LEGGE REGIONALE 18 agosto 1977, n. 35
NORMATIVE PER LA COSTITUZIONE DEI COMITATI DI AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI BENI CIVICI FRAZIONALI - DELEGA ALLE COMUNITA' MONTANE - APPROVAZIONI STATUTI E REGOLAMENTI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 119 del 19 agosto 1977
Art. 4
Ogni elettore, così come indicato dalla legge 17 aprile 1957 n. 278
, vota per quattro candidati e vengono eletti i cinque che raccolgono il maggior numero dei voti e che formeranno il comitato. In caso di rinuncia, dimissioni o vacanza, passa automaticamente a far parte del comitato il primo dei non eletti.
, vota per quattro candidati e vengono eletti i cinque che raccolgono il maggior numero dei voti e che formeranno il comitato. In caso di rinuncia, dimissioni o vacanza, passa automaticamente a far parte del comitato il primo dei non eletti.