Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 luglio 1977, n. 31

NORME PER LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 del 7 luglio 1977

Capo IV
DEI SERVIZI DI RAGIONERIA E DI TESORERIA DELLA REGIONE
Art. 45
Ragioneria regionale
La ragioneria della Regione è ordinata secondo le norme della legge regionale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi regionali.
Art. 46
Compiti di Ragioneria regionale Sono compiti della ragioneria della Regione:
1) preparazione del bilancio di previsione annuale, di cassa e di competenza, nonchè dei relativi provvedimenti di variazione; preparazione del bilancio pluriennale e dei relativi aggiornamenti, d' intesa con l'ufficio del programma;
2) predisposizione dei titoli di riscossione delle entrate e di pagamento delle spese;
3) registrazione degli accertamenti e delle riscossioni delle entrate, nonchè degli impegni di spesa, dei contratti, delle liquidazioni e dei pagamenti delle spese regionali, dopo averne verificato la conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti; in caso di accertamento di irregolarità la ragioneria nè dà comunicazione al Presidente della Giunta, il quale è tenuto a darne immediata informazione alla Commissione consiliare Bilancio e Affari Generali;
4) preparazione del rendiconto generale della Regione;
5) collaborazione, dietro disposizione della Giunta regionale, al controllo di gestione della spesa regionale, con riferimento ai risultati economici, finanziari e di efficienza raggiunti dalle unità operative nella attuazione di progetti o programmi regionali;
6) formulazione di osservazioni ai fini dell'esame dei bilanci e dei rendiconti delle aziende regionali e degli Enti pararegionali, e dell'accertamento del normale adempimento delle funzioni sindacali e di revisione presso gli Enti medesimi;
7) riscontro contabile sui rendiconti dei funzionari delegati;
8) vigilanza sulle gestioni dei consegnatari dei beni e dei contabili della Regione e verifica delle corrispondenti scritture contabili ed inventariali;
9) sovraintendenza sul servizio di tesoreria e sui servizi di accertamento e di riscossione delle entrate in generale;
10) formulazione di parere sulla parte finanziaria di tutti i progetti di legge di iniziativa della Giunta, recanti oneri a carico del bilancio regionale; nonchè se richiesto dalla Presidenza del Consiglio regionale, formulazione di parere sulla parte finanziaria dei progetti di legge di iniziativa consiliare o popolare;
11) preparazione degli atti inerenti alla contrazione di mutui ed anticipazioni di cassa ed alla emissione di prestiti obbligazionari, nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 10 della legge 16 maggio 1970 n. 281 Sito esterno e successive modificazioni ed integrazioni;
12) collaborazione al coordinamento del ricorso al credito da parte di Enti e privati beneficiari di interventi promozionali da parte della Regione;
13) esami di relazioni inviate alla Regione da Enti ed organi diversi dalla stessa per il controllo della gestione dei fondi loro assegnati, e parere sulle stesse relazioni agli organi regionali competenti;
14) esercizio di ogni altra attribuzione ad essa conferita con leggi speciali.
Art. 47
Servizio di Tesoreria della Regione
Una apposita legge regionale disciplina il servizio di Tesoreria della Regione.

Espandi Indice