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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 13 luglio 1977, n. 34

ESERCIZIO VENATORIO NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA - MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 21 GENNAIO 1974 N. 5 E ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 19 LUGLIO 1976, N. 31

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 106 del 14 luglio 1977

INDICE

Art. 3 - Fauna protetta
Art. 4 - Selvaggina per la quale è ammesso l'esercizio venatorio
Art. 5 - Popolamento eccessivo
Art. 6 - Tutela dell'incremento della selvaggina e dell'equilibrio biologico nelle zone di ripopolamento, nelle oasi di protezione e nelle bandite
Art. 7 - Autorizzazione a detenere selvaggina protetta
Art. 8 - Stagione venatoria
Art. 9 - Giornata venatoria
Art. 10 - Carniere massimo
Art. 11 - Limitazioni all'esercizio venatorio nelle riserve di caccia
Art. 12 - Addestramento dei cani
Art. 13 - Pubblicazione del calendario venatorio
Art. 14 - Gestione tecnica della caccia controllata
Art. 15 - Zone di rifugio in territorio di caccia controllata
Art. 16Tesserino per l'esercizio venatorio in Emilia - Romagna
Art. 17 - Caratteristiche del tesserino
Art. 18 - Divieto di raccogliere uova e detenere selvaggina
Art. 19 - Per la salvaguardia dei nidi
Art. 20 - Ripopolamento di selvaggina
Art. 21 - Controllo sanitario della selvaggina da ripopolamento
Art. 22 - Divieto di cattura e d' uso di volatili per il tiro a volo
Art. 23 - Limitazioni e divieti dell'esercizio venatorio
Art. 24 - Divieti di esercizio venatorio per la salvaguardia della selvaggina in condizioni di difficoltà ambientali
Art. 25 - Divieto di caccia nei terreni in attualità di coltivazioni o di allevamento
Art. 26 - Divieto di caccia nei terreni già compresi in fondi chiusi
Art. 27 - Divieto d' uso della carabina, della spingarda e del fucile a canna rigata e delle armi corte
Art. 28 - Appostamenti di caccia fissi e temporanei
Art. 29 - Autorizzazione degli appostamenti fissi
Art. 30 - Ritiro del tesserino di caccia controllata
Art. 31 - Danno faunistico
Art. 32 - Procedura per l'applicazione delle sanzioni
Art. 33 - Cumulo delle sanzioni
Art. 34 - Sospensiva e pubblicità del provvedimento
Art. 35 - Norme applicative
Art. 36 - Delega alle Province
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Nel territorio della regione Emilia Romagna l'esercizio venatorio è consentito a tutti i titolari di licenza, rilasciata a norma delle vigenti leggi dello Stato, a parità di diritti e di doveri, per soli fini sportivi.
Ai fini della tutela dell'agricoltura e della selvaggina, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, tutto il territorio della regione è sottoposto a regime di caccia controllata con limitazioni di tempo, di luogo, di specie e di capi.
Art. 2
Il primo e secondo comma dell'art. 25 della legge regionale 21 gennaio 1974, n. 5 sono così sostituiti:
" L'esercizio venatorio nella regione Emilia - Romagna è consentito con le modalità ed i limiti indicati nel calendario venatorio. Il calendario venatorio viene approvato dalla Giunta regionale, sentiti la consulta regionale sui problemi venatori, i Presidenti delle Province ed il laboratorio di zoologia applicata alla caccia, tenendo conto dello stato della selvaggina e dell'andamento delle colture agricole. Le integrazioni al calendario venatorio regionale per situazioni di interesse locale vengono proposte alla Giunta regionale dai comitati provinciali della caccia territorialmente competenti e, se approvate, pubblicate come parte integrante del calendario sopraddetto. Le proposte sopraddette devono pervenire alla Giunta regionale entro il 15 aprile di ogni anno. "
Art. 3
Fauna protetta
Gli uccelli e i mammiferi non compresi nell'elenco di cui all'articolo seguente sono protetti a tutti gli effetti e ne è proibita in ogni tempo l'uccisione e la cattura. La detenzione degli stessi è consentita con l'autorizzazione e nei casi previsti dal successivo art. 7.
Dalla protezione di cui al comma precedente sono esclusi i topi, le arvicole e le talpe.
Per i cani vaganti vigono le norme indicate nel 1 comma dell'art. 73 della legge 5 giugno 1939, n. 1016 Sito esterno e successive modificazioni ed integrazioni.
I cani randagi, dei quali non sia possibile il riconoscimento devono essere catturati. Possono essere abbattuti dagli agenti e dal personale di vigilanza addetto alla gestione degli ambiti protetti e dei territori di caccia autogestita, nei territori di rispettiva competenza, quando siano pericolosi per le persone.
I cani catturati vengono consegnati al servizio antirabbico del comune territorialmente competente.
Art. 4
Selvaggina per la quale è ammesso l'esercizio venatorio
La specie di selvaggina alle quali l'esercizio venatorio è consentito sono le seguenti:
Cinghiale, coniglio selvatico, donnola, faina, lepre, puzzola, volpe.
