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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1977, n. 37

ASSEGNAZIONE DI FONDI AI COMUNI PER INTERVENTI A FAVORE DI AZIENDE COMMERCIALI, ARTIGIANALI ED ALBERGHIERE DANNEGGIATE IN OCCASIONE DI EVENTI STRAORDINARI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 127 del 30 agosto 1977

Art. 5
Per l'esercizio finanziario 1977 sono autorizzati:
- Per i contributi in capitale " una tantum " di cui alla lettera a) del precedente art. 3, uno stanziamento di Lire 100.000.000;
- Per i contributi costanti decennali di cui alla lettera b) del precedente art. 3, un limite d' impegno di Lire 50 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1977 e fino all'esercizio 1986 compreso.
Per gli esercizi successivi al 1977 lo stanziamento di spesa per ciascuno dei due interventi sopraindicati, sarà stabilito con la legge di approvazione del bilancio di previsione ovvero con le leggi di variazione del medesimo.
All'onere complessivo di Lire 150.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1977, l'Amministrazione regionale provvede mediante la istituzione di due appositi capitoli sullo stato di previsione della spesa del Bilancio per l'esercizio medesimo e lo storno di pari importo dal Capitolo 46200 " Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d' ordine " del Bilancio per lo stesso esercizio.

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