamento, la riscossione ed il versamento delle entrate siano fatti prontamente ed integralmente.
Le entrate dello Stato dovute alla Regione sono a questa versate secondo le modalità stabilite dalle leggi dello Stato.

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