Le allodole, alzavola, le averle, beccaccia, beccaccino, becco frosone, canapiglia, cesena, chiurli, codone, colino, colombaccio, colombella, combattente (gambella), cornacchia grigia, coturnice, croccolone, fagiano, fischione, folaga (Fulica atra), fringuello, frosone, frullino, gallinella d' acqua, gazza, germano, ghiandaia, marzaiola, merlo (Turdus merula), mestolone, le morette, moriglione, le pantane, il passero, passera mattugia, passera oltremontana, passera scopaiola, pavoncella, peppola, pernice rossa, pettegole, piovanelli, piro - piro, pispola, le pittime, i pivieri, porciglione, prispolone, quaglia, starna, storno (Sturnus vulgaris), strillozzo, taccola, tordela (dopo il 1 ottobre), tordo bottaccio, tordo sassello, tortora (Streptopelia turtur), totani, verdone, voltolino, zigolo nero, zigolo giallo, zigolo muciatto.
Altre specie possono essere tolte dallhelenco sopra riportato con deliberazione del Consiglio regionale, sentiti il laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna, la consulta regionale per i problemi venatori ed i comitati provinciali della caccia.
Art. 5
Popolamento eccessivo
Quando nel territorio comunque soggetto ad esercizio venatorio, il popolamento eccessivo di una o più specie di animali selvatici determina fenomeni di squilibrio biologico, oppure la fauna selvatica arreca gravi danni alle colture agricole, il comitato provinciale della caccia territorialmente competente, sentito il laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna, è tenuto a deliberare un piano di limitazione delle specie sopraddette, indicando il numero massimo degli esemplari da catturare od abbattere nel corso di un determinato periodo, anche in periodi di divieto dell'esercizio venatorio.
I piani di limitazione che interessano località comprese nei territori di caccia autogestita, o nelle riserve di caccia, vengono adottati su proposta o sentito il parere del comitato di gestione del territorio autogestito o del direttore della riserva.
Con il piano di limitazione vengono indicate le località dove si manifestano i fenomeni di squilibrio biologico con maggiore intensità, i mezzi, le persone e le forme organizzate di realizzazione.
E' vietato l'uso dei bocconi avvelenati e di tutti i mezzi non selettivi.
Gli animali catturati, quando non possono essere liberati a scopo di ripopolamento, vengono uccisi e destinati anche al mercato alimentare. L'introito eventuale viene utilizzato per la copertura delle spese sostenute per gli interventi di cui al presente articolo e per la rifusione dei danni subiti dai produttori agricoli.
Art. 6
Tutela dell'incremento della selvaggina e dell'equilibrio biologico nelle zone di ripopolamento, nelle oasi di protezione e nelle bandite
Nel territorio delle zone di ripopolamento, delle oasi di protezione e delle bandite di caccia, gli interventi tecnici di cui al precedente art. 5 - esclusa la lepre, la starna, la pernice rossa e la coturnice - avvengono nel quadro del piano di limitazione provinciale deliberato dal comitato provinciale della caccia, a cura delle rispettive commissioni di gestione, previo parere del laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna.
Art. 7
Autorizzazione a detenere selvaggina protetta
La detenzione della selvaggina che per l'art. 3 della presente legge è protetta agli effetti dell'esercizio venatorio, è consentita soltanto a chi abbia ottenuto il permesso scritto dal comitato provinciale della caccia.
L'autorizzazione di cui al comma 1 viene concessa per motivi di studio o di tutela temporanea agli istituti zooprofilattici e agli istituti universitari di patologia animale, nonchè ai titolari delle stazioni ornitologiche o simili istituzioni, riconosciute con deliberazione della Giunta regionale.
Sono esenti dall'autorizzazione di cui al 1 comma le specie esotiche importate per essere conservate in cattività presso giardini zoologici.
Art. 8
Stagione venatoria
Il cacciatore ha la facoltà di esercizio venatorio nei termini di tempo indicati dalle leggi dello Stato, fino a 70 giornate complessive.
L'esercizio venatorio alla selvaggina migratoria indicata nell'art. 4 della presente legge avviene in forma vagante o da appostamento fisso o temporaneo.
L'esercizio venatorio alla selvaggina stanziale avviene in forma vagante e con l'uso di non più di due cani per cacciatore.
L'esercizio venatorio alla selvaggina migratoria è consentito dalla prima domenica compresa nella stagione venatoria prevista dalle leggi dello Stato.
L'esercizio venatorio alla selvaggina stanziale è consentito dalla terza domenica di settembre sino al termine indicato dalle leggi dello Stato.
Dalla terza domenica di settembre e fino al 31 marzo l'esercizio venatorio è consentito in due giornate a scelta su cinque per ogni settimana.
Le giornate di martedì e venerdì di ogni settimana sono escluse dall'esercizio venatorio.
Nei periodi fra il 1 ottobre ed il 30 novembre e fra il 15 febbraio ed il 31 marzo la Giunta regionale può consentire l'esercizio venatorio alla selvaggina migratoria nelle cinque giornate per settimana.
La Giunta regionale, su proposta o sentiti i comitati provinciali della caccia ed il laboratorio di zoologia applicata alla caccia, può ritardare l'apertura della caccia a tutte oppure ad alcune specie di selvaggina allo scopo di consentire il pieno sviluppo fisico oppure per altri motivi di ordine tecnico.
La Giunta regionale, su proposta o sentiti i comitati provinciali della caccia ed il laboratorio di zoologia applicata alla caccia, può decidere lhanticipazione della chiusura della caccia alla selvaggina stanziale e migratoria in tutta la regione.
L'esercizio venatorio, fino alla terza domenica di settembre, non è consentito nella fascia litoranea del mare Adriatico che viene delimitato nel provvedimento con il quale si stabilisce il calendario regionale, su proposta dei comitati provinciali della caccia di Ferrara, Ravenna e Forlì.
