Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1977, n. 49

COMPENSI E RIMBORSI SPETTANTI AI COMPONENTI DI ORGANI COLLEGIALI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 18 marzo 1985 n. 8

Riferimenti passivi - norma modificata da:

Art. 1(1)

(abrogato comma 1 da art. 4 L.R. 18 marzo 1985 n. 8)

abrogato
Per seduta, agli effetti della presente legge, si intende il complesso dei lavori e delle operazioni svolte nella giornata solare anche se in tempi frazionati, regolarmente e validamente verbalizzati ai fini per i quali l'organo è costituito.
Non compete alcun compenso ai collaboratori regionali, anche se assunti con contratto a termine ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e a quelli dipendenti da altre amministrazioni, che prestino servizio presso uffici regionali in posizioni di comando, salvo eventualmente il compenso per prestazioni straordinarie nei limiti fissati dalla normativa generale e particolare applicabile nei singoli casi e comunque entro il massimo stabilito dall' art. 36 della LR 20 luglio 1973, n. 25.
Art. 2
Il compenso previsto nell'art. 1 viene di norma corrisposto direttamente all'interessato.
Per i componenti che siano lavoratori dipendenti da altri enti pubblici viene chiesto preventivamente il benestare all'amministrazione di appartenenza.
Nel caso che l'interessato non possa, per proprio vincolo contrattuale, percepire il compenso, questo può essere versato al datore di lavoro.
Art. 3 (1)

(abrogato comma 1 da art. 4 L.R. 18 marzo 1985 n. 8)

abrogato
Vengono inoltre rimborsate le spese relative a viaggi compiuti con mezzi pubblici di linea a presentazione dei relativi biglietti. Nel caso che di questi venga dichiarato lo smarrimento, il rimborso verrà commisurato al costo di un biglietto ferroviario di prima classe calcolato in modo virtuale sulla distanza esistente fra la località di abituale dimora o la sede di servizio e quella di missione.
Per i viaggi compiuti con autovettura propria viene effettuato un rimborso forfettario pari a quello fissato dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836 Sito esterno e sue eventuali variazioni ed in misura comunque non inferiore a 75 Lire per chilometro. Il pagamento dei rimborsi sopra indicati è soggetto alle condizioni precisate nell'art. 2.
Per il computo delle distanze, valgono le norme contenute nell'art. 6 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 Sito esterno.
Il trattamento di rimborso spese previsto nel primo articolo non si estende ai collaboratori regionali indicati nell' ultimo comma dell'art. 1, per i quali rimane valida la normativa generale e particolare loro applicabile.
Lo stesso trattamento non è cumulabile con altri trattamenti di missione da chiunque corrisposti compreso quello spettante ad analogo titolo ai membri del Consiglio regionale, della Giunta regionale e ai rispettivi presidenti per le sedute degli organi deliberanti della Regione e delle Commissioni consiliari.
Art. 4 (1)
La presente legge verrà applicata indistintamente a tutti i comitati o commissioni indicati nell'art. 1 a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione.
Dalla stessa data devono intendersi revocate le normative particolari adottate con atto deliberativo e devono intendersi abrogate tutte le norme di legge regionale in materia di compensi e rimborsi spese corrisposti per seduta, nonché di indennità di missione ai componenti degli stessi comitati o commissioni.
È altresì applicabile con effetto retroattivo a quegli organi collegiali per i quali non sia stata emanata una normativa particolare relativamente alla materia regolata dalla presente legge. In questo caso il compenso indicato al precedente art. 1 viene corrisposto nella misura ridotta di L.10.000 per seduta, mentre i rimborsi forfettari previsti dal 1° comma dell'art. 3 vengono corrisposti nella misura rispettivamente di L.4.000, L.8.000 e L.15.000 per ciascuna giornata di partecipazione ai lavori.
Art. 5
Agli oneri dipendenti dalla attuazione della presente legge la Regione fa fronte mediante la istituzione di appositi capitoli di spesa, uno per ciascuna delle sezioni dipartimentali in cui è suddiviso lo stato di previsione della spesa, il cui stanziamento è stabilito annualmente con la legge di approvazione del bilancio.
Per l'esercizio 1977, agli oneri dipendenti dalla attuazione della presente legge la Regione fa fronte mediante l'utilizzazione degli stanziamenti sui seguenti capitoli del bilancio di previsione del 1977:
Cap. 02100 L.10.000.000
Cap. 07100 L.30.000.000
Cap. 18100 L.10.000.000
Cap. 30100 L.60.000.000
Espandi Indice