LEGGE REGIONALE 28 agosto 1977, n. 37
ASSEGNAZIONE DI FONDI AI COMUNI PER INTERVENTI A FAVORE DI AZIENDE COMMERCIALI, ARTIGIANALI ED ALBERGHIERE DANNEGGIATE IN OCCASIONE DI EVENTI STRAORDINARI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 127 del 30 agosto 1977
Art. 1
La Regione Emilia - Romagna è autorizzata ad assegnare fondi ai Comuni della regione per interventi a favore di aziende commerciali, artigianali ed alberghiere che abbiano subito danni ai locali, alle attrezzature ed alle scorte in occasione di eventi straordinari di particolare gravità e dimensione accaduti a partire dal 1 gennaio 1977.