Successivamente alla chiusura della caccia alla selvaggina stanziale, su proposta dei comitati provinciali della caccia competenti per territorio, la Giunta regionale può consentire l'esercizio venatorio, in forma vagante, nelle paludi, nelle valli sommerse e negli stagni sia artificiali che naturali, nelle risaie, nei corsi d' acqua e nei bacini idrici entro i 25 metri dalla battigia, nonchè nelle località espressamente indicate dal calendario venatorio, ad una o più delle specie sopra elencate.
La Giunta regionale successivamente alla data di chiusura della caccia alla selvaggina stanziale, su proposta o sentiti i comitati provinciali della caccia competenti per territorio, può vietare l'esercizio venatorio in località delimitate, per motivi di pubblico interesse ed a salvaguardia del patrimonio faunistico.
Art. 9
Giornata venatoria
L'esercizio venatorio alla selvaggina migratoria nelle zone umide ha inizio un' ora prima della levata del sole e termina al tramonto. L'esercizio venatorio alla selvaggina stanziale ed alla selvaggina migratoria nelle terre ferme inizia alla levata del sole e termina al tramonto.
In caso di effettive e comprovate necessità, la Giunta regionale, su conforme parere della competente commissione consiliare, può, con il calendario venatorio, ridurre la durata venatoria in tutto o in parte del territorio regionale ed a tutte oppure ad una o più delle specie di selvaggina ammesse all'esercizio venatorio.
Le operazioni destinate a preparare i richiami possono effettuarsi anche un' ora prima degli orari sopraddetti ed il ritiro può avvenire sino ad un' ora dopo.
Art. 10
Carniere massimo
Ogni cacciatore, nella stessa giornata di caccia, non può abbattere complessivamente più di due capi di selvaggina delle seguenti specie: lepre, starna, fagiano, pernice rossa, coturnice, colino della Virginia, coniglio selvatico.
Per la lepre, il limite massimo giornaliero è di un capo.
E' ammessa l'uccisione di un cinghiale per stagione venatoria.
Ogni cacciatore, inoltre, non può abbattere per ogni giornata più di dieci palmipedi e dieci folaghe.
Delle altre specie di volatili migratori ed erratici il limite massimo è di venticinque capi complessivi. Comunque, il totale dei capi abbattuti in ciascuna giornata non può superare i venticinque capi. Per il colombaccio e la beccaccia il limite massimo è di cinque capi. Per lo storno ed il passero non vigono limitazioni di carniere.
La Giunta regionale, su proposta di uno o più comitati provinciali della caccia, sentito il laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna, può disporre modifiche alle prescrizioni sopraddette, indicando i limiti consentiti.
Le decisioni assunte dalla Giunta regionale devono essere rese pubbliche a norma della presente legge.
Art. 11
Limitazioni all'esercizio venatorio nelle riserve di caccia
Le limitazioni di cui ai precedenti articoli 8 e 9 nonchè quelle relative al numero dei capi di selvaggina migratoria da abbattere di cui all'art. 10 della presente legge, sono estese a tutte le riserve di caccia istituite nella regione Emilia - Romagna.
Art. 12
Addestramento dei cani
Per tutto il territorio di caccia, riserve comprese, l'addestramento dei cani può essere consentito dall'ottavo giorno precedente la data prevista dalla legge dello Stato per l'inizio dell'esercizio venatorio alla selvaggina migratoria e termina con l'apertura della caccia alla selvaggina stanziale, da un' ora dopo la levata del sole ad un' ora prima del tramonto, negli orari indicati con il calendario venatorio.
L'addestramento è vietato nelle domeniche del mese di agosto e nella prima domenica di settembre quando in dette giornate è consentito l'esercizio venatorio a norma del precedente art. 8.
Negli altri periodi l'addestramento e le prove dei cani sono consentite solamente secondo le norme e nelle località indicate dagli artt. 21, 22 e 23 della legge regionale 21 gennaio 1974, n. 5.
E' vietato l'addestramento o comunque l'uso del cane nelle giornate in cui il conduttore non è in esercizio venatorio e nelle giornate di silenzio venatorio.
L'addestramento ha luogo nelle località indicate dai comitati provinciali della caccia, tenendo conto della esigenza di tutela delle coltivazioni agricole di cui al successivo art. 25 ed è consentito un' ora dopo la levata del sole fino ad un' ora prima del tramonto.
Art. 13
Pubblicazione del calendario venatorio
I comitati provinciali della caccia - nei quindici giorni seguenti la data in cui la deliberazione della Giunta regionale diviene esecutiva - diffondono il calendario venatorio regionale mediante manifesto.
Analoga procedura viene adottata per la diffusione del regolamento per l'esercizio venatorio nei terreni di caccia autogestita.
Il dipartimento regionale competente rende noti, nelle forme più idonee, i calendari venatori adottati dalle altre Regioni.
Art. 14
Gestione tecnica della caccia controllata
Per la gestione tecnica della caccia controllata in terreno libero, i comitati provinciali della caccia si avvalgono della collaborazione delle associazioni dei cacciatori di ogni provincia.
Art. 15
Zone di rifugio in territorio di caccia controllata
Con deliberazione del comitato provinciale della caccia territorialmente competente, possono essere costituite zone di rifugio, per la durata della stagione venatoria, a tutela di situazioni aventi particolare interesse faunistico, quando siano in corso le procedure previste per l'istituzione di ambiti di produzione e protezione a norma della legge regionale 21 gennaio 1974, n. 5.
