LEGGE REGIONALE 06 luglio 1977, n. 31
NORME PER LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 del 7 luglio 1977
Art. 84
Responsabilità del Tesoriere
La responsabilità del tesoriere regionale è regolata dalle disposizioni contenute nel Regolamento di Tesoreria e nella convenzione per l'affidamento del servizio di Tesoreria regionale.
Ai fini del discarico della propria responsabilità il tesoriere regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, rende il conto alla Giunta regionale. Il predetto conto deve dimostrare:
a) nella entrata: il debito alla chiusura dell'esercizio precedente e le somme riscosse nel corso dell' esercizio;
b) nella spesa: il credito alla chiusura dell'esercizio precedente e le somme pagate nel corso dell'esercizio;
c) la differenza fra entrata e uscita da trasportare a debito o a credito dell'esercizio successivo.