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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 6 luglio 1977, n. 31

NORME PER LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Art. 41

(sostituito comma 5 da art. 9 L.R. 5 settembre 1994 n. 40)

Mutui e prestiti
La contrazione di mutui o la emissione di prestiti da parte della Regione è autorizzata esclusivamente con la legge di approvazione del bilancio o con le leggi di variazione dello stesso, a copertura del disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio di competenza.
La legge deve specificare l'entità massima del tasso e la durata massima dell'ammortamento, nonchè l'incidenza delle operazioni sull'esercizio in corso e sugli esercizi futuri, con riferimento alle previsioni rispettivamente del bilancio annuale e pluriennale. La effettuazione delle operazioni, la determinazione delle condizioni e delle modalità spettano alla Giunta regionale, fermo restando quanto stabilito dal terzo comma dell'art. 10 legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno, in materia di prestiti obbligazionari.
Non può essere autorizzata la contrazione di nuovi mutui, se non è stato approvato dal Consiglio regionale il rendiconto del penultimo esercizio rispetto a quello al cui bilancio i nuovi mutui si riferiscono.
Il disavanzo di cui al primo comma del presente articolo non potrà in ogni caso essere di importo superiore al totale delle spese d'investimento erogabili in capitale per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo, escluse fra queste le spese finanziate con assegnazioni dello Stato vincolate al finanziamento di spese di sviluppo; comprese, invece, le spese per l'assunzione di partecipazioni in società finanziarie a norma dell'art. 10 primo comma della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno, nonchè la quota parte del saldo finanziario negativo dell'esercizio precedente determinata dalla mancata stipulazione di mutui già autorizzati dalla legge di bilancio di quell'esercizio.
In ciascun esercizio non può essere autorizzata la contrazione di mutui in misura tale che l'importo delle relative annualità di ammortamento, comprese quelle derivanti dai mutui già contratti e da quelli autorizzati con legge di bilancio relativa all'esercizio precedente e con le relative variazioni, superi la percentuale massima di cui al secondo comma dell'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno, attualmente fissata nel 25 % dall'art. 9 della legge 26 aprile 1982, n. 181 Sito esterno, dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie iscritte in bilancio nel Titolo I, semprechè gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio pluriennale della Regione.
Alla stipulazione dei mutui autorizzati si provvede in relazione con le effettive esigenze di cassa della Regione.
L'autorizzazione a contrarre mutui od emettere prestiti obbligazionari cessa con il termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce. Di conseguenza, le entrate da mutui stipulati, anche in forma condizionata, entro il termine dell'esercizio, e non riscossi, restano iscritte fra i residui attivi; le entrate da mutui autorizzati ma non stipulati entro lo stesso termine, costituiscono minori entrate e concorrono come tali a determinare le risultanze finali dell'esercizio medesimo.

Note del Redattore:

Si veda il comma 3 dell'art. 7 della L.R. 12 dicembre 1985 n. 29 " Norme generali sulle procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della Regione, di Province, Comuni, Comunità montane, Consorzi di Enti locali ": " 3. Il progetto di iniziativa diretta della Regione, di cui all'art. 9 e all'art. 10 della L.R. 6 luglio 1977 n. 31 <Norme per la disciplina della contabilità della Regione Emilia-Romagna> e al quarto comma dell'art. 3 della L.R. 27 febbraio 1984 n. 6 <Norme sul riordino istituzionale>, è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta. Esso è iscritto sul bilancio annuale e pluriennale nell'ambito dei programmi-obiettivo in cui il bilancio è strutturato, separatamente dalle altre spese riguardanti la medesima area di attività o di intervento. "

Si veda il comma 3 dell'art. 7 della L.R. 12 dicembre 1985 n. 29 " Norme generali sulle procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della Regione, di Province, Comuni, Comunità montane, Consorzi di Enti locali ": " 3. Il progetto di iniziativa diretta della Regione, di cui all'art. 9 e all'art. 10 della L.R. 6 luglio 1977 n. 31 <Norme per la disciplina della contabilità della Regione Emilia-Romagna> e al quarto comma dell'art. 3 della L.R. 27 febbraio 1984 n. 6 <Norme sul riordino istituzionale>, è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta. Esso è iscritto sul bilancio annuale e pluriennale nell'ambito dei programmi-obiettivo in cui il bilancio è strutturato, separatamente dalle altre spese riguardanti la medesima area di attività o di intervento. "

Si vedano rispettivamente l'art. 3 ed il punto c)

dell'art. 7 del nuovo Statuto.