Art. 16
Tesserino per l'esercizio venatorio in Emilia - Romagna
I titolari di licenza che esercitano lo sport venatorio nel territorio dell'Emilia Romagna devono essere in possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla Regione tramite i comitati provinciali della caccia.
Tale tesserino consente l'esercizio venatorio nel territorio libero e deve essere esibito dietro semplice richiesta degli agenti preposti alla vigilanza.
Nei territori di caccia autogestita l'esercizio venatorio è consentito secondo le norme indicate nel regolamento regionale di cui all'art. 25 della legge regionale 21 gennaio 1974, n. 5.
Nelle riserve di caccia, oltre al tesserino di cui al primo comma, il cacciatore deve essere in possesso dell'autorizzazione giornaliera che viene rilasciata dal direttore concessionario.
Il cacciatore residente in Emilia - Romagna richiede il tesserino di cui al 1 comma al comitato provinciale della caccia direttamente o per delega tramite l'associazione venatoria cui aderisce.
I cacciatori non residenti in Emilia - Romagna, salvo il caso previsto dal successivo comma 9 del presente articolo, possono richiedere il tesserino alla Regione Emilia - Romagna, direttamente oppure tramite il comitato della caccia della provincia di residenza.
Il tesserino rilasciato ai cacciatori non residenti avrà validità:
- a partire dalla data di apertura dell'esercizio venatorio nella regione di residenza;
- per un numero massimo di giornate settimanali pari a quello consentito nella regione di provenienza, ma non superiore a quelle ammesse per i cacciatori dell'Emilia - Romagna.
I cacciatori non residenti in Emilia - Romagna potranno ottenere il rilascio del tesserino sopraddetto soltanto se in possesso di quello valido nella provincia o nella regione di residenza, quando vi sia richiesto.
In caso di accordo stabilito con altre Regioni, da indicarsi nel calendario venatorio, la validità del tesserino sopraddetto viene estesa al territorio delle Regioni partecipanti all'accordo medesimo e secondo le modalità indicate dalla Giunta regionale.
Il tesserino rilasciato dalla Regione o dalla Provincia di residenza - quando richiesto - dovrà sempre essere presentato unitamente a quello della Regione Emilia - Romagna.
Le giornate di caccia comunque effettuate in altra regione sono considerate come compiute nel territorio dell'Emilia - Romagna.
Le sanzioni amministrative comminate al cacciatore in altre regioni sono ritenute efficaci, per gli effetti che ad esse conseguono, anche nella regione Emilia - Romagna.
Il rilascio del tesserino ai cacciatori è subordinato altresì al versamento sull'apposito conto corrente, istituito dalla Regione Emilia - Romagna, di una quota a titolo di partecipazione alle spese di ripopolamento o di rimborso delle spese di stampa e distribuzione, annualmente determinato dalla Giunta regionale.
L'introito dei tesserini rilasciati a cacciatori non residenti viene destinato dalla Giunta regionale ad integrare il programma regionale di ripopolamento approvato a norma della legge regionale 21 gennaio 1974 n. 5 ed a miglioramenti colturali destinati all' alimentazione della selvaggina nelle bandite, nelle oasi e nelle zone di ripopolamento, ad indagini di interesse tecnico nella materia della caccia, alla educazione faunistica e venatoria ed al rimborso dei danni arrecati all'agricoltura.
I versamenti dei cacciatori non residenti, di cui al precedente comma, vengono effettuati sull'apposito conto corrente istituito dalla Regione Emilia - Romagna a seguito della legge regionale 2 settembre 1976 n. 41, che assume pertanto la seguente intestazione: Regione Emilia - Romagna, Servizio Caccia e Pesca.
Art. 17
Caratteristiche del tesserino
Il tesserino dovrà contenere almeno le seguenti indicazioni:
a) le giornate di caccia;
b) il numero dei capi che possono essere abbattuti;
c) l'eventuale deposito della selvaggina abbattuta;
d) l'indicazione dell'eventuale possesso di tesserini validi in altre regioni e l'eventuale validità interregionale.
Il tesserino dovrà inoltre consentire al cacciatore di segnare, mediante distacco del tagliando o altra forma indicata sul calendario, prima dell'inizio dell'esercizio venatorio, la giornata di caccia prescelta.
Dovrà inoltre consentire di segnare, mediante perforazione evidente o altra forma indicata sul calendario venatorio, ogni capo delle specie di selvaggina delle quali è consentito l'abbattimento in numero fino a dieci, appena abbattuto.
Il tesserino dovrà essere ugualmente segnato nel modo anzidetto quando il cacciatore effettua il deposito dei capi di selvaggina morta.
In caso di deterioramento involontario o smarrimento del tesserino, il titolare, per ottenere il duplicato, deve rivolgersi alla Provincia di residenza, dimostrando di aver proceduto alla denuncia dell'avvenuta perdita alle autorità di pubblica sicurezza.
Il tesserino rilasciato in sostituzione di altro smarrito o deteriorato, ha validità per un numero di giornate pari alle 70 consentite diminuite di tante giornate quante il cacciatore avrebbe potuto svolgere sino alla data della richiesta del duplicato.
Art. 18
Divieto di raccogliere uova e detenere selvaggina
E' fatto divieto, a chiunque, di prelevare nidi e detenere uova, nuovi nati e selvaggina in genere in tutto il territorio della regione, comunque aperto alla caccia, comprese le riserve di caccia, senza il permesso scritto del comitato provinciale della caccia competente per territorio.
