LEGGE REGIONALE 06 dicembre 1977, n. 46
DISPOSIZIONI MODIFICATIVE DELLA LEGGE REGIONALE 31 GENNAIO 1975, N. 12 " ISTITUZIONE DEI COMITATI COMPRENSORIALI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA " E DELLA LEGGE REGIONALE 22 GENNAIO 1974, N. 6, " ISTITUZIONE DEL CIRCONDARIO DI RIMINI "
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 165 del 7 dicembre 1977
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
L'art. 20 della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 12 è sostituito dal seguente:
" L'ufficio di Presidenza ha il compito di:
a) provvedere alla ripartizione degli incarichi tra i propri componenti;
b) curare i rapporti con gli enti locali, con gli altri enti pubblici e con le organizzazioni sociali operanti nel comprensorio;
c) promuovere e coordinare le attività inerenti alla formazione dei piani e programmi del Comprensorio;
d) dirigere gli uffici e i servizi dipendenti dal Comitato comprensoriale; e) predisporre i programmi di spesa e i rendiconti;
e) predisporre i programmi di spesa e i rendiconti;
f) deliberare in materia di spese e adottare i provvedimenti di ordinaria amministrazione.
Gli ulteriori compiti e poteri attribuiti in via ordinaria all'ufficio di Presidenza sono stabiliti dal regolamento del Comitato comprensoriale di cui all' art. 23. Il regolamento determina inoltre i provvedimenti di competenza del Comitato che possono essere adottati, in caso di necessità e di urgenza, dall'ufficio di Presidenza; tali provvedimenti sono sottoposti alla ratifica del Comitato nella sua seduta immediatamente successiva, la quale deve essere comunque convocata entro sessanta giorni dall'adozione dei provvedimenti da ratificare; la loro mancata ratifica ne comporta la decadenza, salva al Comitato l'eventuale adozione dei provvedimenti necessari per la disciplina dei rapporti giuridici sorti sulla base dei provvedimenti da ratificare. Non possono essere in nessun caso attribuiti alla competenza dell'ufficio di Presidenza, ai sensi del comma precedente, i compiti di cui agli articoli 3, lettere a) e b), 5, 6, 7 e 8, lettere a), b/ 3), 1) della presente legge. Tali compiti sono in ogni caso riservati al Comitato comprensoriale. " L'art. 23 della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 12, è sostituito dal seguente: " Il Comitato comprensoriale approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il proprio regolamento interno e programma l'impiego dei fondi ad esso assegnati. "
Art. 2
Spetta al Consiglio regionale determinare con proprio provvedimento le indennità per i membri dei Comitati comprensoriali, in relazione alla carica, alle funzioni ed alle attività svolte.
Art. 3
L'art. 16 della legge regionale 22 gennaio 1974, n. 6, è sostituito dal seguente:
" L'ufficio di Presidenza ha il compito di:
a) provvedere alla ripartizione degli incarichi tra i propri componenti;
b) curare i rapporti con gli enti locali, con gli altri enti pubblici e con le organizzazioni sociali operanti nel circondario;
c) promuovere e coordinare le attività inerenti alla formazione dei piani e programmi del circondario;
d) dirigere gli uffici e i servizi dipendenti dal Comitato circondariale; e) predisporre i programmi di spesa e i rendiconti;
f) deliberare in materia di spese ed adottare i provvedimenti di ordinaria amministrazione.
Gli ulteriori compiti e poteri attribuiti in via ordinaria all'ufficio di Presidenza sono stabiliti dal regolamento del Comitato circondariale di cui all' art. 14. Il regolamento determina inoltre i provvedimenti di competenza del Comitato che possono essere adottati, in caso di necessità e di urgenza, dall'ufficio di Presidenza; tali provvedimenti sono sottoposti alla ratifica del Comitato nella sua seduta immediatamente successiva, la quale deve essere comunque convocata entro sessanta giorni dall'adozione dei provvedimenti da ratificare; la loro mancata ratifica ne comporta la decadenza, salva al Comitato l'eventuale adozione dei provvedimenti necessari per la disciplina dei rapporti giuridici sorti sulla base dei provvedimenti da ratificare. " L'art. 14 della legge regionale 22 gennaio 1974, n. 6, è sostituito nel seguente: " Il Comitato circondariale oltre a svolgere i compiti previsti dalla presente legge, approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il proprio regolamento interno; programma l'impiego dei fondi ad esso assegnati dalla Regione e presenta il relativo rendiconto. "
Art. 4
L'art. 19 della legge regionale 22 gennaio 1974, n. 6, è abrogato.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 6 dicembre 1977