LEGGE REGIONALE 18 agosto 1977, n. 35
NORMATIVE PER LA COSTITUZIONE DEI COMITATI DI AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI BENI CIVICI FRAZIONALI - DELEGA ALLE COMUNITA' MONTANE - APPROVAZIONI STATUTI E REGOLAMENTI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 119 del 19 agosto 1977
Art. 5
Gli enti delegati debbono, all'assunzione di ogni singolo atto, fare espressa menzione della delega di cui sono destinatari.
Gli atti assunti nell'esercizio delle funzioni delegate dalla presente legge hanno carattere definitivo. Non è ammesso ricorso all'amministrazione regionale.