Chi raccoglie uova e giovani selvatici per motivi di immediata necessità al fine di salvaguardarli da sicura distruzione o morte, ne deve dare comunicazione entro ventiquattro ore ad una guardia venatoria o all'organismo competente alla gestione del territorio o al comitato provinciale della caccia, che provvedono agli opportuni interventi.
La detenzione di uccelli migratori da richiamo per uso venatorio è ammessa per le specie indicate all'art. 4 della presente legge ed è autorizzata quando il cacciatore ha provveduto alla denuncia degli stessi al comitato provinciale della caccia mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, nei limiti indicati dall'apposito regolamento regionale.
Le infrazioni alle norme del presente articolo sono punite con sanzioni amministrative di Lire 5.000 per capo.
Art. 19
Per la salvaguardia dei nidi
Per la salvaguardia dell'integrità dei nidi e per promuovere il completamento del ciclo naturale di riproduzione degli uccelli, la Regione Emilia - Romagna utilizza, per l'anno 1977, la somma di Lire 25.000.000 appositamente prevista al cap. 15240 del bilancio preventivo per l'esercizio 1977 " Compenso a conduttori e lavoratori agricoli per la salvaguardia e l'integrità dei nidi e per favorire il completamento del ciclo naturale dei selvatici ", che verrà assegnata tramite le amministrazioni provinciali, ai conduttori e lavoratori agricoli che provvedano alla salvaguardia dei nidi nei territori di loro proprietà o in uso, secondo le modalità che verranno indicate con deliberazione della Giunta regionale sentita la consulta regionale sui problemi venatori e con il concorso della competente commissione consiliare.
Art. 20
Ripopolamento di selvaggina
Le immissioni di selvaggina in tutti gli ambiti territoriali di produzione e protezione, nel territorio libero, nelle riserve di caccia e nei territori di caccia autogestita devono essere effettuate nei periodi e con modalità idonei ad evitare danni alle colture agricole. Devono inoltre essere assoggettate al controllo del veterinario provinciale e condotto territorialmente competente, che certifica sullo stato sanitario degli animali, salvo il caso indicato al primo comma del seguente art. 21.
Le immissioni di selvaggina autoctone devono essere autorizzate preventivamente dal comitato provinciale della caccia e contenute nei limiti approvati con la carta delle vocazioni faunistiche.
Le immissioni effettuate in violazione del secondo comma del presente articolo sono punite mediante sanzione amministrativa da L.100.000 a L.500.000.
Le immissioni di selvaggina non autoctona devono essere autorizzate dalla Giunta regionale.
Le immissioni di selvaggina non autoctona effettuate in violazione del precedente comma 4 sono punite mediante sanzione amministrativa da L.100.000 a L.500.000.
Le immissioni effettuate senza i prescritti controlli sanitari previsti nel presente e nel successivo art. 21, sono punite mediante sanzione amministrativa da Lire 200.000 a L.1.000.000.
Per dette infrazioni, quando il contravventore è titolare di una licenza di caccia, viene comminata la sanzione amministrativa del ritiro del tesserino di caccia controllata da quattro a dodici mesi.
Art. 21
Controllo sanitario della selvaggina da ripopolamento
La selvaggina proveniente da allevamenti, quando non sia accompagnata da certificato sanitario, prima di essere liberata deve essere soggetta a preventivo controllo del veterinario condotto territorialmente competente, al fine di impedire la diffusione di malattie infettive.
Tutta la selvaggina acquistata all'estero deve essere assoggettata a preventivo controllo dei veterinari provinciali o condotti, prima di essere liberata nelle località da ripopolare.
La selvaggina rinvenuta in campagna, morta od in stato fisico anormale, deve essere consegnata all' autorità sanitaria per il controllo. Copia dei referti deve essere trasmessa al comitato provinciale della caccia territorialmente competente.
In caso di epizoozia, il comitato provinciale della caccia, sentiti gli organismi venatori territorialmente competenti nonchè il laboratorio di zoologia applicata alla caccia, d' intesa con il veterinario provinciale delibera gli interventi tecnici da adottarsi a salvaguardia del patrimonio faunistico.
Delle situazioni rilevate e delle decisioni assunte, il comitato provinciale della caccia deve dare tempestiva comunicazione al dipartimento regionale competente.
Art. 22
Divieto di cattura e d' uso di volatili per il tiro a volo
Nella regione Emilia - Romagna è vietata la cattura e l'uso di tutte le specie di avifauna per il tiro a volo, escluso il piccione di allevamento.
Art. 23
Limitazioni e divieti dell'esercizio venatorio
E' sempre vietato l'uso di mezzi indicati all'art. 14, 3 comma del TU della legge sulla caccia 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni, in quanto non in contrasto con la presente legge.
Sono tenute valide nel territorio regionale comunque aperto alla caccia le limitazioni previste dagli artt. 28, 32, 33, 35, 37 del sopracitato TU delle leggi sulla caccia.
Art. 24
Divieti di esercizio venatorio per la salvaguardia della selvaggina in condizioni di difficoltà ambientali
In tutto il territorio dell'Emilia - Romagna è vietato:
1) ogni forma di esercizio venatorio, anche da appostamenti fissi o temporanei preventivamente autorizzati, quando il terreno è tutto o nella maggior parte coperto di neve;
2) ogni forma di esercizio venatorio ai palmipedi e trampolieri, anche da appostamenti fissi o temporanei precedentemente autorizzati, quando lo specchio d' acqua naturale o artificiale, i corsi d' acqua, le paludi e le valli sono totalmente o nella maggior parte coperti di ghiaccio;
3) ogni forma di esercizio venatorio nei terreni effettivamente sommersi dalle acque in conseguenza di fatti alluvionali, nonchè per una fascia di mille metri intorno, limitatamente al tempo dell' alluvione e proporzionalmente allo stato effettivo delle acque;
4) ogni forma di esercizio venatorio per una fascia di mille metri intorno ai boschi ed ai terreni che vengono colpiti da incendi.
