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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1977, n. 37

ASSEGNAZIONE DI FONDI AI COMUNI PER INTERVENTI A FAVORE DI AZIENDE COMMERCIALI, ARTIGIANALI ED ALBERGHIERE DANNEGGIATE IN OCCASIONE DI EVENTI STRAORDINARI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 127 del 30 agosto 1977

Art. 3
Le assegnazioni di cui ai precedenti articoli possono essere disposte nelle seguenti forme e secondo le modalità a fianco di ciascuna delle stesse indicate:
a) Assegnazione " una tantum " in capitale da corrispondere in unica soluzione direttamente ai Comuni colpiti dall'evento dannoso straordinario, per le finalità di cui all'art. 1, sulla base della segnalazione globale dei danni comunicata dai Comuni interessati.
A consuntivo i Comuni dovranno trasmettere alla Regione una relazione dettagliata circa l'impiego dei fondi, con allegati gli atti deliberativi corrispondenti.
b) Contributi costanti decennali in conto ammortamento dei mutui contratti dalle aziende danneggiate per il ripristino dei locali, delle attrezzature e la ricostituzione delle scorte fino ad un massimo del 10% annuo sul 75% del costo del ripristino e della ricostituzione delle scorte, e fino ad un massimo di L.100.000.000 di mutuo per ogni azienda danneggiata.
A seguito della declaratoria di cui al precedente art. 2 la Regione provvede ad impegnare a favore di ciascun Comune, riconosciuto colpito, quota parte del limite di impegno di spesa decennale stanziato nel bilancio regionale.
Entro i limiti e secondo le modalità sopra specificate, è compito delle Amministrazioni comunali, previa la consultazione delle associazioni di categoria interessate, deliberare nei modi di legge la concessione dei contributi di cui ai precedenti punti a) e b), stabilendo altresì che le rate annuali o semestrali posticipate di contributo siano erogate direttamente dalla Regione all'Istituto mutuante alle scadenze fissate dal contratto di mutuo.
Sulla base dell'atto deliberativo di concessione del contributo e del contratto di mutuo sopra richiamato, l'Amministrazione regionale provvede alla emissione del ruolo di spesa fissa per il pagamento del contributo stesso alle scadenze contrattuali.

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