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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1977, n. 37

ASSEGNAZIONE DI FONDI AI COMUNI PER INTERVENTI A FAVORE DI AZIENDE COMMERCIALI, ARTIGIANALI ED ALBERGHIERE DANNEGGIATE IN OCCASIONE DI EVENTI STRAORDINARI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 127 del 30 agosto 1977

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
La Regione Emilia - Romagna è autorizzata ad assegnare fondi ai Comuni della regione per interventi a favore di aziende commerciali, artigianali ed alberghiere che abbiano subito danni ai locali, alle attrezzature ed alle scorte in occasione di eventi straordinari di particolare gravità e dimensione accaduti a partire dal 1 gennaio 1977.
Art. 2
La assegnazione di fondi di cui al precedente articolo è subordinata alla declaratoria da parte del Consiglio regionale della straordinarietà e gravità dell' evento dal quale sono derivati i danni, nonchè della delimitazione territoriale dell'area sulla quale l'evento stesso si è prodotto.
Il Consiglio regionale, fatto salvo quanto stabilito negli articoli successivi, può di volta in volta determinare criteri particolari per la effettuazione degli interventi.
Art. 3
Le assegnazioni di cui ai precedenti articoli possono essere disposte nelle seguenti forme e secondo le modalità a fianco di ciascuna delle stesse indicate:
a) Assegnazione " una tantum " in capitale da corrispondere in unica soluzione direttamente ai Comuni colpiti dall'evento dannoso straordinario, per le finalità di cui all'art. 1, sulla base della segnalazione globale dei danni comunicata dai Comuni interessati.
A consuntivo i Comuni dovranno trasmettere alla Regione una relazione dettagliata circa l'impiego dei fondi, con allegati gli atti deliberativi corrispondenti.
b) Contributi costanti decennali in conto ammortamento dei mutui contratti dalle aziende danneggiate per il ripristino dei locali, delle attrezzature e la ricostituzione delle scorte fino ad un massimo del 10% annuo sul 75% del costo del ripristino e della ricostituzione delle scorte, e fino ad un massimo di L.100.000.000 di mutuo per ogni azienda danneggiata.
A seguito della declaratoria di cui al precedente art. 2 la Regione provvede ad impegnare a favore di ciascun Comune, riconosciuto colpito, quota parte del limite di impegno di spesa decennale stanziato nel bilancio regionale.
Entro i limiti e secondo le modalità sopra specificate, è compito delle Amministrazioni comunali, previa la consultazione delle associazioni di categoria interessate, deliberare nei modi di legge la concessione dei contributi di cui ai precedenti punti a) e b), stabilendo altresì che le rate annuali o semestrali posticipate di contributo siano erogate direttamente dalla Regione all'Istituto mutuante alle scadenze fissate dal contratto di mutuo.
Sulla base dell'atto deliberativo di concessione del contributo e del contratto di mutuo sopra richiamato, l'Amministrazione regionale provvede alla emissione del ruolo di spesa fissa per il pagamento del contributo stesso alle scadenze contrattuali.
Art. 4
Gli interventi a favore delle aziende sulle assegnazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 3 sono cumulabili tra loro.
Art. 5
Per l'esercizio finanziario 1977 sono autorizzati:
- Per i contributi in capitale " una tantum " di cui alla lettera a) del precedente art. 3, uno stanziamento di Lire 100.000.000;
- Per i contributi costanti decennali di cui alla lettera b) del precedente art. 3, un limite d' impegno di Lire 50 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1977 e fino all'esercizio 1986 compreso.
Per gli esercizi successivi al 1977 lo stanziamento di spesa per ciascuno dei due interventi sopraindicati, sarà stabilito con la legge di approvazione del bilancio di previsione ovvero con le leggi di variazione del medesimo.
All'onere complessivo di Lire 150.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1977, l'Amministrazione regionale provvede mediante la istituzione di due appositi capitoli sullo stato di previsione della spesa del Bilancio per l'esercizio medesimo e lo storno di pari importo dal Capitolo 46200 " Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d' ordine " del Bilancio per lo stesso esercizio.
Art. 6
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1977 è apportata la seguente variazione:
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
a)Variazione in diminuzione:
Cap.46200 Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d' ordine
L.150.000.000
b)Variazioni in aumento:
Cap.56800 Assegnazione di fondi ai Comuni per interventi in capitale a favore di aziende commerciali, artigiane ed alberghiere danneggiate in occasione di eventi straordinari ( cni) (Titolo II - Sezione 2 - Rubrica 2 - Categoria 11 )
L.100.000.000
Cap.56810 Contributi annui costanti decennali su mutui contratti da aziende commerciali, artigiane ed alberghiere danneggiate in occasione di eventi straordinari per il ripristino dei locali, delle attrezzature e la ricostituzione delle scorte( cni) (Titolo II - Sezione 2 - Rubrica 2 - Categoria 11 )
L.50.000.000
Art. 7
La presente legge è dichiarata urgente a termini dell'art. 44, secondo comma, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Emilia - Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 30 agosto 1977

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