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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 luglio 1977, n. 31

NORME PER LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 del 7 luglio 1977

Art. 54
Rinuncia alla riscossione di entrate regionali di modesta entità
La legge regionale di approvazione del bilancio autorizza la Giunta regionale a disporre la rinuncia ai diritti di credito che la Regione vanta in materia di entrate di natura non tributaria, quando il costo delle operazioni di accertamento, riscossione e versamento di ogni singola entrata risulti eccessivo rispetto all'ammontare della medesima, entro un limite massimo per ogni singolo credito fissato annualmente dalla stessa legge.
E' consentito l'abbandono totale delle pene pecuniarie dovute alla Regione per le violazioni alle leggi tributarie, quando le stesse siano di importo non superiore a L.1.000.
L'annullamento dei crediti medesimi viene disposto mediante decreti cumulativi del Presidente della Giunta regionale, senza onere alcuno per i debitori.

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