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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1977, n. 44

NORME PER L'ANTICIPAZIONE, DA PARTE DELLA REGIONE, ALLE AZIENDE AGRICOLE DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI CALAMITA' NATURALI O AVVERSITA' ATMOSFERICHE, DI ALCUNE PROVVIDENZE PREVISTE DALLA LEGGE 25 MAGGIO 1970 N. 364 Sito esterno SUL FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 154 dell' 11 novembre 1977

Art. 2
Le anticipazioni previste dall'art. 1 della presente legge sono concesse dalla Giunta regionale dopo la emanazione dei decreti interministeriali di cui all' art. 2, secondo e terzo comma della legge 25 maggio 1970, n. 364 Sito esterno, e ad avvenuta comunicazione delle assegnazioni disposte dal ministero dell'agricoltura e delle foreste in favore della Regione.
La Regione provvede alle anticipazioni entro i limiti della disponibilità di cassa accertata al momento delle anticipazioni stesse.
Rimane ferma la competenza degli ispettorati provinciali dell'agricoltura in ordine all'istruttoria delle pratiche ed alla emissione dei relativi decreti di concessione e di liquidazione nel quadro delle disposizioni legislative statali e regionali vigenti in materia.

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