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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1977, n. 49

COMPENSI E RIMBORSI SPETTANTI AI COMPONENTI DI ORGANI COLLEGIALI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 18 marzo 1985 n. 8

Art. 3 (1)

(abrogato comma 1 da art. 4 L.R. 18 marzo 1985 n. 8)

abrogato
Vengono inoltre rimborsate le spese relative a viaggi compiuti con mezzi pubblici di linea a presentazione dei relativi biglietti. Nel caso che di questi venga dichiarato lo smarrimento, il rimborso verrà commisurato al costo di un biglietto ferroviario di prima classe calcolato in modo virtuale sulla distanza esistente fra la località di abituale dimora o la sede di servizio e quella di missione.
Per i viaggi compiuti con autovettura propria viene effettuato un rimborso forfettario pari a quello fissato dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836 Sito esterno e sue eventuali variazioni ed in misura comunque non inferiore a 75 Lire per chilometro. Il pagamento dei rimborsi sopra indicati è soggetto alle condizioni precisate nell'art. 2.
Per il computo delle distanze, valgono le norme contenute nell'art. 6 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 Sito esterno.
Il trattamento di rimborso spese previsto nel primo articolo non si estende ai collaboratori regionali indicati nell' ultimo comma dell'art. 1, per i quali rimane valida la normativa generale e particolare loro applicabile.
Lo stesso trattamento non è cumulabile con altri trattamenti di missione da chiunque corrisposti compreso quello spettante ad analogo titolo ai membri del Consiglio regionale, della Giunta regionale e ai rispettivi presidenti per le sedute degli organi deliberanti della Regione e delle Commissioni consiliari.
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