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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1977, n. 37

ASSEGNAZIONE DI FONDI AI COMUNI PER INTERVENTI A FAVORE DI AZIENDE COMMERCIALI, ARTIGIANALI ED ALBERGHIERE DANNEGGIATE IN OCCASIONE DI EVENTI STRAORDINARI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 127 del 30 agosto 1977

Art. 2
La assegnazione di fondi di cui al precedente articolo è subordinata alla declaratoria da parte del Consiglio regionale della straordinarietà e gravità dell' evento dal quale sono derivati i danni, nonchè della delimitazione territoriale dell'area sulla quale l'evento stesso si è prodotto.
Il Consiglio regionale, fatto salvo quanto stabilito negli articoli successivi, può di volta in volta determinare criteri particolari per la effettuazione degli interventi.

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