Art. 25
Divieto di caccia nei terreni in attualità di coltivazioni o di allevamento
E' vietato a chiunque la caccia nel caso in cui l'esercizio venatorio arreca danno effettivo alle colture.
A titolo esemplificativo, sono da ritenere coltivazioni suscettibili di danneggiamento: le coltivazioni floreali e orticole anche a pieno campo, le colture erbacee e foraggere da semente o da frutto fino al raccolto; i prati artificiali e naturali e le foraggere mature per lo sfalcio, dalla ripresa della vegetazione alla terza domenica di settembre.
E' sempre vietato danneggiare, anche con lo sparo, le piante da frutto, i vivai e i terreni rimboschiti appositamente tabellati dal servizio forestale o dagli enti locali.
L'esercizio venatorio in detti terreni, durante il periodo in cui gli stessi sono in attualità di coltivazione e quando arreca danno effettivo alle colture, è punito a norma degli artt. 30 e 79 del TU delle leggi sulla caccia e dellharticolo 30 della presente legge regionale.
E' fatto divieto di sparo a meno di metri 150 dal bestiame a pascolo e nei recinti entro i quali il bestiame è tenuto. Della messa in funzione di detti recinti il conduttore deve dare comunicazione al comitato provinciale della caccia territorialmente competente entro il 30 giugno di ogni anno, oppure prima dell'inizio dell'attività di pascolo. Il comitato, al fine di impedire abusi alle leggi venatorie, valuta la congruità della estensione impegnata tenendo conto che la presenza media del bestiame a pascolo deve essere di tre capi per ettaro. Quando il recinto corrisponde ai requisiti sopraddetti, il conduttore può segnalare la presenza del bestiame con apposite tabelle avente la scritta " Bestiame a pascolo - Divieto di sparo ", esenti da tributi regionali.
Il cane deve essere condotto dal cacciatore in modo che il bestiame al pascolo non sia disturbato e danneggiato.
Art. 26
Divieto di caccia nei terreni già compresi in fondi chiusi
Qualora, durante la stagione venatoria, vengano a cessare le condizioni previste dall'art. 24 della legge regionale 21 gennaio 1974 n. 5 per l'istituzione dei fondi chiusi, in detti terreni permane il divieto di esercizio venatorio. Il comprensorio deve venire tempestivamente tabellato, a norma dell'art. 15 della presente legge, dal comitato provinciale della caccia.
Art. 27
Divieto d' uso della carabina, della spingarda e del fucile a canna rigata e delle armi corte
Su tutto il territorio della regione è vietato l'uso a scopo venatorio della carabina calibro 22, delle carabine ad aria compressa o altri gas compressi e delle armi corte.
L'uso della carabina Flobert può essere autorizzato dal comitato provinciale della caccia in appostamento fisso e temporaneo.
E' altresì vietato l'uso della spingarda, di ogni altra arma di calibro superiore al 12 ed inferiore al 36, nonchè delle armi a canna rigata.
L'uso della carabina a munizione spezzata, della carabina calibro 22 e delle armi a canna rigata è consentito al personale delle amministrazioni provinciali addetto alla vigilanza venatoria, agli organizzatori dei territori di caccia autogestita di cui all'art. 31 della legge regionale 21 gennaio 1974, n. 5, oppure ai cacciatori che ne siano espressamente autorizzati dal comitato provinciale della caccia, in quanto incaricati di un servizio di pubblico interesse.
La Giunta regionale, sentiti i comitati provinciali della caccia e la competente commissione consiliare, può vietare l'uso per scopo venatorio di armi e munizioni non indicate ai commi 1 e 2 .
Art. 28
Appostamenti di caccia fissi e temporanei
Sono considerati appostamenti fissi di caccia quelli costituiti in muratura od altra materia solida (metallo, legno, materie plastiche o plastificate, faesite, o materiali simili) comunque approntati per essere usati, a più riprese, durante la stagione venatoria.
Sono considerati fissi anche gli appostamenti costituiti da botti, tine, imbarcazioni, zattere ancorate e simili, usati in corsi e specchi d' acqua naturali od artificiali, nonchè ai margini degli stessi. Tutti gli altri appostamenti sono considerati temporanei.
Quando l'appostamento temporaneo comporta modificazioni del terreno e preparazione di sito, il cacciatore deve richiedere l'autorizzazione al proprietario o al conduttore del terreno. Il cacciatore è tenuto a rimuovere l'appostamento al termine della giornata venatoria, salvo diversa disposizione del proprietario o del conduttore del terreno.
In ogni appostamento fisso non possono esercitare la caccia contemporaneamente più di quattro cacciatori.
Ogni appostamento fisso può essere costituito da un capanno principale e da non più di due altri capanni compresi nel raggio di metri 100 dal capanno principale.
E' vietata l'apposizione di " tabelle " per la delimitazione della " zona di rispetto ".
Per motivi di sicurezza l'apposizione di cartelli per la segnalazione dei capanni è obbligatoria.
I cartelli dovranno recare la dicitura " appostamento fisso di caccia " di dimensioni non inferiori a cm. 30x25.
L'esercizio venatorio non è ammesso a meno di metri 150 da ogni capanno di caccia, sia esso fisso o temporaneo, quando lo stesso sia in corso di effettivo esercizio.
