LEGGE REGIONALE 18 agosto 1977, n. 35
NORMATIVE PER LA COSTITUZIONE DEI COMITATI DI AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI BENI CIVICI FRAZIONALI - DELEGA ALLE COMUNITÀ MONTANE - APPROVAZIONI STATUTI E REGOLAMENTI
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Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 29 dicembre 2025, n. 11Art. 1
In attuazione
del DPR 15 gennaio 1972 numero 11
ed a seguito del passaggio alle Regioni delle funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di tutela e vigilanza dei beni frazionali, sono riservate alla Regione ed esercitati dal Presidente della Giunta regionale i poteri demandati al Prefetto dalla
legge 17 aprile 1957, n. 278
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ed a seguito del passaggio alle Regioni delle funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di tutela e vigilanza dei beni frazionali, sono riservate alla Regione ed esercitati dal Presidente della Giunta regionale i poteri demandati al Prefetto dalla
legge 17 aprile 1957, n. 278
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Note del Redattore:
I comitati comprensoriali sono stati soppressi dal Titolo IV della L.R. 27 febbraio 1984, n. 6 "Norme sul riordino istituzionale".
Ai sensi di quanto disposto dall' articolo 21, comma 2, della L.R. 29 dicembre 2025, n. 11, in tutti i casi in cui nella legge presente regionale si fa riferimento alle Comunità montane o ai relativi organi, tale riferimento è da intendersi alle Unioni di Comuni montani o ai relativi organi.


