LEGGE REGIONALE 06 luglio 1977, n. 31
NORME PER LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 del 7 luglio 1977
Art. 81
Responsabilità del Ragioniere
Il Ragioniere capo risponde in proprio quando:
1) violi le disposizioni degli articoli 60, 63 e 71 delle " Spese ";
2) abbia fatto luogo al pagamento delle spese conseguenti a deliberazioni o ad atti degli organi regionali, con i quali sono assunti i relativi impegni, nel caso in cui tali deliberazioni od atti non siano divenuti esecutivi, ovvero non risultino immediatamente eseguibili.
E' esente da responsabilità quando abbia agito sulla base di un ordine scritto alla cui esecuzione era tenuto.