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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1977, n. 49

COMPENSI E RIMBORSI SPETTANTI AI COMPONENTI DI ORGANI COLLEGIALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 173 del 17 dicembre 1977

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Ai componenti e ai segretari di commissioni, comitati ed in genere di tutti gli organi collegiali operanti nell'ambito dei servizi tecnici, amministrativi, di programmazione, di coordinamento e di controllo della Regione Emilia - Romagna, la cui costituzione e composizione sia regolata con atto formale, viene corrisposto il compenso di Lire 15.000 al lordo delle ritenute di legge per seduta di ogni singola commissione.
Per seduta, agli effetti della presente legge, si intende il complesso dei lavori e delle operazioni svolte nella giornata solare anche se in tempi frazionati, regolarmente e validamente verbalizzati ai fini per i quali l'organo è costituito.
Non compete alcun compenso ai collaboratori regionali, anche se assunti con contratto a termine ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e a quelli, dipendenti da altre amministrazioni, che prestino servizio presso uffici regionali in posizioni di comando, salvo eventualmente il compenso per prestazioni straordinarie nei limiti fissati dalla normativa generale e particolare applicabile nei singoli casi e comunque entro il massimo stabilito dall'art. 36 della LR 20 luglio 1973, n. 25.
Art. 2
Il compenso previsto nell'art. 1 viene di norma corrisposto direttamente all'interessato.
Per i componenti che siano lavoratori dipendenti da altri enti pubblici viene chiesto preventivamente il benestare all'amministrazione di appartenenza.
Nel caso che l'interessato non possa, per proprio vincolo contrattuale, percepire il compenso, questo può essere versato al datore di lavoro.
Art. 3
Agli stessi componenti delle commissioni o comitati indicati nell'art. 1, è corrisposto, nel caso che la partecipazione ai lavori imponga l'effettuazione di viaggi al di fuori della località di abituale dimora o della sede di servizio, un rimborso forfetizzato di spese vive, escluse quelle di viaggio, nella seguente misura per ciascuna giornata di partecipazione ailavori:
- L.5.000 per missioni effettuate fuori dal comune, ma nell'ambito della provincia, in località distanti oltre 30 chilometri dalla località di abituale dimora o da quella di servizio;
- L.10.000 per missioni effettuate fuori della provincia,ma all'interno della regione;
- L.20.000 per missioni effettuate da e per località posto fuori regione.
Vengono inoltre rimborsate le spese relative a viaggi compiuti con mezzi pubblici di linea a presentazione dei relativi biglietti. Nel caso che di questi venga dichiarato lo smarrimento, il rimborso verrà commisurato al costo di un biglietto ferroviario di prima classe calcolato in modo virtuale sulla distanza esistente fra la località di abituale dimora o la sede di servizio e quella di missione.
Per i viaggi compiuti con autovettura propria viene effettuato un rimborso forfettario pari a quello fissato dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836 Sito esterno e sue eventuali variazioni ed in misura comunque non inferiore a 75 Lire per chilometro. Il pagamento dei rimborsi sopra indicati è soggetto alle condizioni precisate nell'art. 2.
Per il computo delle distanze, valgono le norme contenute nell'art. 6 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 Sito esterno.
Il trattamento di rimborso spese previsto nel primo articolo non si estende ai collaboratori regionali indicati nell'ultimo comma dell'art. 1, per i quali rimane valida la normativa generale e particolare loro applicabile.
Lo stesso trattamento non è cumulabile con altri trattamenti di missione da chiunque corrisposti compreso quello spettante ad analogo titolo ai membri del Consiglio regionale, della Giunta regionale e ai rispettivi presidenti per le sedute degli organi deliberanti della Regione e delle Commissioni consiliari.
Art. 4
La presente legge verrà applicata indistintamente a tutti i comitati o commissioni indicati nell'art. 1 a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione.
Dalla stessa data devono intendersi revocate le normative particolari adottate con atto deliberativo e devono intendersi abrogate tutte le norme di legge regionale in materia di compensi e rimborsi spese corrisposti per seduta, nonchè di indennità di missione ai componenti degli stessi comitati o commissioni.
E' altresì applicabile con effetto retroattivo a quegli organi collegiali per i quali non sia stata emanata una normativa particolare relativamente alla materia regolata dalla presente legge. In questo caso il compenso indicato al precedente art. 1 viene corrisposto nella misura ridotta di L.10.000 per seduta, mentre i rimborsi forfettari previsti dal 1 comma dell'art. 3 vengono corrisposti nella misura rispettivamente di L.4.000, L.8.000 e L.15.000 per ciascuna giornata di partecipazione ai lavori.
Art. 5
Agli oneri dipendenti dalla attuazione della presente legge la Regione fa fronte mediante la istituzione di appositi capitoli di spesa, uno per ciascuna delle sezioni dipartimentali in cui è suddiviso lo stato di previsione della spesa, il cui stanziamento è stabilito annualmente con la legge di approvazione del bilancio.
Per l'esercizio 1977, agli oneri dipendenti dalla attuazione della presente legge la Regione fa fronte mediante l'utilizzazione degli stanziamenti sui seguenti capitoli del bilancio di previsione del 1977: Cap. 02100 L.10.000.000 Cap. 07100 L.30.000.000 Cap. 18100 L.10.000.000 Cap. 30100 L.60.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione EmiliaRomagna.
Bologna, 15 dicembre 1977

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