LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1977, n. 49
COMPENSI E RIMBORSI SPETTANTI AI COMPONENTI DI ORGANI COLLEGIALI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 2
Il compenso previsto nell'art. 1 viene di norma corrisposto direttamente all'interessato.
Per i componenti che siano lavoratori dipendenti da altri enti pubblici viene chiesto preventivamente il benestare all'amministrazione di appartenenza.
Nel caso che l'interessato non possa, per proprio vincolo contrattuale, percepire il compenso, questo può essere versato al datore di lavoro.