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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 luglio 1977, n. 31

NORME PER LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 del 7 luglio 1977

Art. 55
Ricognizione dei residui attivi
Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse e versate entro il termine dell'esercizio.
L'accertamento definitivo delle somme conservate a residui attivi viene fatto annualmente in sede di approvazione del conto consuntivo. Prima della formazione di tale conto, la Giunta regionale con atto motivato predisposto dalla ragioneria entro il 30 aprile di ogni anno, provvede alla classificazione degli stessi nelle seguenti categorie:
A) crediti la cui riscossione può essere considerata certa;
B) crediti per cui sono da intraprendere o sono in corso le procedure amministrative o giudiziarie per la riscossione; C) crediti riconosciuti inesigibili.
I crediti di cui alle lettere A e B continuano ad essere riportati nelle scritture e sono affidati alla riscossione degli uffici competenti; i crediti di cui alla lettera C si eliminano dalle scritture degli uffici.

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