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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1977, n. 35

NORMATIVE PER LA COSTITUZIONE DEI COMITATI DI AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI BENI CIVICI FRAZIONALI - DELEGA ALLE COMUNITA' MONTANE - APPROVAZIONI STATUTI E REGOLAMENTI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 119 del 19 agosto 1977

Art. 4
Ogni elettore, così come indicato dalla legge 17 aprile 1957 n. 278 Sito esterno, vota per quattro candidati e vengono eletti i cinque che raccolgono il maggior numero dei voti e che formeranno il comitato. In caso di rinuncia, dimissioni o vacanza, passa automaticamente a far parte del comitato il primo dei non eletti.

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