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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 13 maggio 1977, n. 19

ISTITUZIONE DELL'ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 66 del 17 maggio 1977

Art. 25
Il consiglio d' amministrazione deve essere insediato entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Fino alla data di insediamento i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad esclusione dei provvedimenti di cui al precedente articolo 23, sono esercitati da un commissario straordinario nominato dal Consiglio regionale con le modalità richiamate dall'art. 62 dello statuto della Regione.
Il commissario viene affiancato da una consulta di cinque membri nominati dal Consiglio regionale.

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