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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1977, n. 49

COMPENSI E RIMBORSI SPETTANTI AI COMPONENTI DI ORGANI COLLEGIALI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 18 marzo 1985 n. 8

Art. 4 (1)
La presente legge verrà applicata indistintamente a tutti i comitati o commissioni indicati nell'art. 1 a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione.
Dalla stessa data devono intendersi revocate le normative particolari adottate con atto deliberativo e devono intendersi abrogate tutte le norme di legge regionale in materia di compensi e rimborsi spese corrisposti per seduta, nonché di indennità di missione ai componenti degli stessi comitati o commissioni.
È altresì applicabile con effetto retroattivo a quegli organi collegiali per i quali non sia stata emanata una normativa particolare relativamente alla materia regolata dalla presente legge. In questo caso il compenso indicato al precedente art. 1 viene corrisposto nella misura ridotta di L.10.000 per seduta, mentre i rimborsi forfettari previsti dal 1° comma dell'art. 3 vengono corrisposti nella misura rispettivamente di L.4.000, L.8.000 e L.15.000 per ciascuna giornata di partecipazione ai lavori.
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