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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 dicembre 1977, n. 46

DISPOSIZIONI MODIFICATIVE DELLA LEGGE REGIONALE 31 GENNAIO 1975, N. 12 " ISTITUZIONE DEI COMITATI COMPRENSORIALI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA " E DELLA LEGGE REGIONALE 22 GENNAIO 1974, N. 6, " ISTITUZIONE DEL CIRCONDARIO DI RIMINI "

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 165 del 7 dicembre 1977

Art. 3
L'art. 16 della legge regionale 22 gennaio 1974, n. 6, è sostituito dal seguente:
" L'ufficio di Presidenza ha il compito di:
a) provvedere alla ripartizione degli incarichi tra i propri componenti;
b) curare i rapporti con gli enti locali, con gli altri enti pubblici e con le organizzazioni sociali operanti nel circondario;
c) promuovere e coordinare le attività inerenti alla formazione dei piani e programmi del circondario;
d) dirigere gli uffici e i servizi dipendenti dal Comitato circondariale; e) predisporre i programmi di spesa e i rendiconti;
f) deliberare in materia di spese ed adottare i provvedimenti di ordinaria amministrazione.
Gli ulteriori compiti e poteri attribuiti in via ordinaria all'ufficio di Presidenza sono stabiliti dal regolamento del Comitato circondariale di cui all' art. 14. Il regolamento determina inoltre i provvedimenti di competenza del Comitato che possono essere adottati, in caso di necessità e di urgenza, dall'ufficio di Presidenza; tali provvedimenti sono sottoposti alla ratifica del Comitato nella sua seduta immediatamente successiva, la quale deve essere comunque convocata entro sessanta giorni dall'adozione dei provvedimenti da ratificare; la loro mancata ratifica ne comporta la decadenza, salva al Comitato l'eventuale adozione dei provvedimenti necessari per la disciplina dei rapporti giuridici sorti sulla base dei provvedimenti da ratificare. " L'art. 14 della legge regionale 22 gennaio 1974, n. 6, è sostituito nel seguente: " Il Comitato circondariale oltre a svolgere i compiti previsti dalla presente legge, approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il proprio regolamento interno; programma l'impiego dei fondi ad esso assegnati dalla Regione e presenta il relativo rendiconto. "

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