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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1977, n. 36

LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 27 APRILE 1976 "PROVVEDIMENTI STRAORDINARI PER IL COMPLETAMENTO DELL'ABITATO DI SUCCISO (COMUNE DI RAMISETO) - DELEGA DELLE RELATIVE FUNZIONI AMMINISTRATIVE" - MODIFICHE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 123 del 25 agosto 1977

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
ARTICOLO UNICO
Alla legge regionale n. 20 del 27 aprile 1976 concernente " Provvedimenti straordinari per il completamento dell'abitato di Succiso (Comune di Ramiseto).
Delega delle relative funzioni amministrative " sono apportate le seguenti modifiche:
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all'art. 2 lett. b) dopo le parole
" successivo articolo 3 "
è aggiunto:
" 5) erogazione di eventuali contributi al Comune di Ramiseto per l'acquisizione delle aree resesi necessarie o che si renderanno necessarie per la costruzione degli alloggi. "
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al 1 comma dell'art. 3 dopo le parole
" ratificato dallo stesso Comune con deliberazione n. 58 del 5 aprile 1975 "
aggiungere:
" od eventualmente modificato od integrato dallo stesso Consiglio Comunale "
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il 3 comma dell'articolo 3 è così variato:
" Ai fini della determinazione della spesa ammissibile a contributo viene assunto l'importo effettivamente indispensabile per la costruzione degli alloggi fino all'importo massimo di L.14.000.000 per unità immobiliare di nuclei familiari di una o due persone, di L.17.000.000 per unità immobiliare di nuclei familiari di almeno tre persone, di L.21.000.000 per unità immobiliare di nuclei familiari di almeno cinque persone o di nuclei familiari di almeno due persone che, con l'alloggio, intendono trasferire le loro attività di pubblico esercizio esercitate nell'abitato di Succiso, di Lire 23.000.000 per unità immobiliare di nuclei familiari con almeno sette persone o di nuclei familiari con almeno tre persone che, con l'alloggio, intendono trasferire le loro attività di pubblico esercizio esercitate nell'abitato di Succiso. Il contributo non può essere assegnato per più di una unità immobiliare per ciascuna delle famiglie iscritte nell'elenco di cui al precedente 1 comma. "
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alla fine dell'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:
" Le somme previste nello stanziamento di Lire 550.000.000 per i fini di cui al presente articolo e che residuano dopo la concessione dei contributi per la costruzione degli alloggi, possono essere utilizzate dall'Ente delegato per la realizzazione delle opere indicate nei punti b) e c) del precedente articolo 2. "
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al secondo comma dell'articolo 7 dopo il punto c) è aggiunto:
" C1) l'approvazione dei progetti degli alloggi da costruire; "
" C2) la determinazione e la erogazione degli eventuali contributi al Comune di Ramiseto per l'acquisizione delle aree resesi necessarie o che si renderanno necessarie per la costruzione degli alloggi di cui all'art. 2 lett. b) punto 5; "
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all'articolo 14 il terzo comma è così sostituito:
" L'approvazione del progetto generale di massima delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all'articolo 5, ivi compresi il centro civico, la chiesa ed edificio annesso per servizi religiosi, e l'approvazione dei progetti esecutivi di dette opere e della stalla sociale nonchè l'approvazione dei progetti degli alloggi da parte dell'Ente delegato, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonchè di urgenza e di indifferibilità dei relativi lavori. "

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 24 agosto 1977

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