LEGGE REGIONALE 06 luglio 1977, n. 31
NORME PER LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 del 7 luglio 1977
Art. 65
Modalità di effettuazione dei pagamenti
Il pagamento di qualsiasi spesa, fatto salvo quanto stabilito all'art. 69 per il servizio di provveditorato, deve essere fatto esclusivamente dal tesoriere regionale sulla base dei titoli di spesa previsti dal precedente art. 63.
Anche nel caso di servizi gestiti in economia, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 66 per la gestione di fondi tramite funzionari delegati, i mandati devono essere emessi esclusivamente a favore dei creditori diretti. E' vietata la emissione di mandati a favore di amministratori della Regione, salvo i casi in cui essi siano creditori o beneficiari diretti in virtù di disposizioni legislative e regolamentari.