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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 13 maggio 1977, n. 19

ISTITUZIONE DELL'ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 66 del 17 maggio 1977

Titolo II
ORGANI DELL'ERSA, FUNZIONI REGIONALI DI VIGILANZA E DI CONTROLLO
Art. 10
Organi dell'ERSA.
Organi dell'ERSA sono:
- il consiglio d' amministrazione
- il presidente
- il collegio dei revisori dei conti.
Art. 11
Composizione del consiglio d' amministrazione
Il consiglio d' amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica quanto il Consiglio regionale che lo ha espresso. Del consiglio fanno parte, oltre al presidente:
a) tredici membri eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a due terzi;
b) dodici membri designati dalle organizzazioni professionali e sindacali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, in proporzione all' effettiva rappresentatività regionale di ciascuna di esse;
c) un membro in rappresentanza del personale, designato dal personale dell'ERSA.
Le modalità relative all'applicazione di quanto previsto dalle lettere b) e c) saranno definite dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.
Per il rinnovo del consiglio d' amministrazione, le modalità di cui al precedente comma saranno definite almeno tre mesi prima della scadenza del consiglio stesso.
In mancanza della designazione dei propri rappresentanti da parte di alcuno degli organismi indicati alle lettere b) e c) entro due mesi dalla richiesta dei competenti organi regionali, il consiglio di amministrazione può essere nominato e validamente insediato con pienezza di poteri purchè siano stati designati almeno due terzi dei membri assegnati.
Art. 12
Compiti del Consiglio d' amministrazione
Il consiglio d' amministrazione cura la gestione dell'ente, provvedendo tra l'altro:
a) ad approvare il bilancio preventivo e, previa relazione del collegio dei revisori dei conti, il rendiconto finanziario e patrimoniale;
b) a formulare i programmi di attività e la relazione annuale;
c) a deliberare lo statuto dell'ente, il regolamento di amministrazione e contabilità ed il regolamento organico del personale;
d) a proporre l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
e) a deliberare le iniziative di cui al punto 4) dell'articolo 2;
f) a determinare criteri, indirizzi e direttive per il funzionamento dell'ente nell'ambito o ad integrazione delle disposizioni regionali in materia;
g) alla nomina, nella prima riunione, tra i suoi componenti e a maggioranza assoluta degli stessi, del vice - presidente;
h) agli atti e contratti d' acquisizione e cessione di beni immobili;
i) all'accensione e alla cancellazione di ipoteche;
l) a stare e a resistere in giudizio, e a decidere le transazioni;
m) alle convenzioni con istituti di credito;
n) alla partecipazione in società d' interesse agricolo - alimentare;
o) all'accettazione di eredità, di donazioni e di legati disposti a favore dell'ente;
p) agli atti e ai contratti con cui si assumano spese per un importo superiore ai quindici milioni e a quelli che impegnano il bilancio dell'ente per più anni;
q) a deliberare i piani di ricomposizione fondiaria e i relativi interventi di trasformazione agraria, di cui al punto 1) dell'art. 2;
r) alla nomina del direttore.
Art. 13
Funzionamento del Consiglio d' amministrazione
Il consiglio d' amministrazione si riunisce, in via ordinaria, ogni due mesi e quando sia ritenuto opportuno dal presidente; in via straordinaria, su richiesta di un terzo dei consiglieri o del collegio dei revisori dei conti.
Le riunioni sono valide con l'intervento della maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono valide qualora abbiano ottenuto la maggioranza dei voti dei consiglieri presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.
Art. 14
Comitato esecutivo
Il comitato esecutivo è costituito dal presidente, dal vice - presidente, e da sette membri eletti in seno al consiglio d' amministrazione, di cui tre scelti fra i membri di nomina del Consiglio regionale.
Il comitato esecutivo delibera gli atti di ordinaria amministrazione ed esercita le funzioni demandategli dal consiglio d' amministrazione.
Le sue deliberazioni sono comunicate al consiglio nella sua prima seduta.
Art. 15
Incompatibilità
Non possono far parte del consiglio d' amministrazione e del collegio dei revisori dei conti dell'ente:
a) i membri delle assemblee elettive nazionali, regionali e locali;
b) i consiglieri, i componenti e i dipendenti di enti, aziende, istituti e commissioni regionali;
