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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 13 maggio 1977, n. 19

ISTITUZIONE DELL'ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 66 del 17 maggio 1977

Art. 5
Piani di valorizzazione
I piani di valorizzazione di cui all'art. 4 del DPR 23 giugno 1962, n. 948 Sito esterno, sono a tutti gli effetti sostituiti dai piani zonali di sviluppo agricolo di cui all' art. 7 della legge regionale 31 gennaio 1975 n. 12 e dai piani agricoli che rappresentano parte integrante dei piani di sviluppo economico e sociale delle comunità montane di cui alla legge regionale 17 agosto 1973, n. 30.
I comitati comprensoriali e le comunità montane affidano di norma all'ERSA la predisposizione di programmi d' attuazione e progetti previsti dai piani zonali o l'attuazione, di volta in volta, di singole opere o interventi compresi nei detti piani o programmi.
L'ERSA svolge altresì, su richiesta degli enti interessati e dei comitati comprensoriali, funzioni consultive di carattere tecnico - economico per la predisposizione dei piani di sviluppo agricolo comprensoriali.

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