(sostituito comma 6 da art. 7 L.R. 5 settembre 1994 n. 40)

1) - Si riportano di seguito gli articoli 9, 10 e 11 della

L.R. 23 aprile 1998 n. 14 " BILANCIO DI PREVISIONE DELLA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ANNO FINANZIARIO 1998 E BILANCIO

PLURIENNALE 1998-2000 ":

" Art. 9

1. A norma del primo comma dell'art. 38 della L.R. 6 luglio

1977, n. 31 e successive modificazioni, la Giunta regionale

è autorizzata a disporre con proprio atto l'iscrizione negli

stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio

regionale per l'esercizio 1998 dei capitoli e degli stan

ziamenti concernenti la acquisizione a bilancio delle

assegnazioni statali vincolate a scopi specifici e dei

contributi della Comunità Europea e la relativa destinazione

quando questa sia tassativamente regolata dalla legge o da

regolamenti comunitari.

Art. 10

1. Al fine della ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse

autorizzate per i programmi comunitari cofinanziati dallo

Stato e della Regione ed entro i limiti di spesa definiti dai

documenti di programmazione finanziaria, per ciascun

esercizio, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare,

ove necessario, con proprio atto, le variazioni agli

stanziamenti di competenza e di cassa agli appositi capitoli

di spesa per l'adeguamento degli stanziamenti stessi alle

necessità di realizzazione degli interventi comunitari, nel

rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio.

2. A tal fine è altresì autorizzata l'istituzione e la

dotazione di nuovi capitoli di spesa, ove sia necessario

provvedere all'integrazione della quota regionale di

cofinanziamento, esclusivamente nel caso in cui i fondi

regionali necessari risultino accantonati nell'ambito dei

fondi globali di cui al successivo art. 14.

3. Le variazioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere

deliberate dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio

stesso si riferisce, a norma dell'art. 38, quinto comma,

della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche.

Art. 11

1. Al fine di consentire l'ottimizzazione nella gestione

degli interventi finanziati con mezzi propri della Regione,

la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, ove

necessario, con proprio atto, le opportune variazioni al

bilancio di competenza e di cassa, esclusivamente nel caso in

cui siano approvate leggi settoriali di spesa per le quali

sia previsto, nel bilancio in vigore, apposito specifico

accantonamento nell'ambito dei fondi globali di cui al

successivo art. 14.

2. Le variazioni di cui al comma 1 devono essere effettuate

nel rispetto degli equilibri economico-finanziari del

bilancio e non possono essere deliberate dopo il 30 novembre

dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce, a norma

dell'art. 38, quinto comma, della L.R. 6 luglio 1977, n.31 e

successive modifiche. "

1) - Si veda ora il comma 2 dell'art. 12 del nuovo Statuto.

1) - Si vedano la L.R. 27 marzo 1972 n. 4 " Istituzione del

servizio di tesoreria della Regione Emilia-Romagna " ed il

R.R. 9 dicembre 1978 n. 49 " Regolamento di attuazione della

legge regionale 27 marzo 1972 n. 4 < Istituzione del servizio

di tesoreria della Regione Emilia-Romagna > ".

1) - Si veda il R.R. 9 dicembre 1978 n. 50 " Regolamento

regionale per la disciplina della gestione contabile dei

fondi accreditati ai funzionari delegati ".

1) - Si veda ora il comma 2 dell'art. 50 del nuovo Statuto.

1) - Si veda l'art. 43 comma 3 dello Statuto e la L.R. 2

novembre 1989 n. 37 " Disciplina dell'analisi di gestione

".

1) - Si veda il R.R. 9 dicembre 1978 n. 49 " Regolamento di

attuazione della legge regionale 27 marzo 1972 n. 4 <

Istituzione del servizio di tesoreria della Regione Emilia-

Romagna> ".

1) - Si veda il R.R. 9 dicembre 1978 n. 50 " Regolamento

regionale per la disciplina della gestione contabile dei

fondi accreditati ai funzionari delegati ".

1) - Si veda il R.R. 9 dicembre 1978 n. 49 " Regolamento di

attuazione della legge regionale 27 marzo 1972 n. 4 <

Istituzione del servizio di tesoreria della Regione Emilia-

Romagna > ".

1) - Si veda ora la riforma della Corte dei Conti attuata con

le due leggi 14 gennaio 1994 n. 19 e n. 20 " Disposizioni in

materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti

", a cui si aggiunge il D.L.8 agosto 1996 n. 441 Sito esterno "

Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte

dei Conti ".

2) - Si veda l'art. 83 comma 1 della legge sulla

amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale

dello Stato R.D. 18 novembre 1923 n. 2440.

Si vedano rispettivamente l'art. 3 ed il punto c)

dell'art. 7 del nuovo Statuto.

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