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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1977, n. 44

NORME PER L'ANTICIPAZIONE, DA PARTE DELLA REGIONE, ALLE AZIENDE AGRICOLE DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI CALAMITA' NATURALI O AVVERSITA' ATMOSFERICHE, DI ALCUNE PROVVIDENZE PREVISTE DALLA LEGGE 25 MAGGIO 1970 N. 364 Sito esterno SUL FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 154 dell' 11 novembre 1977

Art. 1
Per favorire la sollecita ripresa economica delle aziende agricole danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche o da calamità naturali, l'amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare le provvidenze, limitatamente alle sovvenzioni, ai concorsi nelle spese e a quelle contributive previste dagli artt. 3, lett. a) e c), 4, primo e secondo comma, 5, secondo, terzo e quarto comma, e 13 della legge 25 maggio 1970, numero 364 Sito esterno, con esclusione comunque delle agevolazioni creditizie.

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