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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 18 agosto 1977, n. 35

NORMATIVE PER LA COSTITUZIONE DEI COMITATI DI AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI BENI CIVICI FRAZIONALI - DELEGA ALLE COMUNITÀ MONTANE - APPROVAZIONI STATUTI E REGOLAMENTI (2)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 19 luglio 1997 n. 22

L.R. 29 dicembre 2025, n. 11

Art. 5
Gli enti delegati debbono, all'assunzione di ogni singolo atto, fare espressa menzione della delega di cui sono destinatari.
Gli atti assunti nell'esercizio delle funzioni delegate dalla presente legge hanno carattere definitivo.
Non è ammesso ricorso all'amministrazione regionale.

Note del Redattore:

I comitati comprensoriali sono stati soppressi dal Titolo IV della L.R. 27 febbraio 1984, n. 6 "Norme sul riordino istituzionale".

Ai sensi di quanto disposto dall' articolo 21, comma 2, della L.R. 29 dicembre 2025, n. 11, in tutti i casi in cui nella legge presente regionale   si fa riferimento alle Comunità montane o ai relativi organi, tale riferimento è da intendersi alle Unioni di Comuni montani o ai relativi organi.