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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 8 luglio 1977, n. 33

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 GENNAIO 1975, N. 6 "INTERVENTI PER LA FORESTAZIONE NEL TERRITORIO REGIONALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL TERRITORIO MONTANO"

(Legge di pura modifica. Vedi art. 7 della L.R. 24 gennaio 1975 n. 6)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 102 del 9 luglio 1977

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
ARTICOLO UNICO
All'articolo 7 della legge regionale n. 6 del 24 gennaio 1975, fra il primo e il secondo comma, è aggiunto il seguente comma:
" In alternativa a quanto previsto nel comma precedente l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere a enti pubblici, per la durata massima di 20 anni, contributi costanti annui fino all'importo massimo delle rate annuali di ammortamento dei mutui agevolati da questi ottenuti per la parte non coperta da contributi della CEE e dello Stato. "
Il secondo comma dell'articolo 7 è così modificato:
" L'erogazione dei contributi aggiuntivi di cui al primo comma e dei contributi annuali di cui al secondo comma del presente articolo è subordinata all'emanazione degli appositi provvedimenti legislativi regionali di finanziamento. "

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 8 luglio 1977

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