Il percorso di andata e ritorno dagli appostamenti nelle giornate o nelle località in cui il cacciatore non è autorizzato alla caccia vagante, deve avvenire con il fucile smontato o chiuso in apposita custodia.
La distanza minima fra i capanni principali degli appostamenti viene fissata dal comitato provinciale della caccia territorialmente competente.
Il comitato provinciale della caccia stabilisce inoltre, al fine di salvaguardare la selvaggina negli ambiti di produzione e protezione, le distanze che devono intercorrere tra il capanno principale di ogni appostamento fisso o fra l'appostamento temporaneo ed il confine degli ambiti sopraddetti di cui all'art. 2 della legge regionale 21 gennaio 1974, n. 5.
Delle decisioni assunte il comitato provinciale della caccia deve dare tempestiva comunicazione al dipartimento regionale competente.
Art. 29
Autorizzazione degli appostamenti fissi
Gli appostamenti fissi sono soggetti al consenso del proprietario del terreno ed all'autorizzazione annuale del comitato provinciale della caccia territorialmente competente.
Il comitato provinciale della caccia territorialmente competente a rilasciare le autorizzazioni sopraddette determina, con propria deliberazione, le limitazioni tecnicamente opportune ad impedire che l'eccessiva diffusione degli appostamenti fissi in determinate località serva ad escludere altri cacciatori dall'esercizio venatorio.
L'autorizzazione di appostamento fisso è personale, ha la durata di una stagione e conferisce al titolare, limitatamente al periodo della sua presenza, l'uso della località dove l'appostamento è situato.
Il titolare può richiedere che nell'autorizzazione di cui al precedente comma vengano indicati i nomi di uno o più sostituti che lo rappresentino quando assente.
Il titolare può invitare negli appostamenti predisposti altri tre cacciatori. Nell'appostamento fisso non possono comunque essere presenti più di quattro cacciatori.
Il titolare di una autorizzazione, durante la stessa stagione venatoria, non può richiederne altre nell'ambito regionale.
Il comitato provinciale della caccia delibera le modalità della presentazione delle domande di appostamento fisso. Il comitato stesso deve dare comunicazione scritta della decisione assunta in merito alla richiesta presentata, entro il 30 luglio.
L'appostamento fisso non è consentito sui valichi indicati dal comitato provinciale della caccia.
Art. 30
Ritiro del tesserino di caccia controllata
Per le infrazioni sottoelencate, oltre alle sanzioni previste dal TU delle leggi sulla caccia, vengono comminate, a norma del successivo art. 31, le seguenti sanzioni amministrative:
A) Ritiro, oppure ritardata concessione, del tesserino della caccia controllata per un periodo sino a due mesi da computarsi in stagione venatoria, nei casi sottoindicati:
1) danneggiamento alla selvaggina provocato da cane in addestramento durante il periodo consentito;
2) danneggiamento alla selvaggina provocato da cane vagante in periodo di caccia aperta;
3) detenzione non autorizzata di selvaggina;
4) cani trovati a vagare nelle campagne.
B) Ritiro, oppure ritardata concessione, del tesserino della caccia controllata da due mesi a sei mesi, da computarsi in stagione venatoria, nei casi sottoindicati:
1) addestramento del cane in località, in periodi e giornate non consentite;
2) mancata segnatura sul tesserino dei capi di selvaggina abbattuta o depositata;
3) danneggiamento alla selvaggina provocato da cane vagante in periodo di divieto;
4) esercizio venatorio con pasture artificiali;
5) esercizio venatorio in appostamento fisso senza autorizzazione;
6) mancato ripristino dell'ambiente modificato per l'esercizio di un appostamento temporaneo.
C) Ritiro, oppure ritardata concessione, del tesserino da quattro a dodici mesi di caccia controllata, da computarsi in stagione venatoria, nei casi sottoindicati:
1) violazione ai periodi ed ai giorni di caccia contenuti nel calendario venatorio;
2) uccisione di selvaggina oltre il numero di capi stabiliti;
3) uso di richiami acustici a funzionamento meccanico o elettromagnetico con o senza amplificatore del suono;
4) esercizio venatorio abusivo in riserva di caccia;
5) mancata segnatura nel tesserino della giornata venatoria;
6) uccisione di selvaggina per la quale non vige autorizzazione di esercizio venatorio in Emilia Romagna;
7) attitudine di caccia a rastrello effettuata in numero superiore a tre, compresi gli accompagnatori, in terreno libero o nei territori di caccia autogestita;
8) manomissione, falsificazione ed alterazione del tesserino;
9) azioni di disturbo dirette a determinare la fuoriuscita di selvaggina da oasi di protezione, da zone di ripopolamento, da bandite di caccia, da zone di rifugio istituite a norma dell'art. 15 della presente legge nonchè dalle riserve di caccia;
10) caccia, anche da appostamento, su terreni totalmente o per la maggior parte coperti di neve e su specchi d' acqua totalmente o per la maggior parte coperti di ghiaccio, nonchè su terreni sommersi dalle acque per fatti alluvionali oppure intorno a boschi o terreni colpiti da incendi e nelle relative fasce di rispetto previste dalla presente legge;
11) danneggiamento, in esercizio di caccia alle colture agricole, con particolare riferimento alle colture specializzate;
12) porto di armi cariche in località dove non è consentito l'esercizio venatorio.
