Espandi Indice

Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato28/07/2004

Data di pubblicazione della legge modificante : 17/12/1977

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1977, n. 49

COMPENSI E RIMBORSI SPETTANTI AI COMPONENTI DI ORGANI COLLEGIALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 173 del 17 dicembre 1977

Art. 1
Ai componenti e ai segretari di commissioni, comitati ed in genere di tutti gli organi collegiali operanti nell'ambito dei servizi tecnici, amministrativi, di programmazione, di coordinamento e di controllo della Regione Emilia - Romagna, la cui costituzione e composizione sia regolata con atto formale, viene corrisposto il compenso di Lire 15.000 al lordo delle ritenute di legge per seduta di ogni singola commissione.
Per seduta, agli effetti della presente legge, si intende il complesso dei lavori e delle operazioni svolte nella giornata solare anche se in tempi frazionati, regolarmente e validamente verbalizzati ai fini per i quali l'organo è costituito.
Non compete alcun compenso ai collaboratori regionali, anche se assunti con contratto a termine ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e a quelli, dipendenti da altre amministrazioni, che prestino servizio presso uffici regionali in posizioni di comando, salvo eventualmente il compenso per prestazioni straordinarie nei limiti fissati dalla normativa generale e particolare applicabile nei singoli casi e comunque entro il massimo stabilito dall'art. 36 della LR 20 luglio 1973, n. 25.

Espandi Indice