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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1977, n. 49

COMPENSI E RIMBORSI SPETTANTI AI COMPONENTI DI ORGANI COLLEGIALI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 18 marzo 1985 n. 8

Art. 1(1)

(abrogato comma 1 da art. 4 L.R. 18 marzo 1985 n. 8)

abrogato
Per seduta, agli effetti della presente legge, si intende il complesso dei lavori e delle operazioni svolte nella giornata solare anche se in tempi frazionati, regolarmente e validamente verbalizzati ai fini per i quali l'organo è costituito.
Non compete alcun compenso ai collaboratori regionali, anche se assunti con contratto a termine ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e a quelli dipendenti da altre amministrazioni, che prestino servizio presso uffici regionali in posizioni di comando, salvo eventualmente il compenso per prestazioni straordinarie nei limiti fissati dalla normativa generale e particolare applicabile nei singoli casi e comunque entro il massimo stabilito dall' art. 36 della LR 20 luglio 1973, n. 25.
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