LEGGE REGIONALE 10 novembre 1977, n. 44
NORME PER L'ANTICIPAZIONE, DA PARTE DELLA REGIONE, ALLE AZIENDE AGRICOLE DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI CALAMITA' NATURALI O AVVERSITA' ATMOSFERICHE, DI ALCUNE PROVVIDENZE PREVISTE DALLA LEGGE 25 MAGGIO 1970 N. 364 SUL FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 154 dell' 11 novembre 1977
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Per favorire la sollecita ripresa economica delle aziende agricole danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche o da calamità naturali, l'amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare le provvidenze, limitatamente alle sovvenzioni, ai concorsi nelle spese e a quelle contributive previste dagli artt. 3, lett. a) e c), 4, primo e secondo comma, 5, secondo, terzo e quarto comma, e 13 della legge 25 maggio 1970, numero 364 , con esclusione comunque delle agevolazioni creditizie.
Art. 2
Le anticipazioni previste dall'art. 1 della presente legge sono concesse dalla Giunta regionale dopo la emanazione dei decreti interministeriali di cui all' art. 2, secondo e terzo comma della legge 25 maggio 1970, n. 364 , e ad avvenuta comunicazione delle assegnazioni disposte dal ministero dell'agricoltura e delle foreste in favore della Regione.
La Regione provvede alle anticipazioni entro i limiti della disponibilità di cassa accertata al momento delle anticipazioni stesse.
Rimane ferma la competenza degli ispettorati provinciali dell'agricoltura in ordine all'istruttoria delle pratiche ed alla emissione dei relativi decreti di concessione e di liquidazione nel quadro delle disposizioni legislative statali e regionali vigenti in materia.
Art. 3
Al bilancio di previsione per l'esercizio 1977 sono apportate le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA | |
a)Variazione in aumento: | |
Cap.80360 | Anticipazione di somme agli aventi diritto alle sovvenzioni, di cui all'articolo 3, lett. a), ai concorsi nelle spese, di cui all' art. 3 lett. c) e ai contributi di cui agli artt. 4, primo e secondo comma, 5, secondo, terzo e quarto comma e 13 della legge n. 364 sul fondo di solidarietà nazionale ( cni) - (titolo IV contabilità speciale, parte 1a, partite di giro) |
per memoria | |
STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA | |
a)Variazione in aumento: | |
Cap.30360 | Recupero anticipazioni concesse agli aventi diritto alle sovvenzioni, di cui all' art. 3, lett. a), ai concorsi nelle spese, di cui all'art. 3, lett. c) e ai contributi di cui agli artt. 4, primo e secondo comma, 5, secondo, terzo e quarto comma e 13 della legge n. 364 sul fondo di solidarietà nazionale ( cni) - (titolo 4 contabilità speciale, parte 1a, partite di giro) |
per memoria |
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 10 novembre 1977