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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 13 maggio 1977, n. 19

ISTITUZIONE DELL'ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 66 del 17 maggio 1977

Art. 11
Composizione del consiglio d' amministrazione
Il consiglio d' amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica quanto il Consiglio regionale che lo ha espresso. Del consiglio fanno parte, oltre al presidente:
a) tredici membri eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a due terzi;
b) dodici membri designati dalle organizzazioni professionali e sindacali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, in proporzione all' effettiva rappresentatività regionale di ciascuna di esse;
c) un membro in rappresentanza del personale, designato dal personale dell'ERSA.
Le modalità relative all'applicazione di quanto previsto dalle lettere b) e c) saranno definite dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.
Per il rinnovo del consiglio d' amministrazione, le modalità di cui al precedente comma saranno definite almeno tre mesi prima della scadenza del consiglio stesso.
In mancanza della designazione dei propri rappresentanti da parte di alcuno degli organismi indicati alle lettere b) e c) entro due mesi dalla richiesta dei competenti organi regionali, il consiglio di amministrazione può essere nominato e validamente insediato con pienezza di poteri purchè siano stati designati almeno due terzi dei membri assegnati.

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