D) Ritiro, o ritardata concessione, del tesserino da sei a diciotto mesi di caccia controllata da computarsi in stagione venatoria, nei casi sottoindicati:
1) uso di armi, mezzi e reti vietate;
2) esercizio venatorio comunque effettuato negli ambiti di produzione e protezione di cui all'art. 2 della legge regionale 21 gennaio 1974, n. 5, nei parchi e luoghi a destinazione pubblica indicati negli artt. 28 e 31 del TU delle leggi sulla caccia nonchè nelle zone di rifugio istituite a norma dell'art. 15 della presente legge e dell'art. 30 della legge regionale 21 gennaio 1974, n. 5;
3) esercizio venatorio oltre l'orario prescritto o in ore notturne con o senza fonti luminose;
4) rifiuto di esibire il tesserino della caccia controllata e di dimostrare la regolarità della propria posizione anche a norma dell'art. 11 della legge regionale 21 gennaio 1974, n. 5;
5) esercizio venatorio senza che il cacciatore abbia ottenuto il rilascio del prescritto tesserino di caccia controllata;
6) detenzione abusiva del tesserino di caccia controllata;
7) esercizio venatorio in stagione di caccia chiusa.
E) In caso di recidiva infraquinquennale vengono comminate le sanzioni del grado immediatamente successivo e per la infrazione di categoria D) la sanzione viene raddoppiata.
Gli agenti possono procedere al ritiro del tesserino per la caccia controllata quando ciò è necessario per la dimostrazione dell'infrazione commessa.
Art. 31
Danno faunistico
L'uccisione o la cattura illeggittime di selvaggina sono punite, oltre che con le sanzioni previste dagli artt. 18 e 30, con la rifusione del danno faunistico arrecato, nel seguente modo:
Lepre, L.150.000; starna o pernice rossa, Lire 50.000; fagiano, L.25.000.
Specie stanziali non consentite all'esercizio venatorio, da L.100.000 a L.500.000 al capo ed ungulati da L.500.000 a L.2.000.000 al capo, da valutarsi a giudizio della commissione di cui all'art. 4 della legge regionale 2 settembre 1976, n. 41.
Acquatici e trampolieri consentiti, L.30.000 al capo.
Altre specie migratorie: da L.5.000 a L.30.000 al capo se consentite e da L.30.000 a L.500.000 al capo se non consentite; in entrambi i casi da valutarsi a giudizio della predetta commissione.
Qualora si tratti di specie particolarmente rare (aquile, avvoltoi, falco pellegrino e lanario, falco pescatore, gufo reale, cigno, cicogna, gru, fenicottero e otarda), il danno faunistico viene valutato da L.500.000 elevabili a L.2.000.000.
L'importo delle sanzioni amministrative sopraddette viene introitato dalla Regione e destinato per gli scopi di cui alla legge 2 settembre 1976, n. 41 Sito esterno.
Art. 32
Procedura per l'applicazione delle sanzioni
Le sanzioni amministrative di cui ai precedenti articoli 18, 20, 30 e 31 sono comminate dal Presidente della Giunta provinciale, secondo la procedura prevista dagli artt. 3 e 4 della legge regionale 2 settembre 1976, n. 41.
Il provvedimento viene notificato all'interessato e, nel caso che l'infrazione rilevata sia stata commessa da cacciatore non residente nel territorio della provincia, viene trasmesso alla Regione di residenza, nonchè trascritto nell'apposito schedario.
Nel caso che il cacciatore non provveda a riconsegnare il tesserino della caccia controllata nei termini indicati dal provvedimento di cui al precedente secondo comma, il presidente può comminare il raddoppio della sanzione.
Art. 33
Cumulo delle sanzioni
Le sanzioni amministrative, pecuniarie e non, irrogate per infrazioni alle disposizioni della presente legge si aggiungono a quelle previste, in materia, dalle vigenti leggi dello Stato.
Art. 34
Sospensiva e pubblicità del provvedimento
Le sanzioni vengono comminate tenendo conto della gravità della infrazione, delle infrazioni eventualmente commesse in precedenza e dell'età del trasgressore.
Nei casi delle infrazioni previste alla lettera A) del precedente art. 30, al trasgressore che a partire dall' entrata in vigore della presente legge non abbia riportato sanzioni amministrative per infrazioni alle leggi sulla caccia, l'applicazione della sanzione è sospesa per tre anni, a condizione che egli non commetta altre infrazioni prima dello scadere di detto periodo.
Art. 35
Norme applicative
Le disposizioni applicative della presente legge, che non abbiano carattere regolamentare, vengono approvate con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione del Consiglio regionale.
Art. 36
Delega alle Province
Vengono delegate le Province, che vi provvedono con apposite delibere consiliari, le seguenti funzioni amministrative previste dalla legge regionale 21 gennaio 1974, n. 5:
- istituzione, modificazione e revoca delle oasi di protezione (artt. 17 e 18 della legge regionale sopra citata);
- delimitazione, modificazione e revoca dei territori regionali di caccia autogestita (art. 25 della legge regionale sopra citata);
- delimitazione delle zone di rifugio (art. 30, punto 5, della legge regionale sopra citata).
I pareri di competenza della consulta regionale sui problemi venatori attinenti le funzioni soprandicate vengono espressi dai comitati provinciali della caccia competenti per territorio.
Le deliberazioni di istituzione, modificazione e revoca degli ambiti di protezione e produzione vengono trasmessi al dipartimento regionale competente.
Art. 37
La legge regionale 19 luglio 1976, n. 31, è abrogata e la materia viene regolata dalla presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 13 luglio 1977

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