c) i dipendenti della Regione e i dipendenti dell'ente regionale di sviluppo, ad eccezione del rappresentante del personale previsto dal precedente art. 11 - lettera c);
d) gli amministratori di enti privati o di società ed i privati che risultino vincolati all'ente per contratti di opere o di somministrazione.
Art. 16
Presidente
Il presidente dell'ente è eletto dal Consiglio regionale con le modalità previste dallo statuto della Regione per la nomina del presidente dello stesso Consiglio regionale.
Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, convoca e presiede il consiglio d' amministrazione ed il comitato esecutivo, e dispone per l'attuazione delle deliberazioni.
Il presidente ha facoltà di assumere, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del comitato esecutivo sottoponendoli a quest' ultimo, per la ratifica, nella prima riunione.
In caso d' assenza o di impedimento del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal vice - presidente.
Art. 17
Collegio dei revisori dei conti
Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a due terzi, da un membro effettivo designato dal ministero del tesoro, da un membro effettivo designato dal ministero dell'agricoltura e delle foreste e da due membri supplenti eletti dal Consiglio regionale con voto limitato alla metà.
Il collegio elegge, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta di voti, il proprio presidente tra i membri effettivi eletti dal Consiglio regionale.
Il collegio dei revisori dei conti dura in carica quanto il consiglio dell'ente. Il collegio dei revisori dei conti:
a) esamina i bilanci e predispone le relazioni che li accompagnano;
b) controlla la gestione finanziaria dell'ente;
c) trasmette, ogni sei mesi, al Presidente della Giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'ente.
I revisori dei conti partecipano, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio d' amministrazione.
Art. 18
Indennità di carica
Le indennità di carica e i gettoni di presenza sono fissati dal Consiglio regionale con propria deliberazione.
Art. 19
Approvazione delle deliberazioni
Sono sottoposte all'approvazione del Consiglio regionale le deliberazioni del consiglio d' amministrazione indicate alle lettere a), b), c), d), e) del precedente art. 12.
Le altre deliberazioni non comprese al I comma, nonchè quelle assunte dal comitato esecutivo, devono essere trasmesse entro cinque giorni dalla loro data alla Giunta regionale e diventano esecutive se la Giunta non ne pronuncia l'annullamento nel termine di venti giorni dal ricevimento, ovvero non chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio.
Art. 20
Vigilanza
Il Consiglio regionale esercita, ai sensi dell'art. 7 dello statuto della Regione, la vigilanza sull'amministrazione dell'ente regionale di sviluppo agricolo.
L'ente regionale di sviluppo agricolo è tenuto ad inviare, ogni quattro mesi, al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione dei piani, programmi e sull'andamento della gestione.
Il Consiglio e la Giunta regionale possono disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dell'ente.
Il consiglio d' amministrazione dell'ente di sviluppo agricolo, previa diffida, può essere sciolto con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione del Consiglio regionale, per accertate gravi deficienze o per altre irregolarità tali da compromettere il normale funzionamento dell'ente.
Lo scioglimento del consiglio d' amministrazione comporta l'automatica decadenza del presidente.
In tali ipotesi, il Consiglio regionale provvede alla nomina di un commissario straordinario per la gestione dell'ente e provvede agli adempimenti necessari per ricostituire il consiglio di amministrazione dell'ente stesso entro il termine di quattro mesi.
Uno o più componenti del consiglio d' amministrazione possono essere dichiarati decaduti per accertate e gravi violazioni di legge e dei regolamenti dell'ente con decreto motivato dal Presidente della Regione, su conforme deliberazione del Consiglio regionale e previa diffida e contraddittorio.
In caso di scioglimento del consiglio d' amministrazione, o rinuncia o decadenza di uno o più dei suoi membri, la sostituzione avviene con il medesimo sistema di nomina e rispettando le proporzioni previste dalla presente legge.
La Giunta regionale, previa diffida a provvedere entro un congruo termine, può disporre la nomina di un commissario straordinario per il compimento di determinati atti a cui gli amministratori erano tenuti per legge.
Di tale nomina viene data comunicazione al Consiglio regionale per l'adozione dei provvedimenti che si ritengano necessari.

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